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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41320/2021 del 23/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un iscritto/pensionato della Cassa, dell'art. 22 del regolamento della Cassa in vigore dal 1 gennaio 2004, nella parte in cui prevedeva un contributo di solidarietà applicato al suo trattamento pensionistico per il periodo 1.1.2009-31.7.2016. L'attore chiedeva la declaratoria di illegittimità della previsione regolamentare e del prelievo effettuato, con condanna della Cassa alla restituzione delle somme trattenute. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che la norma regolamentare eccedesse l'autonomia riconosciuta alle Casse privatizzate dall'art. 2 del d.lgs. n. 509/1994, contrastasse con il principio del pro rata e con l'affidamento dell'assicurato, e non potesse beneficiare della sanatoria prevista dall'art. 1, comma 763, L. n. 296/2006, neppure alla luce dell'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano l'autonomia regolamentare delle Casse privatizzate, il principio del pro rata e i parametri costituzionali, sostenendo che il contributo fosse legittimo; 2) violazione delle norme sulla sanatoria dei provvedimenti delle Casse e contestazione dell'esclusione del contributo di solidarietà dall'ambito dei provvedimenti diretti a garantire l'equilibrio finanziario di lungo termine; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, lamentando che la Corte territoriale avesse applicato il termine decennale invece di quello quinquennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi richiamando il proprio orientamento già espresso in materia di contributo di solidarietà sulle pensioni delle Casse privatizzate, e ha respinto anche il terzo motivo applicando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la prescrizione quinquennale opera solo per crediti pensionistici liquidi ed esigibili, mentre quando è contestato l'ammontare del trattamento si applica la prescrizione ordinaria decennale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    delimita gli ambiti di autonomia delle Casse privatizzate; la Corte d'appello aveva ritenuto che il contributo di solidarietà li eccedesse, e la Cassazione non ha censurato tale impostazione

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    disciplina il principio del pro rata; la trattenuta sul trattamento pensionistico già determinato è stata ritenuta incompatibile con tale principio

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    prevede una sanatoria dei provvedimenti delle Casse; nel caso concreto è stata ritenuta non applicabile alla misura in contestazione

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    norma di interpretazione autentica della disciplina sulla sanatoria, limitata ai provvedimenti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità della disciplina regolamentare

  • art. 3 Cost.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la conformità costituzionale della misura

  • art. 38 Cost.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la conformità costituzionale della misura

  • art. 2946 c.c.

    termine di prescrizione ordinaria decennale applicabile quando è controverso l'ammontare del trattamento pensionistico

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    prevede la prescrizione quinquennale dei ratei periodici, ma richiede che il credito sia liquido ed esigibile

  • art. 129 r.d.l. n. 1827/1935

    richiamato in tema di prescrizione quinquennale dei crediti pensionistici liquidi ed esigibili

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione del diritto alle prestazioni previdenziali

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    comporta, in caso di rigetto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Le Casse previdenziali privatizzate non possono introdurre, mediante regolamento, misure che eccedano i limiti della loro autonomia normativa e che incidano su trattamenti pensionistici già determinati in modo incompatibile con il principio del pro rata.
  • La sanatoria legislativa dei provvedimenti adottati dalle Casse privatizzate opera solo per gli atti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine; ne resta escluso il contributo di solidarietà avente carattere provvisorio quando non sia riconducibile a tale finalità.
  • In materia di previdenza obbligatoria, la prescrizione quinquennale dei ratei presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; se è contestato l'ammontare della prestazione, il diritto alla riliquidazione soggiace alla prescrizione ordinaria decennale.
  • Quando il giudice di legittimità si conforma a un orientamento già consolidato della Corte, la censura che lo contrasti è destinata al rigetto se non introduce argomenti nuovi idonei a superare il precedente

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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