Cassazione Civile, Ordinanza n. 04442/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una delibera assembleare condominiale con cui, in assenza delle ricorrenti, era stato deciso di ampliare l'attuale autorimessa/garage al fine di migliorare e agevolare l'uso del parcheggio auto, nonché di conferire a un tecnico l'incarico per le pratiche autorizzative e progettuali, con relativo costo. Le attrici hanno sostenuto che la deliberazione fosse annullabile per vizi della convocazione: in particolare, l'ordine del giorno sarebbe stato inidoneo a rendere conoscibile l'oggetto effettivo della decisione e l'oggetto deliberato sarebbe stato indeterminato o indeterminabile. Inoltre, hanno contestato la statuizione sulle spese del primo grado, lamentando che il Tribunale avesse posto a loro carico anche le spese dei singoli condomini chiamati a integrare il contraddittorio, nonostante le difese di costoro fossero sostanzialmente sovrapponibili a quelle del condominio e quindi superflue. Nel ricorso per cassazione hanno dedotto, con due motivi, la nullità della sentenza d'appello per motivazione mancante o apparente sul primo profilo e per omessa pronuncia, in relazione alla censura sulle spese ex art. 92 c.p.c., sulla duplicazione dei costi difensivi in favore dei condomini intervenuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la censura sulla pretesa indeterminatezza dell'oggetto della delibera e osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo sufficiente e coerente sul punto, valorizzando anche la pregressa conoscenza del progetto da parte delle ricorrenti. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi sulla specifica doglianza relativa alla violazione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla superfluità delle spese liquidate anche in favore dei condomini chiamati, le cui difese erano state meramente riproduttive di quelle del condominio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale motivo, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione perché esamini il profilo omesso e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
il motivo può denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia o per error in procedendo, purché emerga con chiarezza il vizio dedotto.
art. 111 Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del "minimo costituzionale"; è censurabile solo la motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 132 c.p.c.
la nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi o sia meramente apparente, non per un semplice difetto di sufficienza.
art. 1105 c.c.
in materia condominiale richiede la preventiva informazione dei partecipanti sulle questioni da deliberare, ma non impone che l'avviso prefiguri lo sviluppo della discussione o l'esito della deliberazione.
art. 91 c.p.c.
la regolazione delle spese segue il principio di soccombenza, richiamato dalla Corte d'appello per escludere la doglianza sulla condanna alle spese.
art. 92 c.p.c.
prima parte del comma primo
il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice se le ritiene eccessive o superflue; la mancata considerazione della superfluità della duplicazione delle difese integra omessa pronuncia.
art. 96 c.p.c.
la domanda ex art. 96 c.p.c. era stata rinunciata prima di una decisione, e dunque non incideva sulla regolazione della soccombenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza sia priva della motivazione in senso materiale o presenti una motivazione meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non basta lamentare una motivazione ritenuta insufficiente.
- L'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale deve indicare specificamente, anche se non in modo analitico, gli argomenti da trattare in modo da consentire ai condomini una partecipazione consapevole; non è necessario che anticipi lo sviluppo della discussione o l'esito della deliberazione.
- La validità della delibera condominiale va valutata anche alla luce dell'effettiva conoscenza preventiva, da parte del condomino, del contenuto sostanziale delle questioni da trattare, quando tale conoscenza risulti da precedenti assemblee o da altri elementi univoci.
- L'omessa pronuncia su uno specifico profilo di censura in appello integra nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., anche quando il ricorrente non richiami formule sacramentali, purché il motivo individui chiaramente il vizio dedotto.
- In tema di spese processuali, il giudice deve valutare non solo la soccombenza, ma anche la superfluità o eccessività delle spese sostenute dalla parte vittoriosa; la duplicazione di difese sostanzialmente identiche può giustificare l'esclusione del rimborso di quelle spese non necessarie.
- Quando la Corte d'appello omette di esaminare una specifica censura relativa all'applicazione dell'art. 92 c.p.c., la sentenza va cassata con rinvio affinché il giudice di merito valuti espressamente la pertinenza e necessità delle spese liquidate.
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