Cassazione Civile, Ordinanza n. 18683/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell’INPS di ripetere somme corrisposte a titolo di trattamento pensionistico non dovuto, per complessivi euro 31.841,05, erogate nel periodo giugno-ottobre 2003. Il pensionato aveva presentato domanda dichiarando la cessazione di attività lavorativa alle dipendenze di terzi, ma secondo i giudici di merito aveva omesso di segnalare l’esistenza di un rapporto di lavoro in essere, circostanza idonea a precludere o incidere sul diritto alla pensione. Gli eredi impugnano in cassazione la sentenza d’appello che aveva confermato il rigetto della domanda di declaratoria di irripetibilità dell’indebito. Con il primo motivo deducono falsa applicazione dell’art. 13 l. n. 412 del 1991, sostenendo che i giudici di merito avrebbero attribuito rilievo decisivo alla sola omissione informativa, trascurando il modello CUD 2003 che attestava la persistente attività lavorativa. Con il secondo motivo denunciano violazione dell’art. 2941, n. 8, c.c., assumendo che mancasse una condotta dolosa idonea a sospendere la prescrizione della pretesa restitutoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e della qualificazione in fatto della condotta del pensionato, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha inoltre affermato che la Corte d’appello si era conformata ai principi consolidati in tema di indebito previdenziale: l’omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, non già conosciuti o conoscibili dall’ente, integra dolo del beneficiario ed esclude l’irripetibilità prevista in deroga alla regola generale dell’art. 2033 c.c. Ha quindi ritenuto corretta anche l’applicazione dell’art. 2941, n. 8, c.c., perché il termine di prescrizione decorre dalla scoperta del dolo. Il ricorso è stato rigettato con condanna degli eredi alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti come norma sulla ripetibilità/irripetibilità dell’indebito previdenziale; la Corte ribadisce che l’irripetibilità non opera quando il beneficiario abbia tenuto una condotta dolosa, anche mediante omissione informativa rilevante.
la condotta dolosa del debitore sospende la prescrizione quando sia intenzionalmente diretta a occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione; il termine decorre dalla scoperta del dolo.
richiamato come regola generale di ripetizione dell’indebito, derogabile solo nei casi in cui ricorrano le condizioni di irripetibilità dell’indebito previdenziale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la Corte afferma che la censura formalmente proposta come violazione di legge era in realtà diretta a contestare l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il sindacato sul fatto è ammesso solo nei limiti del vizio motivazionale; nella specie la censura risultava comunque preclusa dal convergente accertamento di merito.
art. 360, quarto comma, c.p.c.
richiamato per ribadire il limite del controllo di legittimità sull’accertamento dei fatti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato ai fini della dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di ripetizione dell’indebito previdenziale, l’irripetibilità delle somme corrisposte dall’ente richiede, tra gli altri presupposti, l’assenza di dolo del beneficiario; l’omessa o incompleta comunicazione di fatti rilevanti, non già conosciuti o conoscibili dall’ente, integra dolo e fa venir meno la protezione dell’irripetibilità.
- Il mero silenzio del beneficiario può assumere valore doloso quando, in presenza di un obbligo dichiarativo, sia idoneo a indurre in errore l’ente erogatore circa l’esistenza dei presupposti del trattamento o circa la sua misura.
- La sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. ricorre solo se il comportamento del debitore sia intenzionalmente diretto a occultare al creditore l’esistenza del credito; non basta una mera difficoltà di accertamento o una generica opacità della situazione.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove: il vizio di legge riguarda il fatto come accertato in sentenza, non un fatto ricostruito diversamente dalla parte.
- Quando il giudice di merito accerti in modo convergente, in entrambi i gradi, la sussistenza del dolo del beneficiario e la conseguente ripetibilità dell’indebito, il sindacato di legittimità non può sovrapporsi a tale apprezzamento se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
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