Cassazione Civile, Ordinanza n. 17518/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (bookmaker)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a tributi dovuti per operazioni di gioco svolte nell'anno 2009; il ricorso era stato respinto in primo grado e poi in appello. In cassazione la società ha proposto otto motivi: ha dedotto violazioni del diritto dell'Unione e dei principi di non discriminazione, chiedendo anche un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; ha invocato la sentenza n. 27/2018 della Corte costituzionale; ha censurato la motivazione e i presupposti dell'accertamento, la territorialità del tributo, la legittimità dell'atto per mancata notifica del PVC al coobbligato, la mancata applicazione dell'esimente per obiettiva incertezza normativa in tema di sanzioni, nonché la disciplina dell'imposta unica sulle scommesse dopo la legge di stabilità 2011. La Corte ha esaminato in particolare la questione della soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia tramite intermediari, della solidità dell'obbligazione tributaria e dell'esenzione dalle sanzioni per incertezza normativa oggettiva.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi salvo il settimo, che ha accolto. Ha escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia perché la questione era già stata risolta dalla sentenza Stanleyparma del 26 febbraio 2020. Ha ritenuto infondati i motivi relativi a discriminazione unionale, presupposto territoriale, motivazione dell'avviso, mancata notifica del PVC e riferibilità della pretesa al bookmaker e al CTD. Ha invece riconosciuto, per l'anno d'imposta 2009, l'esistenza di una condizione di obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero, rilevante ai fini dell'esimente sanzionatoria di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997. In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente limitatamente alla non debenza delle sanzioni. Ne consegue un accoglimento parziale del ricorso per cassazione, con conferma della pretesa impositiva quanto all'imposta ma esclusione delle sanzioni.
Norme richiamate
art. 56 TFUE
non osta a una normativa nazionale che assoggetti all'imposta sulle scommesse i centri di trasmissione dati e, solidalmente, gli operatori esteri di scommesse anche se privi di concessione
art. 267 TFUE
non ricorrono i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale, perché la questione è già stata chiarita dalla Corte di giustizia
individua il presupposto e i soggetti passivi dell'imposta unica sulle scommesse; la disposizione, prima della norma interpretativa del 2010, si prestava a letture diverse sulla soggettività passiva del bookmaker estero
art. 1, commi 64 e 66, L. n. 220/2010
norma di interpretazione autentica che esplicita l'assoggettamento a imposta anche delle scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e la soggettività passiva di ricevitorie e bookmaker
censurata dalla ricorrente per asserita modifica dei presupposti dell'avviso, ma il motivo è stato ritenuto infondato
invocato per contestare la territorialità e la conclusione del contratto di scommessa, ma senza rilievo decisivo perché il fatto imponibile è la prestazione di organizzazione e raccolta in Italia
come sopra, richiamato nel motivo sulla territorialità del tributo
come sopra, richiamato nel motivo sulla territorialità del tributo
l'avviso è stato ritenuto sufficientemente motivato e idoneo a consentire la difesa
invocato in relazione alla motivazione dell'atto, ma la censura è stata respinta
art. 24 L. n. 4/1929
la mancata redazione del PVC non impedisce l'emissione dell'avviso di accertamento
il termine dilatorio di 60 giorni opera quando vi sia accesso, ispezione o verifica; nel caso concreto mancava tale presupposto di fatto
art. 24 Cost.
richiamato per il diritto di difesa, ma non ritenuto violato nel caso concreto
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
si applica perché, fino al 2010, vi era obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero; esclude le sanzioni
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997
richiamato nel motivo sulle sanzioni, ma la Corte ha fondato la decisione sull'art. 6, comma 2
art. 136 Cost.
richiamato in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018
art. 30, comma 1, L. n. 87/1953
richiamato in relazione agli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale
art. 53 Cost.
capacità contributiva richiamata nel ragionamento sulla traslazione dell'imposta e sull'esenzione sanzionatoria
art. 3 Cost.
richiamato nella censura dell'ottavo motivo, ma il motivo è stato superato dall'interpretazione costituzionale e di legittimità
art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288/1998
richiamato nel motivo sulla territorialità del tributo
art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220/2010
norma interpretativa che ha chiarito la soggettività passiva del soggetto che gestisce scommesse anche senza concessione
art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel motivo sull'assetto della pretesa tributaria
art. 1, comma 644, lett. g), L. n. 190/2014
richiamato nel richiamo al quadro normativo già vagliato dalla giurisprudenza
art. 16 D.M. 1 marzo 2006, n. 111
richiamato nel quadro normativo di riferimento
art. 4, commi 1 e 4-bis, L. n. 401/1989
richiamato solo per distinguere la questione penale da quella tributaria
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, il bookmaker estero che organizza o gestisce le scommesse in Italia tramite intermediari può essere soggetto passivo d'imposta, insieme al centro di trasmissione dati o alla ricevitoria, secondo un vincolo di solidarietà previsto dalla disciplina speciale.
- La norma di interpretazione autentica del 2010 ha chiarito una previsione che era oggettivamente ambigua; per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore può operare l'esimente sanzionatoria per obiettiva incertezza normativa, ma non viene meno la debenza del tributo se il presupposto impositivo sussiste.
- Non è necessario un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione unionale sia già stata risolta in modo chiaro da una precedente sentenza della Corte di giustizia e non emergano nuovi dubbi interpretativi rilevanti.
- Ai fini del tributo sulle scommesse, il fatto imponibile non coincide con il solo luogo di conclusione del contratto, ma con l'attività di organizzazione e raccolta svolta in Italia dal ricevitore/intermediario.
- L'avviso di accertamento è legittimamente motivato quando consente al destinatario di comprendere natura, genesi e criteri della pretesa, permettendo una difesa piena in giudizio; la mancanza o la mancata notifica del PVC non determina automaticamente nullità dell'atto.
- Il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera solo se vi sia stata una effettiva attività di accesso, ispezione o verifica nei confronti del contribuente interessato.
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