Sentenza del 23/10/2019 n. 27097 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui l'Agenzia aveva determinato induttivamente maggiori ricavi non dichiarati dalla vendita di immobili, ritenendo inattendibili i prezzi dichiarati rispetto agli importi dei mutui concessi agli acquirenti, e aveva disconosciuto costi per 1.675 euro per violazione del principio di competenza. La società ha contestato sia l'utilizzo del valore normale degli immobili come presunzione, sia l'insufficienza della motivazione e degli elementi probatori, nonché l'indeducibilità dei costi. Il socio ha impugnato il conseguente accertamento del maggior reddito di capitale, fondato sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa, sostenendo che l'accertamento societario non fosse ancora definitivo.
La decisione
La Cassazione ha riunito i due giudizi e ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo nei confronti della società, precisando che, dopo la soppressione della presunzione legale di corrispondenza tra prezzo dichiarato e valore normale, il giudice può fondarsi anche su un unico elemento presuntivo grave e preciso. In particolare, è stata ritenuta significativa la sproporzione tra il prezzo dichiarato di 70.000 euro e il mutuo di 180.000 euro concesso all'acquirente. Il motivo relativo ai costi è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità, con conseguente definitività della ripresa. Essendo definitivo l'accertamento societario, è stato ritenuto legittimo anche l'accertamento personale del socio per la presunta distribuzione degli utili extracontabili. Le spese sono state compensate nel rapporto tra il socio e l'Agenzia; nulla è stato disposto sulle spese nel rapporto con la società per mancata costituzione dell'Agenzia. È stato inoltre dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
D.L. n. 223/2006, art. 35, commi 23-bis e 23-ter, convertito dalla L. n. 248/2006
La disciplina aveva introdotto una presunzione legale relativa di corrispondenza tra il prezzo dichiarato nella compravendita immobiliare e il valore normale del bene, successivamente soppressa.
L. n. 88/2009, art. 24, commi 4, lett. f), e 5
Ha reintrodotto, anche retroattivamente, il sistema delle presunzioni semplici, eliminando la presunzione legale fondata sul valore normale degli immobili.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento analitico-induttivo quando gli elementi disponibili permettono di desumere maggiori ricavi o componenti positivi non dichiarati sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
D.P.R. n. 633/1972, art. 54, commi 2 e 3
Disciplina l'accertamento induttivo ai fini IVA; anche in tale ambito la ricostruzione dei corrispettivi può fondarsi su presunzioni semplici dotate di adeguata gravità e precisione.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 47
Rileva per la tassazione dei dividendi e dei redditi di capitale attribuiti ai soci.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Regolano le presunzioni semplici: il fatto ignoto può essere desunto da fatti noti purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
Codice di procedura civile, art. 384, ultimo comma
Consente alla Corte di Cassazione di correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo è conforme a diritto.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Individua, rispettivamente, i vizi denunciabili per violazione di legge e per omesso esame di fatti decisivi.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nelle vendite immobiliari, il semplice scostamento dal valore OMI o dal valore normale non costituisce automaticamente prova sufficiente del maggior prezzo; tuttavia, può assumere rilievo insieme ad altri elementi presuntivi.
- La differenza significativa tra prezzo dichiarato nell'atto e importo del mutuo concesso all'acquirente può costituire, anche da sola se particolarmente rilevante, un indizio grave e preciso di maggiori ricavi non dichiarati.
- Dopo la soppressione della presunzione legale basata sul valore normale, l'Amministrazione deve comunque fondare l'accertamento su presunzioni semplici qualificate, mentre il contribuente deve fornire elementi concreti idonei a spiegare la divergenza.
- In una società di capitali a ristretta base partecipativa, una volta accertati definitivamente utili extracontabili in capo alla società, è normalmente legittima la presunzione di distribuzione degli stessi ai soci, proporzionalmente alle partecipazioni, salvo prova contraria.
- Il socio può contestare l'accertamento personale dimostrando, tra l'altro, l'inesistenza o l'illegittimità dell'accertamento societario; se quest'ultimo diventa definitivo, la contestazione del socio può perdere interesse.
- I motivi di ricorso per Cassazione devono indicare con precisione i fatti dedotti e le specifiche difese svolte nei gradi di merito; la genericità può comportare l'inammissibilità del motivo e la definitività della ripresa fiscale.
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