Cassazione Civile, Ordinanza n. 17515/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP nei confronti di una società a responsabilità limitata, notificandolo alla società in persona del legale rappresentante al momento della notifica e, per conoscenza, anche alla persona fisica che in precedenza era stata indicata come legale rappresentante e che si qualificava altresì come amministratore di fatto. La società non aveva proposto ricorso. Il destinatario per conoscenza aveva impugnato l'atto sostenendo di avere interesse e legittimazione ad agire. I giudici di merito avevano però dichiarato il ricorso e poi l'appello inammissibili per difetto di legittimazione attiva. In cassazione il ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., lamentando che la CTR avesse escluso la sua legittimazione e il suo concreto interesse ad agire nonostante la notifica dell'atto anche a lui.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione attiva. Ha ribadito che la persona fisica alla quale un atto impositivo sia notificato solo per conoscenza, senza che l'atto rechi alcuna pretesa tributaria, neppure solidale o sanzionatoria, nei suoi confronti, non è legittimata a impugnarlo in proprio, nemmeno per contestare la qualità o il potere rappresentativo in base ai quali la notifica le è stata indirizzata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la legittimazione e l'interesse ad agire presuppongono una posizione giuridica tutelata; chi non è destinatario sostanziale della pretesa non può impugnare l'atto in proprio
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente, ma non ritenuto violato; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio processuale nella declaratoria di inammissibilità
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per error in procedendo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La persona fisica che riceva per mera conoscenza la notifica di un avviso di accertamento emesso esclusivamente nei confronti di una società non è legittimata ad impugnarlo in proprio se l'atto non contiene alcuna pretesa tributaria, nemmeno in via solidale o sanzionatoria, nei suoi confronti.
- La legittimazione ad agire va distinta dalla titolarità della posizione sostanziale dedotta in giudizio: la prima attiene al diritto di azione, la seconda al merito e costituisce elemento costitutivo della domanda, da allegare e provare.
- L'interesse ad impugnare un atto impositivo manca quando il soggetto che propone il ricorso non è il destinatario della pretesa fiscale e non subisce direttamente effetti lesivi dall'atto impugnato.
- L'amministratore, anche di fatto, non può impugnare in nome proprio l'accertamento diretto alla società per dedurre difese relative a una pretesa tributaria che colpisce un soggetto giuridico diverso; eventuali responsabilità personali devono essere fatte valere contro lo specifico atto che le contesti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17516/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17517/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17518/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17519/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17520/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17521/2025 del 30/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →