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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41361/2021 del 23/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2014 in materia di IRES e IRAP, fondato su processo verbale di constatazione della Guardia di finanza. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 31, 32, 33 e 42 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 56 del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l'Ufficio avrebbe emesso l'atto senza un autonomo esercizio del potere accertativo e senza adeguata istruttoria, limitandosi a recepire il PVC. Con il terzo motivo ha denunciato violazione degli artt. 109 e 127 del d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR non si sarebbe pronunciata sulla doglianza relativa alla competenza temporale dei componenti reddituali e alla conseguente asserita doppia imposizione, che secondo la ricorrente avrebbe potuto semmai rilevare solo sul piano sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la motivazione per relationem all'avviso basato sul PVC della Guardia di finanza è legittima quando consente al contribuente di conoscere la pretesa e di difendersi, e perché la censura tendeva in realtà a contestare una rivalutazione del merito non consentita in cassazione, peraltro in presenza di doppia conforme. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché cumulava in modo incompatibile il vizio di omessa pronuncia e la violazione di legge sulla medesima questione; comunque è stato giudicato anche infondato, poiché le regole di imputazione temporale dei componenti del reddito d'impresa sono inderogabili e l'eventuale doppia imposizione può essere evitata mediante richiesta di rimborso della maggiore imposta nei limiti ordinari di prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge; la Corte osserva che non può essere usato per censurare la concreta ricostruzione dei fatti o l'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per l'omessa pronuncia; la Corte rileva l'incompatibilità logica con la contemporanea deduzione della violazione di legge sulla stessa questione.

  • artt. 31, 32, 33 e 42 d.P.R. n. 600/1973

    invocati dalla ricorrente a sostegno della tesi dell'assenza di autonomo esercizio del potere accertativo e dell'omessa istruttoria.

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    la Corte ribadisce che l'avviso è sufficientemente motivato se consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali, anche mediante rinvio a un PVC notificato o consegnato.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato dalla ricorrente in tema di competenza temporale dei componenti reddituali; la Corte richiama il principio dell'inderogabilità delle regole di imputazione temporale.

  • art. 127 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 109 d.P.R. n. 917/1986; non è svolta una specifica interpretazione autonoma nel testo.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia; la Corte afferma che la doglianza è incompatibile con la contemporanea denuncia di violazione di legge sulla stessa questione.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in caso di doppia conforme il ricorrente che voglia dedurre il vizio di motivazione deve indicare le differenti ragioni di fatto delle due decisioni di merito; tale onere non è stato assolto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio motivazionale, ma non utilmente introdotto nel ricorso; inoltre, in doppia conforme, è soggetto a limiti specifici.

  • art. 54, commi 2 e 3, d.l. n. 83/2012

    richiamato per l'applicabilità della disciplina sulla doppia conforme e sulla nuova formulazione del vizio di motivazione.

  • L. n. 134/2012

    richiamata in relazione alla conversione del d.l. n. 83/2012 e alla disciplina del ricorso in cassazione.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per il termine da cui decorre la prescrizione dell'azione di ripetizione della maggiore imposta eventualmente pagata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata sulla base della proposta del relatore.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem di un avviso di accertamento fondato su un processo verbale della Guardia di finanza è legittima quando l'atto rinvia a elementi già noti al contribuente e gli consente di comprendere la pretesa e di difendersi efficacemente.
  • La censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito è inammissibile in cassazione.
  • L'erronea interpretazione della domanda o del motivo di appello da parte del giudice di merito non integra, di regola, violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., ma può porre un problema di motivazione nei limiti consentiti dal sistema.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente che intenda denunciare un vizio motivazionale deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • Le regole di imputazione temporale dei componenti del reddito d'impresa sono inderogabili: il contribuente non può scegliere liberamente un esercizio diverso da quello di competenza per dedurre un costo.
  • L'eventuale doppia imposizione derivante dal recupero di un costo in un periodo non di competenza non incide, di per sé, sulla legittimità dell'accertamento e può essere neutralizzata tramite l'azione di rimborso della maggiore imposta nei limiti di prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImposte sui redditi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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