Cassazione Civile, Ordinanza n. 18726/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore impiegato come LSU presso un comune aveva partecipato a una procedura selettiva per la stabilizzazione di quattro LSU, prevista da una delibera dell'ente e destinata, secondo la prospettazione del lavoratore, a sfociare in contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo indeterminato. Egli sosteneva di essere stato illegittimamente escluso da una graduatoria e collocato in posizione non utile nell'altra, con conseguente attribuzione della stabilizzazione ad altri LSU poi assunti all'esito di un tentativo di conciliazione. Chiedeva quindi l'accertamento del diritto alla stabilizzazione e all'assunzione con decorrenza anteriore, nonché il risarcimento del danno parametrato alle differenze tra quanto percepito come LSU e quanto avrebbe percepito se stabilizzato. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello, pur confermando nel resto, aveva escluso il risarcimento ritenendo applicabile in via analogica il principio sulla tardiva assunzione nel pubblico impiego contrattualizzato, secondo cui non spettano le retribuzioni del periodo di mancato impiego ma solo i danni ulteriori. Il ricorrente in cassazione deduceva, con il primo motivo, motivazione apparente o incomprensibile ex art. 132, n. 4, c.p.c.; con il secondo, violazione dell'art. 2043 c.c., sostenendo che il danno da mancata assunzione può consistere anche nelle minori retribuzioni percepite nel periodo di illegittimo ritardo e non soltanto nei c.d. costi secondari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di vizio motivazionale rilevante, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello esistente e logicamente comprensibile. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti della censura, cassando la decisione impugnata in relazione al capo risarcitorio e rinviando alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione per la liquidazione del danno secondo il principio per cui, in una situazione non di assunzione tardiva senza rapporto intermedio ma di prosecuzione dell'attività lavorativa con trattamento economico deteriore rispetto a quello che sarebbe spettato in caso di tempestiva stabilizzazione, il pregiudizio patrimoniale risarcibile può consistere anche nelle differenze retributive maturate nel periodo di ritardo, ferma la verifica dell'eventuale aliunde perceptum e delle ulteriori componenti di danno. Il giudizio è stato quindi accolto solo sul secondo motivo, con cassazione con rinvio e regolazione delle spese demandata al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura di motivazione apparente è inammissibile quando la sentenza contiene una motivazione esistente e idonea a rendere comprensibile il percorso decisorio, almeno al livello del minimo costituzionale.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione era già risolta da orientamento consolidato della Corte.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il danno da illegittima mancata o tardiva assunzione può comprendere, oltre ai costi secondari, anche il pregiudizio patrimoniale derivante dalla perdita o dalla minore percezione delle retribuzioni nel periodo di ritardo.
La Corte richiama la possibilità, in presenza dei relativi presupposti, di agire anche secondo la disciplina del lavoro di fatto, distinta dalla sola responsabilità extracontrattuale.
Massime di principio
- Nel valutare una censura per motivazione apparente, il giudice di legittimità verifica se la sentenza di merito contenga una motivazione effettiva e logicamente intellegibile; non è sufficiente che la parte la ritenga errata o incompleta.
- Nell'ipotesi di illegittimo ritardo nell'assunzione o nella stabilizzazione, il danno risarcibile non è limitato ai soli esborsi accessori o costi secondari, ma può includere anche la perdita di retribuzioni o la percezione di un trattamento economico inferiore nel periodo di ritardo, se il pregiudizio è allegato e provato.
- La nozione di danno da mancata tempestiva assunzione va adattata alla concreta situazione lavorativa: se il rapporto di fatto o di collaborazione è proseguito, il danno può consistere nella differenza tra il trattamento economico effettivamente percepito e quello dovuto in caso di tempestiva regolarizzazione, con eventuale detrazione dell'aliunde perceptum.
- Quando la P.A. abbia auto-vincolato la propria azione mediante una procedura selettiva, i criteri da essa predeterminati per la selezione devono essere rispettati, ma la quantificazione del danno da illegittima esclusione o ritardo resta autonoma rispetto all'accertamento del diritto alla stabilizzazione.
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