Cassazione Civile, Ordinanza n. 41317/2021 del 23/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ricorreva per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva respinto il suo ricorso per ottemperanza relativo a una precedente sentenza passata in giudicato, con cui l'Agenzia delle Entrate era stata condannata al pagamento delle spese di lite. La CTR aveva ritenuto fondata l'eccezione dell'Amministrazione ex art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973, valorizzando un controcredito dell'Erario verso il contribuente risultante da altra sentenza passata in giudicato. Con l'unico motivo il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 1261 e 1264 c.c. e dell'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973, oltre a omessa motivazione, sostenendo che il credito azionato era stato ceduto al difensore e che, quindi, l'eccezione di compensazione non era opponibile al cessionario. La Corte ha rilevato, però, che il motivo era privo di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché non indicava se e dove la circostanza fosse stata dedotta nei gradi di merito e non riproduceva l'atto di cessione. Ha aggiunto che la dedotta cessione del credito avrebbe comunque fatto venir meno l'interesse ad agire del ricorrente, non essendo più egli titolare del diritto azionato verso l'Amministrazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile l'unico motivo per difetto di specificità e autosufficienza, in quanto il ricorrente non aveva indicato la previa allegazione dei fatti decisivi nei giudizi di merito né aveva trascritto o prodotto il contenuto dell'asserito atto di cessione del credito. Inoltre, ha osservato che, se il credito fosse stato effettivamente ceduto al difensore, il ricorrente avrebbe perso la titolarità del diritto e dunque l'interesse a coltivare la pretesa verso l'Agenzia delle Entrate. La soccombenza ha comportato la condanna alle spese di legittimità e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
La censura di violazione di legge e omesso esame richiede un motivo ammissibile e specifico, fondato su una corretta rappresentazione dei fatti rilevanti.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui si fonda il motivo, con riproduzione o localizzazione idonea a consentirne il controllo.
art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'Amministrazione finanziaria può opporre la verifica della presenza di debiti iscritti a carico del creditore, rilevanti ai fini della soddisfazione del credito azionato.
artt. 1260, 1261 e 1264 c.c.
La cessione del credito e la relativa opponibilità al debitore ceduto sono richiamate per sostenere l'inopponibilità dell'eccezione dell'Erario al cessionario.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamata quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo fondato su un atto o su un fatto processuale deve rispettare l'onere di specificità e autosufficienza, indicando quando e dove la circostanza sia stata dedotta nei gradi di merito e riproducendo il documento rilevante.
- La mancata trascrizione o localizzazione dell'atto decisivo impedisce alla Corte di verificare l'ammissibilità e la fondatezza della censura e comporta l'inammissibilità del motivo.
- Se il credito azionato è stato ceduto a terzi, il cedente perde la titolarità del diritto e non conserva interesse ad agire per farlo valere in giudizio.
- L'opposizione di un controcredito dell'Amministrazione può incidere sulla pretesa creditoria azionata, ma la relativa contestazione deve essere dedotta in modo processualmente corretto e documentato.
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