Cassazione Civile, Ordinanza n. 17516/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale svolta nei confronti di una società poi divenuta oggetto di accertamento per maggiori componenti reddituali e IVA indebitamente detratta. Sulla base di tale accertamento, l'Ufficio ha notificato alla società ricorrente un avviso di accertamento ai sensi dell'art. 89 TUIR, recuperando ritenute non operate e non versate in relazione alla quota di utili ritenuti non distribuiti ad altra socia. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, in sostanza, che il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione del contenzioso sul presupposto accertamento societario; che era stata applicata erroneamente la disciplina fiscale sugli utili da partecipazione, anche sotto il profilo dell'onere della prova; e che la sentenza d'appello era affetta da motivazione apparente o comunque nulla. Con il ricorso per cassazione ha quindi dedotto: 1) nullità della sentenza per mancata sospensione del processo ex art. 39 d.lgs. 546/1992, artt. 100 e 295 c.p.c. e art. 111 Cost.; 2) violazione delle norme sul reddito di capitale/partecipazione e dell'art. 2697 c.c.; 3) nullità della sentenza per vizio motivazionale ex art. 111 Cost. e art. 36 d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo infondata la censura sulla sospensione perché, una volta definito il giudizio pregiudicante con sentenze di primo e secondo grado, la sospensione non era più necessaria ma solo facoltativa; ha inoltre confermato il principio secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base sociale, opera la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, con conseguente onere del contribuente di fornire la prova contraria della mancata distribuzione, dell'accantonamento o del reinvestimento. È stato invece accolto il terzo motivo, poiché la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta apparente/perplessa: la CTR aveva infatti adottato un ragionamento contraddittorio e non chiaramente intellegibile sulla posizione della società ricorrente, senza consentire il controllo sulla ratio decidendi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la sospensione del giudizio dipendente va valutata in relazione alla pendenza e allo stato del giudizio pregiudicante.
Richiamato in relazione alla censura sulla sospensione del processo e all'interesse ad agire.
La sospensione necessaria opera solo quando la causa pregiudicante è ancora pendente in primo grado; dopo una decisione non passata in giudicato la sospensione diviene facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
Quando la causa pregiudicante è già definita con sentenza non definitiva, il giudice della causa dipendente può sospendere facoltativamente o proseguire il giudizio.
art. 111 Cost.
Richiamato sia per la denunciata nullità della sentenza sia per il requisito del "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 44 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla ricorrente in tema di utili derivanti dalla partecipazione societaria.
art. 45 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla ricorrente per la qualificazione reddituale degli utili da partecipazione.
art. 47 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa percezione di utili extrabilancio.
art. 89 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Base normativa dell'avviso emesso nei confronti della società ricorrente per il recupero delle ritenute non operate e non versate.
art. 27, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel motivo sulla disciplina fiscale e sulla ritenuta alla fonte sugli utili.
Richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, operata la presunzione di distribuzione, grava sul contribuente la prova contraria.
art. 23 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa violazione della riserva di legge e alla disciplina impositiva.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte richiama il principio di capacità contributiva anche nel ragionamento sulla traslazione del reddito e sul rimborso.
art. 36, secondo comma, n. 4 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato incidentalmente per il simultaneus processus determinato dalla decisione sul giudizio pregiudicante.
art. 37, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato per affermare che il soggetto interposto che abbia versato imposte su redditi poi imputati ad altri può chiedere rimborso nei limiti dell'imposta effettivamente sopportata.
Richiamato nel definire i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione apparente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando esiste un rapporto di pregiudizialità tra due giudizi, la sospensione necessaria è configurabile solo finché la causa pregiudicante è pendente in primo grado; se invece essa è già stata decisa con sentenza non passata in giudicato, la sospensione è soltanto facoltativa e il giudice della causa dipendente può anche proseguire il giudizio.
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili; il fondamento della presunzione risiede nella ristrettezza della compagine, che implica reciproco controllo e plausibile conoscenza degli affari sociali, non nella mera esistenza di maggiori redditi accertati in capo alla società.
- Una volta operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, l'onere di provare il contrario grava sul contribuente, che deve dimostrare la mancata distribuzione, l'accantonamento o il reinvestimento degli utili, oppure la propria assoluta estraneità alla gestione sociale.
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il ragionamento decisorio, pur formalmente esposto, è contraddittorio, perplesso o obiettivamente incomprensibile e non consente il controllo sulla coerenza logico-giuridica della decisione; non è invece censurabile in cassazione il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili può operare anche nei confronti di soggetti inseriti in strutture societarie articolate, ove sia comunque accertata la ristrettezza della base sociale, senza che lo schermo della personalità giuridica impedisca la traslazione reddituale.
- Se il reddito viene imputato a un soggetto diverso da quello che ha formalmente sostenuto il carico fiscale, il soggetto interposto che dimostri di avere già pagato imposte su quei redditi può domandarne il rimborso nei limiti dell'imposta effettivamente sopportata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17515/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17517/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17518/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17519/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17520/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17521/2025 del 30/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →