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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04497/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l’appello della concessionaria e ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento IMU e TASI relativi al 2014 riguardanti fabbricati siti in due diverse vie. In fatto, la contribuente sosteneva: che alcuni fabbricati non erano di sua proprietà; che altri erano stati ultimati solo il 6 agosto 2014, come da certificato di agibilità; che gli avvisi erano privi di adeguata motivazione perché richiamavano per relationem una delibera comunale e un regolamento non allegati. Con il primo motivo denunciava nullità/violazione di norme processuali per la ritenuta regolarità della notifica dell’appello, assumendo che dopo il 1 luglio 2019 l’appello avrebbe dovuto essere notificato telematicamente e che la notifica effettuata non avrebbe prodotto effetti. Con il secondo motivo deduceva violazione delle norme sulla pubblicità e sull’obbligo di motivazione degli atti tributari, sostenendo che delibera e regolamento comunali richiamati negli avvisi non erano consultabili sul sito del Comune e quindi non potevano ritenersi conosciuti o conoscibili. Con il terzo motivo denunciava omesso esame di un fatto decisivo, cioè il certificato di agibilità, da cui avrebbe dovuto desumersi che il fabbricato era stato ultimato solo in corso d’anno, con conseguente diversa base imponibile IMU; aggiungeva inoltre di avere diritto all’esenzione come abitazione principale perché l’immobile sarebbe stato adibito ad abitazione della familiare della società.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la notifica dell’appello era comunque pervenuta all’indirizzo PEC del difensore tratto da pubblici elenchi e che l’erroneo richiamo normativo nella relata non incideva sulla validità della notificazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a un riesame del merito sulla effettiva pubblicazione delle delibere e perché non investiva una seconda autonoma ratio decidendi della CTR, la quale aveva anche affermato l’irrilevanza della mancata pubblicazione sul sito web comunale. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la questione relativa all’ultimazione del fabbricato e all’asserita esenzione non risultava ritualmente riproposta in appello secondo le regole del processo tributario; il Collegio ha ribadito che le questioni assorbite o non accolte in primo grado devono essere specificamente e tempestivamente riproposte, altrimenti si intendono rinunciate. In conclusione il ricorso è stato respinto; non sono state liquidate spese per mancata difesa dell’intimato, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    consente di denunciare in cassazione violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto i motivi non fondati o inammissibili nei limiti dedotti.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dalla ricorrente come parametro della disciplina delle notificazioni, ma la Corte ha ritenuto corretta la notifica telematica dell’appello secondo la disciplina del processo tributario.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 26; non ha inciso sull’esito, essendo stata confermata la validità della notifica dell’appello.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come norma sulla motivazione della sentenza; la censura è stata respinta o ritenuta inammissibile nei limiti esposti.

  • art. 3-bis L. 21 gennaio 1994, n. 53

    norma relativa alla notificazione telematica via PEC; il richiamo errato nella relata non ha inficiato la validità della notifica perché l’invio è comunque avvenuto a un indirizzo PEC tratto da pubblici elenchi.

  • art. 16-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel testo vigente ratione temporis, prevedeva la possibilità di notificazioni tra le parti e depositi telematici nel processo tributario; la Corte ha ritenuto corretta la notifica dell’appello in via telematica.

  • d.m. 23 dicembre 2013, n. 163

    richiamato come decreto attuativo del processo tributario telematico; la notifica è stata ritenuta conforme al sistema telematico.

  • art. 7 d.m. 23 dicembre 2013, n. 163

    indica per gli enti impositori l’indirizzo PEC pubblicato nell’IPA; la Corte lo richiama per confermare l’uso degli elenchi pubblici.

  • Circolare n. 2/DF dell’11 maggio 2016

    richiamata quale linea guida per l’individuazione degli indirizzi PEC negli elenchi pubblici (IPA e INI-PEC).

  • art. 32 L. 18 giugno 2009, n. 69

    invocato dalla ricorrente sulla pubblicità legale degli atti; la Corte ha escluso che la mancata reperibilità sul sito web comportasse invalidità degli avvisi.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato in tema di motivazione degli atti tributari e obbligo di allegazione degli atti richiamati per relationem; la Corte ha ritenuto legittima la motivazione per pubblicità legale delle delibere.

  • art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    la pubblicazione all’albo pretorio rende le deliberazioni efficaci legalmente; la pubblicazione nella sezione web di trasparenza ha funzione informativa e non sostituisce l’albo pretorio.

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    richiamato dalla ricorrente sul presupposto impositivo IMU/ICI in relazione ai fabbricati; la questione è stata dichiarata inammissibile perché non ritualmente riproposta.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    richiamato dalla ricorrente in relazione al calcolo dell’imposta su fabbricato ultimato in corso d’anno; censura inammissibile per mancata riproposizione in appello.

  • art. 346 c.p.c.

    le domande ed eccezioni non accolte in primo grado devono essere riproposte per evitare la rinuncia presunta; il principio è stato esteso anche al processo tributario.

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato per distinguere le ipotesi in cui è necessaria l’impugnazione incidentale dalle questioni assorbite da riproporre ex art. 346 c.p.c.

  • art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiede la riproposizione specifica e tempestiva delle questioni assorbite nel giudizio tributario; la mancata riproposizione comporta decadenza/ rinuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la notificazione dell’atto di appello eseguita via PEC è valida se l’invio raggiunge l’indirizzo del difensore tratto da pubblici elenchi, anche quando la relata contenga un richiamo normativo errato, purché l’atto sia comunque pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario.
  • L’obbligo di allegazione degli atti richiamati per relationem negli avvisi di accertamento non opera per gli atti soggetti a pubblicità legale e comunque conoscibili; per le deliberazioni comunali rileva la pubblicazione all’albo pretorio quale fonte di efficacia legale.
  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile censurare la valutazione di merito circa l’effettiva pubblicazione o reperibilità di un atto se la doglianza mira solo a una rivalutazione del fatto.
  • Nel processo tributario le questioni ed eccezioni non accolte o assorbite in primo grado devono essere specificamente e tempestivamente riproposte in appello; in difetto, si intendono rinunciate e non possono essere fatte valere per la prima volta in cassazione.
  • La contumacia in appello non preclude il ricorso per cassazione, ma i motivi nuovi o non ritualmente coltivati restano inammissibili; il sindacato di legittimità si esercita solo sullo stato degli atti cristallizzato nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImposte locali
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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