Cassazione Civile, Ordinanza n. 17519/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di avvisi di iscrizione ipotecaria relativi a diversi tributi per l'anno d'imposta 2005 emessi nei confronti del contribuente originario. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello principale dell'agente della riscossione, ritenendo che, in mancanza di giudicato, dovesse applicarsi il termine prescrizionale quinquennale e non quello di cui all'art. 2935 c.c. come richiamato nella decisione di merito. La CTR aveva inoltre accolto l'appello incidentale della parte contribuente sul rilievo che il primo giudice aveva fatto riferimento a cartelle di pagamento non indicate nel ricorso. Avverso tale sentenza l'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, ma nel corso del giudizio ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, dando atto di aver annullato le cartelle di pagamento impugnate. Gli eredi del contribuente hanno accettato la rinuncia e le parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dall'agente della riscossione, ritenendola tempestiva perché proposta prima dell'adunanza camerale fissata per il 15 maggio 2025 ai sensi dell'art. 390 c.p.c. In conseguenza della rinuncia accettata dai controricorrenti, il giudizio è stato dichiarato estinto, con compensazione delle spese processuali. La Corte ha espressamente ritenuto superfluo esaminare i motivi di ricorso originariamente proposti.
Norme richiamate
nel giudizio di cassazione il ricorrente può rinunciare al ricorso fino alla data dell'adunanza camerale; la rinuncia tempestiva, se accettata, comporta l'estinzione del giudizio
è richiamato nella sentenza di merito per la decorrenza della prescrizione; la Corte di cassazione non entra nel merito della questione per effetto della rinuncia
Cass., Sez. U., 10/12/2020, n. 28182
è richiamata per affermare la tempestività della rinuncia al ricorso sino all'adunanza camerale
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorrente può validamente rinunciare al ricorso fino alla data dell'adunanza camerale; se la rinuncia è accettata dalla parte resistente, il processo si estingue.
- Quando interviene rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, la Corte non esamina i motivi di impugnazione, poiché la definizione del giudizio avviene per estinzione.
- La rinuncia al ricorso, ove tempestiva, può essere accompagnata da compensazione delle spese processuali se così disposto dalla Corte in base all'accordo delle parti e alle circostanze del caso.
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