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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18750/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa contributiva dell'INPS per omesso versamento di contributi e somme aggiuntive, relativi al periodo gennaio 2016-ottobre 2020, connessi alla riqualificazione come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato dell'attività svolta da alcuni soci della cooperativa impiegati in un appalto logistico e di movimentazione merci. La Corte d'appello aveva confermato l'accertamento di subordinazione e l'esclusione dell'esonero contributivo sulle indennità di trasferta. La cooperativa ha proposto dodici motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente o per relationem; violazione dei criteri di qualificazione del rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa; violazione dell'onere della prova in materia contributiva; travisamento della prova e uso di un verbale ispettivo riferito a periodo successivo; mancato esame individualizzato delle posizioni lavorative; errato uso delle presunzioni; omesso ingresso a prove orali dirette a escludere la subordinazione; erronea applicazione della disciplina sulle collaborazioni etero-organizzate; violazione della disciplina dei soci lavoratori e dell'art. 2094 c.c.; errata esclusione della peculiarità del ruolo del socio lavoratore e del rischio d'impresa; nonché violazione della disciplina fiscale sulle indennità di trasferta. La ricorrente sosteneva, in sintesi, che il rapporto avrebbe dovuto essere qualificato in modo diverso dalla subordinazione e che l'INPS non avesse assolto pienamente all'onere probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione, osservando che la sentenza d'appello, pur richiamando anche precedenti relativi alle stesse parti, conteneva una motivazione autonoma, chiara e completa. Ha poi affermato che la qualificazione del rapporto di lavoro non può arrestarsi al nomen iuris adottato dalle parti, né alla peculiare veste di socio lavoratore di cooperativa, dovendo prevalere l'accertamento in concreto delle modalità di esecuzione del rapporto. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente valorizzato plurimi indici di subordinazione/etero-direzione: mansioni continuative e ripetitive di pulizia e facchinaggio, retribuzione oraria predeterminata, assenza di mezzi propri e di investimento, assenza di rischio imprenditoriale, intervento dell'INPS per malattia e maternità, svolgimento della prestazione presso l'appalto della committente. Ha respinto le doglianze sull'onere della prova, sulle presunzioni e sulla mancata individualizzazione, giudicandole sostanzialmente dirette a ottenere una rivalutazione del merito. Ha dichiarato inammissibile la doglianza sul travisamento del verbale ispettivo, richiamando il principio secondo cui l'errore percettivo sulla prova non si censura come violazione dell'art. 115 c.p.c. ma, se del caso, con revocazione. Ha infine ritenuto infondato il motivo sulle indennità di trasferta, poiché dai rilievi ispettivi risultava che i lavoratori avevano svolto sin dall'inizio la prestazione presso l'unità della società committente, costituente il luogo effettivo di lavoro. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Delimita i motivi di ricorso per cassazione; le censure che mirano alla rivalutazione del merito o alla diversa ponderazione delle prove esulano dal sindacato di legittimità.

  • art. 132 c.p.c.

    motivazione omessa o apparente

    La motivazione è nulla solo se, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il fondamento della decisione; non basta il richiamo a precedenti conformi se la sentenza contiene una autonoma ricostruzione.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è violato quando si deduce un errore di percezione del contenuto della prova; il travisamento della prova rileva semmai ai fini della revocazione, non come vizio di legittimità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Consente il rinvio a precedenti conformi nella motivazione, sicché il richiamo a un'altra decisione non integra di per sé vizio della sentenza.

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione va accertata in concreto sulla base delle modalità effettive di svolgimento del rapporto, mediante indici sintomatici di assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere probatorio non è invertito: l'INPS deve provare i fatti costitutivi della pretesa, ma la subordinazione può risultare da un accertamento fattuale fondato su elementi presuntivi e sul complesso del materiale probatorio.

  • art. 2729 c.c.

    Il ricorso alle presunzioni semplici è corretto se fondato su pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti; la scelta e ponderazione degli indici appartiene al giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 1 l. n. 142 del 2001

    Il rapporto di lavoro del socio lavoratore, se esistente, deve essere qualificato secondo lo schema legale inderogabile; gli effetti lavoristici, fiscali e previdenziali seguono la concreta natura del rapporto e non il solo assetto societario.

  • art. 2 D.lgs. n. 81 del 2015

    A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione...

    La norma ha natura rimediale e non qualificatoria; la sua applicazione dipende dalla concreta organizzazione delle modalità di esecuzione della prestazione da parte del committente.

  • art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986

    Le indennità di trasferta non spettano se la prestazione è stabilmente resa nel luogo di lavoro effettivo individuato dall'appalto/organizzazione aziendale, come risultante dall'accertamento in fatto.

  • art. 121 D.lgs. n. 14 del 2019

    È richiamata solo per dare atto dell'apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente, ritenuta irrilevante ai fini dell'interruzione del giudizio di cassazione.

  • art. 143, comma 3, D.lgs. n. 14 del 2019

    La Corte osserva che l'apertura della liquidazione giudiziale tendenzialmente determina l'interruzione del processo, ma non incide sul giudizio di legittimità dominato dall'impulso officioso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento della statuizione sull'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 3 l. n. 92 del 2012

    Individua il Fondo di solidarietà residuale, il cui finanziamento costituiva l'oggetto dell'obbligo contributivo accertato.

Massime di principio

  • La qualificazione del rapporto di lavoro deve essere effettuata in concreto, sulla base delle effettive modalità di svolgimento della prestazione, e non in base al solo nomen iuris attribuito dalle parti o alla veste formale del rapporto associativo.
  • Il rapporto di lavoro del socio di cooperativa, ove sia concretamente subordinato, resta soggetto allo schema legale inderogabile del lavoro subordinato anche ai fini previdenziali; il profilo associativo non impedisce l'accertamento della subordinazione a latere.
  • La subordinazione può essere desunta da una pluralità di indici fattuali convergenti, valutati complessivamente: continuità della prestazione, retribuzione predeterminata, assenza di mezzi e rischio imprenditoriale, inserimento nell'organizzazione altrui, etero-direzione.
  • L'apprezzamento degli indizi di subordinazione e il ricorso alle presunzioni semplici costituiscono giudizi di fatto riservati al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o quando si denunci un errore di diritto sui criteri astratti.
  • La denuncia di travisamento della prova non si risolve in una violazione dell'art. 115 c.p.c., ma attiene, se del caso, alla revocazione; in cassazione non è consentito trasformarla in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La motivazione per relationem non è di per sé nulla se la sentenza contiene una autonoma e comprensibile ricostruzione dei fatti e delle ragioni della decisione.
  • Quando le modalità di prestazione dei singoli lavoratori sono omogenee, il giudice può procedere a un accertamento unitario senza dover svolgere una distinta analisi individualizzata per ciascuna posizione, in assenza di fatti specifici allegati che impongano un diverso esame.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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