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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18716/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di azienda sanitaria locale aveva chiesto il pagamento di differenze retributive sostenendo di aver svolto, oltre alle ordinarie mansioni di operatore tecnico necroforo, anche attività connesse alla presa in carico, conservazione, posizionamento, osservazione, vigilanza e incombenze amministrative relative a salme di persone rientranti nelle previsioni del Regolamento di Polizia Mortuaria. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello l'aveva riformata integralmente, ritenendo che i comuni possano avvalersi di strutture ospedaliere per i servizi di polizia mortuaria senza che ciò comporti l'attribuzione di compiti ulteriori ai dipendenti dell'azienda sanitaria e senza base per compensi aggiuntivi. In cassazione il lavoratore ha dedotto: violazione dell'art. 342 c.p.c., difetto di motivazione e lesione del diritto di difesa per asserita inammissibilità dell'appello; falsa applicazione degli artt. 12, 13 e 14 del d.P.R. n. 285/1990 e dell'art. 15, comma 2, del Regolamento di Polizia Mortuaria, oltre a violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 53, n. 2, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che le attività rese per le salme rientranti nella polizia mortuaria comunale non fossero comprese nelle sue mansioni e dovessero essere remunerate separatamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le censure sull'ammissibilità dell'appello erano formulate richiamando norme riferite al ricorso per cassazione e, comunque, i principi di sinteticità e chiarezza non erano stati correlati a una concreta lesione del diritto di difesa nel grado di appello. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che la disciplina della polizia mortuaria consente ai comuni di utilizzare strutture ospedaliere senza che ciò trasformi le relative attività in compiti retribuiti aggiuntivi per il dipendente della ASL; l'eventuale maggior impegno può rilevare solo ai fini del compenso per straordinario, se dovuto, ma non fonda una retribuzione para-professionale ulteriore in mancanza di previsione normativa o contrattuale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'impugnazione deve indicare chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza e contenere una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza formule sacramentali né progetto alternativo di decisione.

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    La norma è stata evocata dal ricorrente in modo non pertinente, perché riferita al ricorso per cassazione e non all'atto di appello.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa, ma la Corte non ha ravvisato una concreta compromissione nel giudizio di appello.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Evocato in relazione ai principi del giusto processo e alla sinteticità degli atti, senza esito favorevole per il ricorrente.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in tema di giusto processo, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 12 d.P.R. n. 285/1990

    Serve a individuare i servizi di polizia mortuaria di competenza comunale.

  • art. 13 d.P.R. n. 285/1990

    Richiamato insieme all'art. 12 per delimitare le funzioni demandate ai comuni nell'ambito della polizia mortuaria.

  • art. 14 d.P.R. n. 285/1990

    Prevede che i locali per i servizi di polizia mortuaria possano essere istituiti anche presso ospedali o altri istituti sanitari, senza che ciò imponga compiti ulteriori ai dipendenti della struttura ospitante.

  • art. 15, comma 2, d.P.R. n. 285/1990

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a fondare la pretesa di compensi aggiuntivi.

  • art. 116 c.p.c.

    Evocato per lamentare la mancata valutazione di un documento, ma la censura non è stata accolta.

  • art. 53, n. 2, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della domanda retributiva, senza che la Corte ne abbia desunto un diritto a compensi aggiuntivi para-professionali.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, ai fini dell'ammissibilità ex art. 342 c.p.c., è necessario che l'impugnazione individui con chiarezza le parti della decisione contestate e le ragioni della censura, ma non occorrono formule sacramentali né la trascrizione integrale della sentenza impugnata.
  • La deduzione di violazione dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti processuali deve essere riferita all'atto concretamente impugnato e deve indicare in modo specifico quale concreta lesione del diritto di difesa ne sia derivata.
  • La disciplina della polizia mortuaria può imporre al comune di utilizzare locali situati presso strutture sanitarie, ma ciò attiene ai rapporti tra enti e non modifica di per sé le mansioni né il trattamento economico dei dipendenti della struttura ospitante.
  • Le attività svolte dal dipendente che risultino eccedenti l'ordinario possono dare luogo, se ne ricorrono i presupposti, soltanto a pretese per lavoro straordinario o altre voci espressamente previste, non a compensi aggiuntivi di natura para-professionale in assenza di una base normativa o contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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