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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18651/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un’azione proposta dall’ente datore di lavoro per la ripetizione di somme ritenute indebitamente percepite da un dirigente a titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute, corrisposta e riscossa anno per anno durante il rapporto. Il lavoratore aveva resistito alla domanda e aveva proposto riconvenzionale chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale per la mancata fruizione delle ferie. La Corte d’appello aveva accolto solo in parte il gravame del lavoratore, confermando la ripetibilità delle somme percepite in corso di rapporto e respingendo la domanda risarcitoria. In Cassazione l’erede ha articolato cinque motivi: 1) violazione dell’art. 2109 c.c. e della direttiva 2003/88/CE, sostenendo che la monetizzazione fosse dovuta perché il datore non aveva informato il lavoratore del diritto alle ferie né lo aveva formalmente invitato a fruirne; 2) violazione degli artt. 2109 e 2909 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse fondato l’indebito su una ratio diversa da quella del Tribunale e non avesse considerato il giudicato penale; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., per asserita inversione dell’onere probatorio sulla fruibilità delle ferie nei periodi in cui erano presenti altri dirigenti; 4) ancora violazione dell’art. 2697 c.c., per il rigetto della riconvenzionale di danno non patrimoniale e l’affermazione che il lavoratore avrebbe potuto fruire autonomamente delle ferie; 5) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 345 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto nuova la contestazione sul quantum della somma da restituire.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché non colpivano la ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata: la monetizzazione delle ferie in corso di rapporto è vietata in modo assoluto e inderogabile, anche se la mancata fruizione sia dipesa da fatto datoriale; inoltre la Corte territoriale aveva compiuto accertamenti in fatto non sindacabili in sede di legittimità, sia sulla possibilità del lavoratore di fruire delle ferie sia sulla mancata richiesta di fruizione. Il secondo motivo è stato ritenuto anche infondato quanto al richiamo al giudicato penale, poiché il proscioglimento dall’accusa di peculato per assenza di eccedenza rispetto al maturato feriale non incide sul divieto civilistico di monetizzazione in costanza di rapporto. Il quinto motivo è stato respinto perché la contestazione sul quantum era effettivamente nuova in appello e, comunque, nel processo del lavoro la contestazione dei conteggi ha autonoma rilevanza anche quando si contesti il titolo del credito. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese e il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2109 c.c.

    La norma è richiamata come base del diritto del lavoratore alle ferie e della disciplina della loro fruizione, ma non consente la monetizzazione in corso di rapporto; la fruizione in natura resta la regola.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato invocato non impedisce alla Corte di merito di valorizzare una ratio autonoma fondata sulla disciplina civilistica e collettiva del divieto di monetizzazione delle ferie in costanza di rapporto.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce il carico probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove o un accertamento di fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo insieme all’art. 345 c.p.c. per contestare la novità della censura sul quantum, ma senza fondamento, poiché la questione era effettivamente nuova in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    È confermata l’inammissibilità in appello della contestazione sul quantum quando essa non sia stata specificamente proposta in primo grado.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È il parametro processuale usato per le censure di violazione di legge, ma i motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati perché miravano in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità sui fatti accertati dal giudice di merito.

  • art. 651 c.p.p.

    La decisione penale di proscioglimento non è automaticamente rilevante nel giudizio civile nei termini invocati.

  • art. 654 c.p.p.

    Richiamato per escludere che ricorressero i presupposti della sua applicazione nel caso concreto.

  • art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE

    "il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo il caso di fine rapporto di lavoro"

    Tutela il diritto alla fruizione effettiva delle ferie; l’indennità sostitutiva è solo residuale e nasce, di regola, alla cessazione del rapporto.

  • art. 7 direttiva 93/104/CE

    È richiamata come fonte antecedente confluita nella direttiva 2003/88/CE, con la stessa logica di tutela delle ferie retribuite in natura.

  • art. 10 d.lgs. n. 66/2003

    Riproduce, nel diritto interno, il divieto di sostituzione monetaria delle ferie non godute salvo risoluzione del rapporto.

  • art. 17, comma 8, CCNL 10/4/96 comparto Regioni-Enti Locali

    Stabilisce che le ferie sono irrinunciabili e non monetizzabili in corso di rapporto; il pagamento sostitutivo è ammesso solo alla cessazione del rapporto e se le ferie non siano state fruite per esigenze di servizio.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    È evocato per ribadire che la condotta del lavoratore che abbia auto-monetizzato le ferie e non abbia richiesto la fruizione in natura rileva ai fini dell’esclusione o limitazione della responsabilità datoriale.

Massime di principio

  • Le ferie annuali retribuite sono un diritto indisponibile del lavoratore e devono essere fruite in natura durante il rapporto; la monetizzazione è eccezionale e ammessa solo alla cessazione del rapporto quando la fruizione sia divenuta impossibile.
  • Il divieto di monetizzazione delle ferie in corso di rapporto è assoluto e inderogabile: non conta, ai fini della legittimità dell’indennità sostitutiva anticipata, che la mancata fruizione sia dipesa da condotte o carenze del datore di lavoro.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di rivalutazione del fatto, specie quando la decisione di merito sia sorretta da una ratio autonoma e sufficiente.
  • La denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia erroneamente distribuito l’onere della prova; non è utilizzabile per contestare l’apprezzamento delle prove o le conclusioni fattuali raggiunte dal giudice di merito.
  • Nel processo del lavoro la contestazione del quantum debeatur ha autonoma rilevanza e deve essere specifica: la contestazione del titolo non equivale automaticamente alla contestazione dei conteggi.
  • Il giudicato penale rileva nel processo civile solo nei limiti previsti dalla legge e, comunque, un proscioglimento per ragioni estranee alla disciplina sostanziale applicata nel giudizio civile non esclude la ripetibilità di somme corrisposte in violazione del divieto di monetizzazione delle ferie.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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