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Sentenza

Sentenza del 23/10/2019 n. 1123 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Inammissibilità dell'appello per associazione non riconosciuta - Estinzione e liquidazione di una società non riconosciuta - Cessazione della capacità processuale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’appello è stato dichiarato inammissibile perché proposto da un soggetto già estinto e quindi privo della capacità processuale necessaria per agire in giudizio. La cessazione dell’ente ha impedito la valida instaurazione o prosecuzione del giudizio di impugnazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’appello è stato proposto da un’associazione non riconosciuta che, al momento dell’impugnazione, risultava già estinta. Secondo la giurisprudenza richiamata, l’associazione non riconosciuta si estingue immediatamente, ipso facto, al verificarsi di una causa di estinzione, senza necessità di applicare il procedimento legale di liquidazione previsto per le associazioni riconosciute. L’estinzione determina la cessazione della capacità processuale dell’ente; il relativo difetto può essere rilevato anche d’ufficio.

Norme richiamate

  • Codice civile, artt. 29, 30, 31 e 32

    Le disposizioni disciplinano il procedimento di liquidazione delle associazioni riconosciute; tale procedimento non si applica automaticamente alle associazioni non riconosciute.

  • Disposizioni di attuazione del codice civile, art. 11

    La disposizione integra il procedimento di liquidazione previsto per le associazioni riconosciute, senza estenderlo ex lege alle associazioni non riconosciute.

  • Cassazione, sentenze n. 20252/2015 e n. 9541/2016; ordinanza n. 6383/2018

    La Corte ha affermato che l’appello proposto da un’associazione non riconosciuta già estinta è inammissibile, poiché l’estinzione comporta la cessazione della capacità processuale dell’ente.

Massime di principio

  • Prima di proporre un’impugnazione occorre verificare che l’ente sia ancora esistente e dotato di capacità processuale.
  • Per un’associazione non riconosciuta, il verificarsi di una causa di estinzione produce l’estinzione immediata dell’ente, senza che sia necessario completare il procedimento formale di liquidazione previsto per le associazioni riconosciute.
  • Gli atti processuali compiuti in nome di un ente già estinto possono essere dichiarati inammissibili, anche d’ufficio, per difetto originario di capacità processuale.
  • La liquidazione secondo lo statuto o le deliberazioni assembleari non mantiene in vita la capacità processuale dell’associazione dopo la sua estinzione.
  • In situazioni analoghe è necessario individuare il soggetto eventualmente subentrato o i liquidatori legittimati, invece di agire ancora in nome dell’associazione estinta.

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