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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41329/2021 del 23/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un soggetto aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca per il saldo di un conto corrente garantito da fideiussione. In primo grado l'opposizione era stata respinta; in appello, la Corte territoriale aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. Il ricorrente per cassazione ha censurato l'ordinanza d'appello deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1956 c.c., 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la garanzia fosse una fideiussione specifica collegata a una determinata operazione di finanziamento e alla destinazione delle somme per la ristrutturazione di un immobile, mentre la banca l'avrebbe indebitamente utilizzata per coprire un diverso debito pregresso relativo a un distinto rapporto di conto corrente. Ha inoltre contestato che il giudice d'appello potesse integrare la motivazione del primo giudice con argomentazioni diverse, trasformando l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. in una decisione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che l'ordinanza resa ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. non è impugnabile per cassazione, per il solo fatto che contenga anche argomentazioni proprie del giudice d'appello diverse da quelle del primo giudice, quando essa condivida l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado e si limiti ad aggiungere considerazioni integrative. In tali casi, la decisione di primo grado resta quella da impugnare, mentre l'ordinanza d'appello conserva natura prognostica di inammissibilità per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    Consente al giudice d'appello di dichiarare inammissibile l'impugnazione quando non ha ragionevole probabilità di essere accolta; l'ordinanza così resa mantiene natura prognostica e non diventa impugnabile per il solo fatto di contenere argomentazioni ulteriori rispetto alla sentenza di primo grado.

  • art. 348-ter c.p.c.

    L'ordinanza di inammissibilità dell'appello preclude il ricorso per cassazione sul vizio di motivazione nei casi in cui le ragioni di fatto coincidano con quelle della sentenza impugnata; se il giudice d'appello aggiunge ragioni integrative, ciò non ne muta la natura.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma invocata per dedurre la violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile in quanto diretta contro un'ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. non autonomamente impugnabile nei termini prospettati.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama il coordinamento con l'art. 348-ter c.p.c., osservando che il motivo è precluso quando l'ordinanza d'appello si fondi sulle stesse ragioni di fatto della sentenza di primo grado.

  • art. 1956 c.c.

    È stata invocata dal ricorrente a sostegno della dedotta utilizzazione abusiva della fideiussione, ma la Corte non esamina nel merito tale doglianza perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in combinazione con gli artt. 1175 e 1375 c.c. a sostegno di un dovere di correttezza nell'utilizzo della garanzia, senza esame nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto, ma non scrutinato nel merito.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto; la Corte non entra nel merito della censura.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per denunciare un'erronea valutazione del materiale istruttorio, ma la censura non viene esaminata nel merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove, ma la doglianza resta assorbita dall'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'ordinanza resa ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. non è impugnabile per cassazione solo perché contiene una motivazione propria o argomentazioni integrative rispetto alla sentenza di primo grado, se il giudice d'appello ha sostanzialmente condiviso la ratio della decisione appellata.
  • Quando l'appello è dichiarato inammissibile per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, l'impugnazione corretta in cassazione resta, di regola, la sentenza di primo grado; l'ordinanza d'appello non si trasforma in un nuovo decisum di merito per il solo fatto di sviluppare ulteriormente la motivazione.
  • Il giudice d'appello, nel valutare la ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione, può esaminare le censure proposte e aggiungere considerazioni non trattate dal primo giudice, senza uscire dal perimetro dell'art. 348-bis c.p.c.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei casi disciplinati dall'art. 348-ter c.p.c. quando la decisione di appello di inammissibilità si fondi sulle stesse questioni di fatto già risolte in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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