Cassazione Civile, Ordinanza n. 04429/2026 del 27/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dal reclamo ex art. 26 l. fall. proposto dall'aggiudicataria avverso il provvedimento del giudice delegato che l'aveva dichiarata decaduta dall'aggiudicazione di un compendio immobiliare venduto senza incanto, disponendo anche l'incameramento della cauzione. Dopo l'aggiudicazione, la società sosteneva di avere riscontrato nel bene un aliud pro alio, in particolare con riferimento all'impianto di smaltimento delle acque reflue, e chiedeva la sospensione della vendita e la restituzione della cauzione. Il tribunale ha rigettato il reclamo ritenendo, da un lato, non provata la difformità denunciata, anche perché la consulenza tecnica di parte era una mera allegazione difensiva e non prova, e dall'altro che, anche a voler seguire il consulente di parte, si sarebbe trattato di un semplice vizio redibitorio e non di aliud pro alio, dunque non idoneo a paralizzare gli effetti della vendita forzata per effetto dell'art. 2922 c.c. La ricorrente principale ha impugnato il decreto deducendo: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 61, 68, 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione per il mancato espletamento di una CTU, ritenuta necessaria per accertare la discrasia tecnica tra le risultanze del perito e quelle del CTP; 2) violazione degli artt. 1490 ss., 2922 e 1429 c.c. e degli artt. 3 e 24 Cost., per avere il tribunale erroneamente sussunto la fattispecie nell'alveo del vizio redibitorio anziché dell'aliud pro alio. Il fallimento ha resistito e ha proposto anche ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché entrambi i motivi erano infondati/inammissibili: il primo, poiché la decisione del tribunale sul diniego di CTU era sorretta da motivazione adeguata e da una ragione autonoma e sufficiente, cioè l'esistenza in atti di un accertamento tecnico già esauriente svolto dal perito nominato dal giudice delegato; il secondo, perché la censura sulla qualificazione giuridica non poteva più condurre alla cassazione una volta rimasta ferma l'altra ratio decidendi autonoma (difetto di prova). È stato poi dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale del fallimento per sopravvenuta carenza di interesse, dato che l'inammissibilità del ricorso principale rendeva inutile la coltivazione dell'incidentale. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto dell'obbligo per il ricorrente principale di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 l. fall.
Individua il rimedio di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato nel contesto della procedura concorsuale.
art. 2922 c.c.
Nella vendita forzata esclude la garanzia per vizi della cosa venduta, con conseguente irrilevanza dei meri vizi redibitori ai fini dell'invalidazione dell'aggiudicazione.
art. 1490 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che la difformità denunciata doveva essere trattata come vizio della cosa venduta, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 1429 c.c.
Invocato nel ricorso principale, ma senza rilievo decisivo nella decisione, che resta ferma sull'inammissibilità dei motivi.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare il riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che la mancanza di prova della difformità denunciata è ratio autonoma della decisione di merito.
art. 61 c.p.c.
Evocato in relazione alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.
art. 68 c.p.c.
Evocato in relazione al ricorso a competenze tecniche nel processo.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di valutazione delle prove e delle allegazioni.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di libero convincimento del giudice nella valutazione probatoria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per denunciare una motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la motivazione del tribunale era chiara e sufficiente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato per denunciare la falsa applicazione delle norme sostanziali sulla garanzia e sulla qualificazione del vizio.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente principale, ma senza incidenza autonoma sulla decisione.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente principale, ma non decisivo nel giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Fondamento della compensazione integrale delle spese per reciproca soccombenza.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito delle memorie in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il mancato esercizio del potere di disporre una consulenza tecnica d'ufficio non è censurabile in cassazione quando il giudice di merito abbia comunque motivato in modo adeguato e disponga già di elementi istruttori tecnici sufficienti a sorreggere la decisione.
- La consulenza tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva e non costituisce, di per sé, prova dei fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione.
- Se la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, ciascuna sufficiente da sola a giustificarla, la mancata o infruttuosa censura di una di esse rende inammissibili le doglianze dirette contro le altre per difetto di interesse.
- Nella vendita forzata, il mero vizio redibitorio della cosa non equivale ad aliud pro alio e non consente di superare il regime di esclusione della garanzia previsto dall'art. 2922 c.c.
- L'interesse all'impugnazione deve persistere fino al momento della decisione; se sopravviene una causa che rende inutile il gravame, l'impugnazione incidentale diventa inammissibile per carenza attuale di interesse.
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