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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18735/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di un dipendente pubblico volta a ottenere differenze retributive per avere svolto mansioni superiori rispetto all'inquadramento formale di autista di ambulanza in categoria BS, ritenute riconducibili alla categoria C del CCNL comparto sanità. In un primo giudizio il tribunale aveva pronunciato condanna generica al pagamento delle differenze stipendiali; tale decisione era stata confermata in appello e non impugnata ulteriormente. Successivamente il lavoratore ha chiesto in via monitoria la liquidazione delle somme, ottenendo decreto ingiuntivo opposto dal datore di lavoro. L'opposizione è stata rigettata dal tribunale e la corte d'appello ha confermato. In cassazione il datore di lavoro ha dedotto, con quattro motivi, che: 1) la nuova domanda sarebbe stata preclusa da giudicato e da ne bis in idem, perché la precedente sentenza avrebbe implicitamente rigettato la richiesta di condanna a somma specifica; 2) il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere intangibile il criterio di quantificazione delle differenze retributive, che secondo la ricorrente andava calcolato sulle retribuzioni effettivamente percepite e non su quelle tabellari; 3) e 4) sarebbero state violate le norme sull'inquadramento e sulle mansioni superiori nel pubblico impiego, poiché il criterio applicato sarebbe valido solo in ipotesi di assegnazione legittima e non di fatto delle mansioni superiori. La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché non si confrontavano con la ratio della sentenza impugnata e perché la decisione definitiva precedente aveva solo riconosciuto l'an del credito, lasciando altrimenti aperta la liquidazione; i motivi residui sono stati assorbiti o comunque non idonei a scalfire tale premessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda sanitaria. Ha ritenuto che la censura sul giudicato fosse non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso un rigetto implicito della domanda di condanna specifica e aveva valorizzato la passata in giudicato della condanna generica, che consente una successiva azione di quantificazione. Ha inoltre rilevato che la doglianza sul criterio di calcolo delle differenze retributive presupponeva una statuizione già coperta da giudicato, formatosi sulla precedente sentenza di appello non impugnata, che aveva respinto l'argomento del datore di lavoro circa la necessità di usare gli importi effettivamente percepiti. I restanti motivi, relativi alla disciplina delle mansioni superiori e alla parità di trattamento retributivo, sono stati assorbiti dalle premesse sull'inammissibilità e sul giudicato. Nessuna statuizione sulle spese è stata resa perché la controparte è rimasta intimata; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, ma la Corte ha dichiarato la censura inammissibile per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice di merito aveva escluso il rigetto implicito e aveva evocato, semmai, un'omissione di pronuncia sanata dal giudicato, non specificamente censurata in cassazione.

  • art. 161 c.p.c.

    il vizio di omissione di pronuncia è stato ritenuto sanato perché non risulta dedotto nell'impugnazione avverso la sentenza che aveva pronunciato la condanna generica.

  • art. 278 c.p.c.

    richiamato per affermare che la condanna generica presuppone che il quantum sia ancora controverso e non accertato come infondato, sicché non implica di per sé il rigetto della domanda di liquidazione.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in tema di giudicato; la Corte ha valorizzato il giudicato formatosi sulla sentenza di condanna generica e sulla successiva sentenza di appello non impugnata.

  • artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1371 c.c.

    invocati per l'interpretazione del CCNL, ma i motivi sono stati ritenuti assorbiti o inammissibili per mancato confronto con il giudicato formatosi sulla quantificazione.

  • art. 2103 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'applicazione della disciplina delle mansioni superiori.

  • art. 36 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla corretta determinazione della retribuzione dovuta.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per sostenere che, nel pubblico impiego, la retribuzione per mansioni superiori andrebbe calcolata sulle somme effettivamente percepite e non sui minimi tabellari; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 28 CCNL 7 aprile 1999

    richiamato dalla ricorrente e ritenuto applicato dalla sentenza impugnata come criterio di quantificazione delle differenze retributive tra categoria BS e categoria C.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 36 Cost. per denunciare una violazione della parità di trattamento retributivo.

  • art. 55 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla ricorrente come parametro della parità di trattamento retributivo, ma la censura è stata assorbita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    costituisce il vizio dedotto in ricorso per cassazione, ma le censure sono state dichiarate inammissibili o assorbite.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che attacchi una motivazione diversa o non colga il decisum è inammissibile.
  • La condanna generica sull'an debeatur non implica, di regola, il rigetto della domanda sul quantum: se il quantum resta controverso, il creditore può promuovere un successivo giudizio di liquidazione, salvo che la questione sia stata definita con giudicato.
  • L'omessa pronuncia su una parte della domanda integra un vizio dell'art. 112 c.p.c., ma tale vizio deve essere fatto valere nei gradi e nei modi previsti; se non impugnato, può risultare sanato e non essere più deducibile in sede successiva.
  • Una questione già definita con sentenza passata in giudicato non può essere nuovamente rimessa in discussione sotto forma di diversa doglianza sul medesimo punto decisorio.
  • Le censure sulla quantificazione del credito, quando presuppongono un accertamento già coperto da giudicato, non possono essere riesaminate in un diverso giudizio se il relativo capo della decisione non è stato tempestivamente impugnato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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