Cassazione Civile, Ordinanza n. 18657/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva annullato l'ordinanza-ingiunzione e riconosciuto alla lavoratrice il diritto all'indennità di mancato preavviso; ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte dell'azienda sanitaria, di concedere alla dirigente medica un'aspettativa non retribuita richiesta perché la lavoratrice aveva ottenuto proposte di assunzione a tempo determinato presso altre aziende sanitarie e intendeva assumere tali incarichi senza cessare definitivamente il precedente rapporto. Dopo tre richieste respinte nel corso del 2018, la dipendente si è dimessa in tronco invocando la giusta causa; l'azienda le ha quindi intimato il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso mediante ordinanza-ingiunzione. In primo grado il ricorso della lavoratrice è stato rigettato, ma la Corte d'appello ha accolto parzialmente il gravame, annullando l'ordinanza-ingiunzione e ritenendo dovuta l'aspettativa con conseguente giusta causa delle dimissioni. Nel ricorso per cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto: (i) errata individuazione della disciplina collettiva applicabile ratione temporis; (ii) erronea interpretazione delle clausole contrattuali sulla natura discrezionale o obbligatoria dell'aspettativa; (iii) omessa considerazione del permanere della discrezionalità amministrativa e del richiamo a precedente giurisprudenza; (iv) omessa valutazione delle concrete esigenze di servizio e delle difficoltà di sostituzione del dirigente. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi centrali sull'interpretazione del CCNL e inammissibile il motivo che tendeva a rivalutare fatti, confermando che dal CCNL 2004, come modificato nel 2005, l'aspettativa per assumere incarichi a tempo determinato era dovuta e che il ricorso della lavoratrice al meccanismo delle dimissioni per giusta causa era quindi giustificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
n. 3; n. 4 del primo comma
Vengono richiamati i vizi di legittimità dedotti in ricorso; la Corte distingue tra censure di violazione di legge e censure che, sotto tale veste, mirano in realtà a una rivalutazione del fatto.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione della sentenza d'appello è ritenuta chiara e non apparente.
art. 1362 c.c.
È la norma richiamata per la corretta interpretazione letterale e sistematica delle clausole del CCNL.
art. 10, comma 8, lett. b), CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/2/2004
"L'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità è altresì concessa"
La Corte la interpreta nel senso che, per l'assunzione di un incarico a tempo determinato, l'aspettativa è obbligatoria e non subordinata a valutazione discrezionale dell'amministrazione.
art. 24, comma 13, CCNL del 3/11/2005
La modifica conferma il regime di concessione obbligatoria dell'aspettativa per i casi tipizzati dal comma 8.
art. 28, comma 5, CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 5/12/1996
Per il caso dell'incarico di II livello la concessione dell'aspettativa è letta come obbligatoria.
art. 19, commi 6-8, CCNL 8/6/2000
La disciplina intermedia è letta come conferma della distinzione tra aspettativa facoltativa per esigenze personali e aspettativa dovuta per incarichi tipizzati.
art. 15-septies del d.lgs. 502/1992
"i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni"
La previsione legislativa è considerata inequivoca nel porre un'aspettativa obbligatoria per la durata del contratto a termine.
art. 23-bis del d.lgs. 165/2001
Il richiamo contrattuale viene letto come ulteriore conferma della disciplina speciale della mobilità e del carattere non discrezionale dell'aspettativa nei casi considerati.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nell'interpretazione dei contratti collettivi, la clausola va letta in modo letterale, sistematico e teleologico, valorizzando la diversa formulazione usata per fattispecie diverse: l'espressione "possono essere concessi" indica una facoltà, mentre "è concessa" segnala un obbligo di accoglimento.
- Quando una disciplina contrattuale successiva riformula integralmente la materia e sostituisce la precedente, la norma precedente non può essere utilizzata per neutralizzare il significato univoco della nuova regolazione, specie se la nuova versione distingue in modo espresso tra aspettativa facoltativa e aspettativa dovuta.
- L'uso del termine "concessione" in un testo normativo o contrattuale non è di per sé indice di discrezionalità, potendo servire anche a indicare un provvedimento dovuto; occorre guardare al complesso della disciplina.
- In sede di legittimità, è inammissibile la censura che, formalmente proposta come violazione di legge, mira in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito o a ottenere una nuova valutazione delle circostanze concrete.
- La mancata concessione dell'aspettativa quando questa è dovuta dal contratto collettivo può legittimare le dimissioni per giusta causa del dipendente, con conseguente esonero dal preavviso e diritto alla relativa indennità.
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