Cassazione Civile, Ordinanza n. 41327/2021 del 23/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in cui la società locatrice aveva chiesto il rilascio di immobili concessi in locazione a più soggetti. La Corte d'appello aveva confermato la condanna al rilascio, rilevando che l'occupazione era sine titulo e che la pretesa locatrice non era impedita dalla prescrizione del diritto di procedere all'esecuzione del titolo già ottenuto, comprensivo delle statuizioni risolutorie del rapporto. In Cassazione, un ricorrente ha proposto tre motivi: con i primi due ha denunciato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c. e degli artt. 101, 102, 2934 e 2046 c.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse illegittimamente ritenuto correggibile, tramite errore materiale, un dispositivo di primo grado pronunciato in un rito in cui non sarebbero state rispettate le regole sul contraddittorio e sull'integrità del litisconsorzio; con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 2934 c.c. e dell'art. 102 c.p.c., assumendo che la prescrizione del titolo esecutivo avrebbe impedito alla locatrice di ottenere nuovamente il rilascio e avrebbe determinato una proroga/rinnovazione tacita del contratto di locazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché le censure sulla correzione dell'errore materiale riguardavano esclusivamente la posizione processuale dell'altro originario ricorrente, che aveva rinunciato al ricorso ed era stato estromesso dal giudizio di legittimità, sicché il ricorrente residuo era privo di interesse a dolersene. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che la prescrizione del titolo esecutivo incide solo sulle statuizioni suscettibili di esecuzione forzata e non travolge l'effetto istantaneo e definitivo della pronuncia di risoluzione del contratto di locazione; inoltre, la mera permanenza del conduttore nell'immobile e la mancata immediata azione di rilascio da parte della locatrice non bastano a integrare una rinnovazione tacita del rapporto, in assenza di un comportamento positivo idoneo a manifestare una nuova volontà negoziale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato per contestare la correzione di errore materiale del dispositivo di primo grado; la Corte non ne affronta il merito per difetto di interesse del ricorrente sul punto.
È richiamato in relazione al procedimento di correzione degli errori materiali; la Corte considera le censure sul punto estranee alla posizione del ricorrente residuo.
Invocato come parametro del principio del contraddittorio; la Corte non esamina la censura nel merito per carenza di interesse.
Richiamato sia per la doglianza sul litisconsorzio/integrità del contraddittorio sia nel terzo motivo; la Corte esclude che il ricorrente possa dolersi delle questioni legate alla correzione di errore materiale riferibili all'altro ricorrente e, quanto al merito, nega che la prescrizione del titolo impedisca il rilascio.
La Corte distingue tra prescrizione del titolo esecutivo e permanenza dell'effetto di risoluzione del contratto; la prescrizione opera solo sulle statuizioni esecutive, non sulla risoluzione già pronunciata.
Richiamato nel secondo motivo, ma senza specifica rilevanza nella motivazione decisoria, che ruota invece su interesse ad impugnare e prescrizione del titolo.
La Corte richiama il consolidato principio per cui la rinnovazione tacita della locazione richiede la continuazione della detenzione e l'assenza di volontà contraria del locatore, ma non può desumersi dalla sola permanenza nell'immobile o dalla mancata tempestiva azione di rilascio dopo disdetta o risoluzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le censure che investono un provvedimento di correzione di errore materiale sono inammissibili quando il ricorrente residuo non sia inciso da quel provvedimento e, quindi, difetti di interesse a impugnare.
- La prescrizione del titolo esecutivo colpisce soltanto le statuizioni della sentenza suscettibili di esecuzione forzata e non elimina gli effetti sostanziali immediati e definitivi della pronuncia di risoluzione del contratto.
- La permanenza del conduttore nell'immobile dopo la cessazione del rapporto non basta, da sola, a fondare una rinnovazione tacita della locazione; occorre un comportamento positivo del locatore che manifesti una nuova volontà negoziale incompatibile con la precedente volontà di cessazione.
- La mancata immediata azione di rilascio o la mera percezione di somme da parte del locatore non equivalgono, senza ulteriori elementi, a consenso tacito alla proroga o rinnovazione del rapporto locatizio.
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