Cassazione Civile, Ordinanza n. 41326/2021 del 23/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (affittuario)
La controversia
La controversia nasce da un unico rapporto di affitto di azienda alberghiera. La società affittuaria ha proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla concedente per canoni di affitto scaduti e non pagati, e ha parallelamente coltivato una domanda connessa al sequestro dell'azienda e a un procedimento di accertamento tecnico preventivo, poi sfociato in causa di merito. In appello la Corte territoriale ha rigettato le domande dell'affittuaria e l'ha condannata alle spese. In cassazione l'affittuaria ha dedotto: 1) violazione delle norme sul decreto ingiuntivo e sull'opposizione, sostenendo che la notifica del monitorio sarebbe stata irregolare e che il termine per opporsi non fosse decorso; 2) violazione delle norme sulla determinabilità dell'oggetto, nullità e apprezzamento dei vizi dell'immobile, lamentando che la Corte d'appello avesse sottovalutato le gravi carenze degli impianti elettrici e termoidraulici dell'albergo, accertate da CTU e sopralluoghi ASL, che rendevano l'immobile inidoneo all'uso e sanabili a costi molto più elevati di quelli considerati dal giudice; 3) violazione delle norme su risoluzione, clausola risolutiva espressa, eccezione di inadempimento, evizione/vizi e impossibilità di fruire del bene, assumendo che la Corte non avesse correttamente valutato la domanda di risoluzione per inadempimento e/o eccessiva onerosità sopravvenuta, ritenendola preclusa dalla precedente dichiarazione di avvalimento della clausola risolutiva espressa da parte della concedente; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sull'inadempimento e sul risarcimento, per avere la Corte dichiarato inammissibile o non esaminato la domanda risarcitoria conseguente all'inadempimento e alla violazione della buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo valida la notifica del decreto ingiuntivo eseguita all'amministratore della società affittuaria, soggetto legittimato a rappresentarla, con conseguente decorrenza del termine per l'opposizione dalla prima notifica; ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la Corte d'appello non aveva adeguatamente valutato la CTU e le risultanze istruttorie sui gravi vizi dell'impianto dell'albergo e aveva errato nel ritenere precluso l'esame dell'eccezione di inadempimento e della domanda di risoluzione dalla mera dichiarazione di avvalimento della clausola risolutiva espressa. Il quarto motivo è stato assorbito perché dipendente dall'esito dei precedenti. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il termine di quaranta giorni per proporre opposizione al decreto ingiuntivo decorre dalla prima rituale notificazione del monitorio al soggetto legittimato a rappresentare la società
richiamato come norma sulla proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo
richiamato tra le norme sul procedimento monitorio e sull'opposizione
richiamato tra le norme sul procedimento monitorio e sull'opposizione
il ricorso per cassazione è tempestivo se proposto entro il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza non notificata
l'amministratore della società è soggetto abilitato a rappresentarla, con effetti di conoscenza imputabili alla società
richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla dedotta indeterminatezza/nullità dell'oggetto contrattuale per i vizi dell'immobile
richiamato dalla parte ricorrente in tema di nullità del contratto
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della rilevabilità d'ufficio della nullità
d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008
richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla sicurezza e regolarità degli impianti
d.P.R. n. 642 del 22 ottobre 2001
richiamato dalla parte ricorrente; il testo non chiarisce ulteriormente la rilevanza della norma
d.lgs. n. 193 del 6 novembre 2007
richiamato dalla parte ricorrente; il testo non chiarisce ulteriormente la rilevanza della norma
d.m. n. 37 del 22 gennaio 2008
richiamato dalla parte ricorrente in tema di conformità degli impianti
artt. 32 e 35 Cost.
richiamati dalla parte ricorrente a sostegno della rilevanza dei profili di sicurezza e tutela del lavoro/salute
richiamato per la domanda di risoluzione per inadempimento
richiamato per la valutazione della gravità dell'inadempimento
la dichiarazione di avvalimento della clausola risolutiva espressa non impedisce l'esame dell'eccezione di inadempimento dell'altra parte
richiamato in relazione ai vizi della cosa locata/azienda e ai rimedi conseguenti
l'eccezione di inadempimento deve essere valutata anche quando l'altra parte abbia dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa
richiamato per lamentare omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria
richiamato in tema di responsabilità da inadempimento e risarcimento del danno
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude l'ulteriore contributo unificato perché il ricorso è stato accolto almeno in parte
Massime di principio
- La notificazione del decreto ingiuntivo a un soggetto che ha la rappresentanza legale della società produce conoscenza imputabile alla società stessa e fa decorrere da quella notifica il termine per proporre opposizione, restando irrilevanti eventuali notifiche successive ad altri soci o rappresentanti.
- Nel giudizio di merito sui vizi dell'immobile o del bene concesso in godimento, il giudice di appello deve confrontarsi in modo puntuale con le risultanze della consulenza tecnica e degli accertamenti istruttori: una motivazione che si discosti da tali risultanze senza adeguata spiegazione è apparente o perplessa e non può reggere il decisum.
- La dichiarazione della parte di volersi avvalere di una clausola risolutiva espressa non preclude al giudice di esaminare l'eccezione di inadempimento sollevata dalla controparte, poiché tale verifica è logicamente preliminare rispetto alla produzione degli effetti risolutivi automatici.
- La domanda di risoluzione del contratto e quella di risarcimento del danno connesso all'inadempimento devono essere esaminate autonomamente secondo i loro presupposti; non possono essere dichiarate inammissibili per il solo fatto che l'altra parte abbia invocato la clausola risolutiva espressa.
- In presenza di un accertamento tecnico che evidenzi gravi carenze strutturali o impiantistiche del bene oggetto del rapporto, la valutazione sulla gravità dell'inadempimento e sull'incidenza economica dei rimedi deve essere compiuta in modo aderente alle risultanze tecniche, senza riduzioni meramente apodittiche del costo di eliminazione dei vizi.
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