Cassazione Civile, Ordinanza n. 17552/2025 del 30/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a ristretta base per l'anno 2006, in assenza di dichiarazione dei redditi, con accertamento induttivo di un reddito derivante da cessione di beni immobili e contestuale individuazione dei soci come autori delle violazioni. Sulla base di tale accertamento societario, l'Ufficio emetteva anche avvisi personali nei confronti dei soci per maggior reddito di capitale, assumendo la distribuzione di utili extracontabili. I soci impugnavano gli atti e la CTR annullava gli accertamenti ritenendo necessario il contraddittorio endoprocedimentale prima della presunzione di distribuzione degli utili occulti e rilevando anche l'assenza di prova di un procedimento penale. In cassazione l'Agenzia deduceva tre motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul processo tributario; violazione delle norme sostanziali e processuali sulla presunzione di distribuzione degli utili ai soci e sull'insussistenza di pregiudizialità tra accertamento societario e accertamento personale; violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente per avere la CTR affermato un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale anche per tributi non armonizzati. Nel corso del giudizio uno dei contribuenti ha aderito alla definizione agevolata ex d.l. n. 119 del 2018, con versamento delle rate, mentre per l'altro il giudizio è proseguito.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti del contribuente che aveva perfezionato la definizione agevolata, rilevando la presentazione della domanda e il pagamento integrale delle rate, con conseguente cessazione della materia del contendere. Quanto all'altro contribuente, la Corte ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso dell'Agenzia, dichiarando inammissibile il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e regolamento delle spese di legittimità. La cassazione è avvenuta perché la CTR aveva omesso di motivare sul punto decisivo della diversa ipotesi dell'interposizione/schermo societario ex art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973 e aveva applicato in modo errato il principio del contraddittorio endoprocedimentale a imposte dirette non armonizzate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro di legittimità per denunciare violazione di legge
artt. 36, comma 2, e 61 d.lgs. n. 546/1992
richiamati per censurare la motivazione della sentenza tributaria
artt. 112 e 132, secondo comma, n. 2, c.p.c.
invocati in relazione al vizio di omessa pronuncia/motivazione apparente
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
richiamato come ipotesi diversa dalla presunzione di distribuzione di utili extracontabili, in caso di società-schermo o interposta
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato dall'Ufficio nel motivo sulla legittimità degli accertamenti
richiamati in tema di imputazione dei redditi e dei dividendi ai soci
richiamati per il regime dell'onere della prova e delle presunzioni semplici
richiamati nel motivo relativo al contraddittorio e al litisconsorzio/partecipazione al giudizio
richiamato dall'Ufficio nel tema della partecipazione necessaria nel processo tributario
art. 12, comma 7, l. n. 212/2000
la Corte ribadisce che il contraddittorio endoprocedimentale non è generalizzato per i tributi non armonizzati
comma 6, comma 8, comma 10, comma 12, comma 13
disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie e gli effetti estintivi del giudizio
richiamato per il principio secondo cui l'estinzione del giudizio sulla società non si comunica automaticamente al giudizio sul socio
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
richiamato per le spese a carico delle parti che le hanno anticipate
art. 6, comma 6, d.l. n. 119/2018
la definizione si perfeziona con domanda e pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto
Massime di principio
- Nei tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale: esso sussiste solo quando sia previsto da una specifica disposizione di legge; la sua violazione non determina invalidità dell'atto al di fuori dei casi espressamente contemplati.
- La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili presuppone un accertamento societario valido e non va confusa con la diversa ipotesi della società-schermo o interposta, disciplinata dall'art. 37 d.P.R. n. 600/1973, che richiede un distinto impianto motivazionale e probatorio.
- Il giudice di merito deve confrontarsi con la specifica qualificazione giuridica prospettata dall'Ufficio: la motivazione è viziata se omette di esaminare una diversa base normativa decisiva posta a fondamento dell'accertamento.
- La definizione agevolata della controversia tributaria, una volta perfezionata con domanda e pagamento dovuto, produce l'estinzione del giudizio relativo al solo rapporto definito; l'estinzione non si estende automaticamente a un distinto giudizio relativo all'accertamento personale del socio, trattandosi di posizioni fiscali autonome.
- Il "doppio contributo unificato" non è dovuto nei casi di estinzione conseguente a definizione agevolata, poiché la misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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