Cassazione Civile, Ordinanza n. 17517/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso; ha accolto il terzo motivo, rilevando un vizio di motivazione apparente nella sentenza della CTR. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al giudice di merito in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame motivato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2013, ritenendo che, quale socio all'80% di una holding che controllava integralmente un'altra società sottoposta a verifica fiscale, avesse percepito utili extracontabili fuori bilancio derivanti dai maggiori ricavi/costi indeducibili contestati alla società operativa. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, che il giudizio dovesse essere sospeso in attesa dell'esito della controversia relativa all'accertamento emesso verso la società partecipata; che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non fosse correttamente applicata e che l'onere della prova fosse stato invertito in modo illegittimo; e che la sentenza di appello fosse affetta da vizio motivazionale tale da determinarne la nullità. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, ma ha accolto il terzo per motivazione apparente della decisione di merito, che non chiariva in modo comprensibile se la società interposta dovesse considerarsi autonoma soggetta a imposizione oppure mero schermo interposto, con conseguente impossibilità di controllo sull'iter logico-giuridico seguito.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente in relazione alla sospensione del processo tributario; la Corte esclude la necessità della sospensione necessaria nel caso concreto e ricondce la questione all'art. 295 c.p.c. e, in presenza di decisione già intervenuta nel giudizio pregiudicante, alla sospensione facoltativa
invocato nel primo motivo in relazione all'interesse ad agire e alla sospensione del giudizio; non è accolto
la Corte ribadisce che la sospensione necessaria opera solo finché la causa pregiudicante è pendente in primo grado; dopo la decisione non passata in giudicato opera, al più, la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
richiamato per affermare che, dopo la definizione della causa pregiudicante con sentenza non passata in giudicato, il giudice della causa dipendente può discrezionalmente sospendere il processo oppure proseguirlo
art. 111 Cost.
richiamato sia in relazione alla motivazione della sentenza sia al requisito del "minimo costituzionale" della motivazione; la Corte accoglie il terzo motivo per motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro dei vizi processuali denunciati con il primo e il terzo motivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del secondo motivo, relativo alla violazione della disciplina tributaria e dell'art. 2697 c.c.
artt. 44, 45, 47 e 89 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamati dal ricorrente quale disciplina degli utili e dei redditi di capitale; la Corte richiama la giurisprudenza sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base
art. 27, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente; la Corte richiama inoltre l'art. 37, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 come norma che consente il rimborso al soggetto che abbia pagato imposte su redditi poi imputati ad altri
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, una volta operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, spetta al contribuente la prova contraria
artt. 23 e 53 Cost.
richiamati nel secondo motivo a sostegno della censura tributaria; la Corte richiama il principio di capacità contributiva come fondamento della soluzione adottata in materia di interposizione e presunzioni tributarie
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel terzo motivo in relazione al vizio di motivazione della sentenza tributaria di merito
richiamato incidentalmente per affermare la realizzazione del simultaneus processus nel giudizio connesso
art. 37, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
richiamato dalla Corte per spiegare che, in caso di spostamento del reddito dal titolare formale al titolare effettivo, il soggetto interposto che abbia pagato imposte può chiedere il rimborso nei limiti dell'imposta effettivamente correlata al reddito imputato
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando tra due giudizi sussiste un rapporto di pregiudizialità, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. opera solo finché la causa pregiudicante è pendente in primo grado; se essa è già stata definita con sentenza non passata in giudicato, la sospensione diventa soltanto facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, perché il fatto noto è la ristrettezza della compagine sociale, non il mero accertamento induttivo di maggiori redditi in capo alla società.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è superabile dal socio con prova contraria, che può consistere nella dimostrazione dell'estraneità assoluta alla gestione e alla vita societaria oppure nella prova che i maggiori utili non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti dalla società.
- Una volta operante la presunzione di riparto degli utili extracontabili, non è sufficiente per il contribuente limitarsi ad allegare l'assenza di un valido accertamento nei confronti della società; occorre una prova positiva della mancata distribuzione o dell'inesistenza del maggior reddito.
- La motivazione è apparente, e quindi censurabile in cassazione, quando la sentenza pur formalmente esistente non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico decisorio o presenta un contrasto irriducibile o un'ambiguità tale da impedire il controllo di legittimità.
- In materia di imputazione presuntiva di redditi tra soggetti formalmente diversi, la tutela della capacità contributiva impone che eventuali imposte già pagate dal soggetto interposto possano essere rimborsate nei limiti dell'imposta effettivamente correlata al reddito successivamente imputato ad altro contribuente.
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