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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21725/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società, emesso a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza, con cui l’Ufficio ha contestato per l’anno 2014 maggiori ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA, ritenendo che alcune compravendite immobiliari fossero state rogitate a corrispettivi inferiori a quelli effettivamente percepiti. La società ha impugnato l’atto, ma il ricorso è stato respinto in primo grado e l’appello è stato poi rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. In cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo articolato in più censure, la nullità della sentenza per motivazione apparente, inesistente o comunque insufficiente, lamentando: la pretesa illegittimità dell’accertamento fondato sui "sunti" delle intercettazioni telefoniche e notificato prima della conoscibilità del testo integrale delle intercettazioni; la violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 42 d.P.R. 600/73 per difetto di motivazione per relationem dell’avviso; l’inadeguatezza dei "sunti" del 2016-2017 rispetto a vendite del 2014; la contraddittorietà tra testi integrali e riassunti delle intercettazioni; la gestione della permuta con una venditrice privata; infine, la violazione delle norme impositive in tema di imposte dirette, sostenendo che l’Ufficio avesse tassato il "valore" e non il reddito. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte inammissibile perché promiscuo e in parte manifestamente infondato: ha affermato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente al di sopra del minimo costituzionale, che l’avviso era adeguatamente motivato per relationem mediante richiamo ai sunti allegati al p.v.c., che le intercettazioni integrali prodotte in appello erano utilizzabili ex art. 58 d.lgs. 546/1992 una volta venuto meno il segreto istruttorio, che gli elementi indiziari erano stati correttamente valorizzati come gravi, precisi e concordanti anche in combinazione con ulteriori riscontri documentali, e che la ripresa relativa alla permuta era logicamente giustificata dalla differenza tra prezzo dichiarato e prezzo effettivo ricavato dagli indizi raccolti. La censura sulla presunta violazione del presupposto impositivo è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’applicazione delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo che la sentenza di merito avesse una motivazione sufficiente e non apparente, che l’accertamento tributario fosse validamente motivato per relationem mediante richiamo ai sunti delle intercettazioni e che gli indizi ricavati dalle intercettazioni, corroborati da ulteriori riscontri documentali, fossero idonei a fondare la ripresa a tassazione dei maggiori ricavi. Ha inoltre escluso ogni vizio nella parte relativa alla permuta e dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, la doglianza sulla violazione del presupposto impositivo. La società è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento delle somme ex art. 96 c.p.c., oltre agli ulteriori oneri processuali previsti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione dedotto come nullità è scrutinabile solo nei limiti del minimo costituzionale e, se il motivo è promiscuo o non specifico, può risultare inammissibile o manifestamente infondato

  • art. 111, comma 6, Cost.

    il sindacato sulla motivazione in cassazione è limitato ai casi di mancanza, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà della motivazione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione apparente o mancante integra nullità della sentenza solo quando il vizio emerga dal testo del provvedimento

  • art. 7 L. 212/2000

    l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem, purché sia riprodotto il contenuto essenziale dell’atto richiamato

  • art. 42 d.P.R. 600/73

    l’avviso di accertamento deve essere motivato in modo da consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi efficacemente

  • art. 58 d.lgs. 546/1992

    in grado di appello possono essere prodotti documenti e verbali divenuti producibili per il venir meno del segreto istruttorio

  • art. 63 d.P.R. 633/1972

    gli atti acquisiti in sede penale e trasmessi all’amministrazione finanziaria entrano nel materiale probatorio valutabile dal giudice tributario

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    quando la definizione del giudizio segue la proposta ex art. 380-bis, la Corte applica la condanna a una somma equitativa a favore della controparte, in presenza dei presupposti di legge

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    nella stessa ipotesi può essere disposta anche la condanna a favore della Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente nel ragionamento sulla valutazione degli indizi e sulla prova dei fatti costitutivi della pretesa impositiva

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza, in un unico motivo, di censure eterogenee di violazione di legge e di vizio motivazionale senza una chiara separazione delle questioni e delle norme asseritamente violate.
  • La motivazione della sentenza è apparente solo quando non consenta di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente la mera insoddisfazione della parte per la valutazione del materiale probatorio.
  • In cassazione non sono più proponibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non nei ristretti casi di mancanza assoluta, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà, rilevabili dal solo testo della sentenza.
  • L’avviso di accertamento tributario può essere validamente motivato per relationem anche mediante sintesi o richiamo del contenuto essenziale di atti richiamati, purché il contribuente sia posto in grado di comprendere la pretesa e di esercitare il diritto di difesa.
  • Gli atti e le intercettazioni acquisiti in sede penale, una volta trasmessi all’amministrazione finanziaria e divenuti producibili, possono essere utilizzati nel processo tributario come elementi probatori o indiziari.
  • La prova indiziaria è sufficiente quando gli indizi, valutati complessivamente e corroborati da riscontri documentali, siano ritenuti gravi, precisi e concordanti; la loro apprezzamento di merito non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
  • Quando il giudice di merito spiega in modo coerente perché determinate trattative, intercettazioni e documenti consentano di ricostruire il prezzo effettivo di vendita, la censura che mira solo a una diversa lettura dei fatti è inammissibile.
  • Una doglianza di violazione di legge in cassazione deve essere specifica e critica rispetto alla ratio decidendi impugnata; altrimenti si risolve in un "non motivo" e viene dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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