Cassazione Civile, Ordinanza n. 11131/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da quattro intimazioni di pagamento rimaste efficaci dopo un provvedimento di discarico parziale adottato dall'ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018. Il contribuente le ha impugnate deducendo: la nullità/inesistenza delle notifiche delle intimazioni eseguite con modalità di irreperibilità relativa; l'erroneità della declaratoria di difetto di giurisdizione per i crediti previdenziali, assicurativi e per le sanzioni stradali, che egli assumeva essere invece questione di competenza; il difetto di motivazione delle intimazioni perché fondate sul solo richiamo alle cartelle presupposte; la prescrizione quinquennale dei tributi erariali; l'erronea liquidazione delle spese di lite in misura superiore sia a quella richiesta dalla difesa erariale, sia ai parametri del d.m. n. 55/2014. La Corte ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, ma ha accolto il quinto limitatamente alla liquidazione delle spese, correggendo in parte la decisione impugnata e rideterminando i compensi.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per le pretese relative alle cartelle oggetto di discarico. Per le altre intimazioni ha rigettato i motivi relativi a notifica, giurisdizione, motivazione e prescrizione, ma ha accolto il motivo sulle spese di lite. La sentenza della CTR è stata cassata nella sola parte relativa alla liquidazione delle spese di secondo grado, e la causa è stata decisa nel merito con rideterminazione dei compensi in euro 1.219,00 per ciascuna delle due Amministrazioni, ferma la distrazione già disposta. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in ragione dell'accoglimento parziale.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
il provvedimento di discarico adottato ai sensi di tale norma determina la cessazione della materia del contendere per le pretese oggetto di discarico
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato per la disciplina della notificazione delle cartelle e degli atti della riscossione; nei casi di irreperibilità relativa si applica il meccanismo notificatorio che rinvia all'art. 140 c.p.c.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
concorre, insieme all'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, a imporre l'applicazione delle regole del codice di procedura civile sulla notifica in irreperibilità relativa
la sua osservanza richiede tutti gli adempimenti prescritti; la loro omissione produce nullità della notifica, non inesistenza
la nullità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo quando l'atto ha comunque raggiunto il destinatario, anche tramite impugnazione
invocato dal ricorrente, ma la Corte ribadisce che per i crediti non tributari indicati la questione è di giurisdizione e non di competenza
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato per il difetto di motivazione delle intimazioni; la Corte afferma che l'intimazione ha contenuto vincolato e basta il richiamo alla cartella presupposta
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'obbligo di motivazione; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dal ricorrente per la motivazione degli atti amministrativi; la Corte ritiene sufficiente il rinvio alla cartella
la prescrizione dei tributi erariali IRPEF, IRES, IRAP e IVA è ordinaria decennale
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
non si applica ai tributi erariali annuali perché l'obbligazione tributaria ha carattere autonomo e unitario e non è una prestazione periodica in senso tecnico
richiamato nel motivo sulle spese, in relazione alla regolazione e liquidazione delle stesse
richiamato nel motivo sulle spese; la liquidazione non può essere ultrapetita rispetto alla nota spese depositata
i compensi possono essere liquidati entro i parametri, ma la decisione non può superare la somma domandata nella nota spese
se la parte deposita nota spese con indicazione della somma richiesta, il giudice non può liquidare una somma superiore
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione, ma la Corte conferma il termine decennale per i tributi erariali
Massime di principio
- Nelle notifiche degli atti della riscossione eseguite in caso di irreperibilità relativa, l'omissione di uno degli adempimenti previsti dal sistema legale integra nullità della notificazione e non inesistenza; la nullità è però sanabile se l'atto raggiunge comunque il suo scopo, ad esempio tramite l'impugnazione da parte del destinatario.
- La mancata produzione o l'irregolarità della raccomandata informativa e degli altri adempimenti richiesti non travolge l'atto come inesistente, ma incide sulla validità della notificazione secondo il regime delle nullità.
- Le intimazioni di pagamento hanno contenuto vincolato: è sufficiente, ai fini motivazionali, il riferimento alla cartella o al ruolo presupposto, quando il modello legale dell'atto non richiede una motivazione più ampia.
- Per i tributi erariali periodici solo in apparenza annuali, quale IRPEF, IRES, IRAP e IVA, la prescrizione è ordinaria decennale, poiché ogni pretesa fiscale matura autonomamente e non si applica la prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche.
- Nel contenzioso sulle spese di lite, il giudice non può liquidare un importo superiore a quello specificamente richiesto nella nota spese depositata, anche se i parametri tabellari consentirebbero una liquidazione maggiore; lo scostamento dai parametri deve comunque essere controllabile e motivato.
- Le pretese relative a contributi previdenziali, premi assicurativi e sanzioni del codice della strada non appartengono alla giurisdizione tributaria, con conseguente correttezza della declinatoria di giurisdizione del giudice tributario.
- Quando interviene un discarico amministrativo delle pretese iscritte a ruolo, per le relative cartelle si verifica la cessazione della materia del contendere nel giudizio di impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11014/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11016/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11017/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11026/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11030/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11034/2024 del 24/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →