Sentenza del 23/10/2019 n. 27091 - Corte di Cassazione
Tributi (in generale) - Accertamento tributario (nozione) - Avviso di accertamento - In genere atto impositivo - Annullamento giudiziale - Rinnovazione avviso di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria - Condizioni - Compatibilità col divieto di doppia imposizione - Necessità - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Dogane contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, sostenendo di poter emettere nuovi avvisi di rettifica per i medesimi periodi d'imposta mentre erano ancora pendenti i giudizi relativi ai precedenti avvisi, emessi da un ufficio doganale ritenuto incompetente. Deduceva, inoltre, che i nuovi atti non determinassero una duplicazione sostanziale dell'imposta, poiché il pagamento avrebbe estinto entrambe le pretese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che l'Amministrazione può rinnovare un avviso annullato dal giudice di merito, purché non siano maturate decadenze o prescrizioni, non sia violato il giudicato e il precedente atto sia previamente annullato in autotutela. L'emissione di un nuovo avviso senza l'annullamento del precedente viola il divieto di plurima imposizione e può pregiudicare il diritto di difesa del contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 7.300 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973
La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.
La norma sancisce il divieto di doppia o plurima imposizione. L'Amministrazione non può mantenere contemporaneamente efficaci più atti aventi a oggetto il medesimo credito tributario.
Art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973
La disciplina delle modifiche dell'avviso di accertamento non impedisce la rinnovazione di un atto nullo, purché ciò avvenga nei termini di legge e senza eludere o violare il giudicato.
Art. 373 c.p.c.
La provvisoria esecutività della sentenza impugnata non consente all'Amministrazione di eludere le garanzie derivanti dal divieto di duplicazione della pretesa tributaria.
Art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel giudizio di cassazione in relazione alle regole processuali applicabili alle controversie tributarie.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sono le disposizioni processuali invocate per denunciare, rispettivamente, la violazione di legge e l'omesso esame di un fatto decisivo.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato poiché la ricorrente era un'Amministrazione pubblica soggetta al meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Dopo l'annullamento giudiziale di un avviso, l'Amministrazione può emettere un nuovo atto per lo stesso periodo d'imposta solo se non sono scaduti i termini di decadenza o prescrizione e se non esiste un giudicato contrario.
- Prima di emettere il nuovo atto, l'Amministrazione deve annullare il precedente, normalmente mediante autotutela, così da rendere evidente che esiste una sola pretesa tributaria.
- Una semplice indicazione contenuta nel nuovo avviso, secondo cui il pagamento estinguerebbe entrambe le pretese, non sostituisce necessariamente un formale annullamento del precedente atto, soprattutto se la formulazione è ambigua.
- Il divieto di doppia imposizione tutela sia il patrimonio del contribuente sia il suo diritto di difesa: non è sufficiente che l'Amministrazione dichiari sostanzialmente unica la pretesa, se mantiene formalmente efficaci più atti impositivi.
- La rinnovazione è normalmente possibile quando il primo atto è stato annullato per vizi formali o di competenza, ma non può essere utilizzata per aggirare un giudicato sul rapporto tributario o per sanare una decadenza già maturata.
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