Cassazione Civile, Ordinanza n. 17520/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di due avvisi di accertamento e di due provvedimenti sanzionatori emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per dazi e IVA, a seguito della rettifica di dichiarazioni doganali di intento presentate da un soggetto terzo in nome proprio e per conto della società. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio, confermando la pretesa erariale. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma successivamente dichiarava di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie prevista dal d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 136 del 2018, allegando il pagamento di quanto dovuto per la rottamazione-ter, nonché dei tributi e interessi non inclusi nella definizione agevolata, e rinunciando al ricorso con richiesta di estinzione del giudizio e compensazione delle spese. L'Agenzia accettava la rinuncia e chiedeva a sua volta l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola tempestiva ai sensi dell'art. 390 c.p.c., poiché intervenuta prima dell'adunanza camerale. Ha inoltre rilevato l'accettazione della rinuncia da parte dell'Agenzia controricorrente e la documentazione comprovante il pagamento integrale di quanto dovuto in relazione alla definizione agevolata e ai residui tributi e interessi. Per tale ragione ha dichiarato estinto il giudizio, compensando le spese processuali. I motivi di ricorso non sono stati esaminati perché resi superflui dall'estinzione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
il ricorrente può rinunciare al ricorso ... sino alla data dell'adunanza camerale
La rinuncia al ricorso in cassazione è ammissibile fino alla data fissata per l'adunanza camerale; se tempestiva e accettata, comporta l'estinzione del giudizio.
d.l. n. 119 del 2018
Viene richiamata la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie, utilizzata dalla parte ricorrente per estinguere la lite mediante pagamento di quanto dovuto.
l. n. 136 del 2018
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata quale base della definizione agevolata invocata dalla ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è tempestiva se proposta prima della data dell'adunanza camerale; se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
- L'avvenuto integrale pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata e delle residue poste non agevolate legittima la dichiarazione di estinzione del giudizio quando la parte rinunci al ricorso.
- Quando il processo si estingue per rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso, che restano assorbiti.
Come è indicizzato
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