Cassazione Civile, Ordinanza n. 04421/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una parte aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per euro 90.000, fondato su una scrittura privata con data certa, qualificata come accordo per la restituzione di un prestito personale e corredata da ricevute di consegna del denaro e da assegni a garanzia. L'ingiunta aveva proposto opposizione sostenendo che la scrittura non rappresentasse un vero mutuo, ma simulasse un contratto autonomo di garanzia atipico collegato a una diversa operazione di trading online riferita al marito dell'opposta e a una terza persona, e chiedendo quindi l'accertamento della nullità del contratto dissimulato. Sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano però ritenuto provata la pretesa creditoria sulla base dei documenti prodotti e avevano reputato non credibile e contraddittoria la prova contraria. In cassazione la ricorrente ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo, in particolare la mancata considerazione delle deposizioni testimoniali, ritenute invece chiare dalla ricorrente e idonee a dimostrare la reale natura dell'operazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura di omesso esame di fatti decisivi fosse preclusa dalla 'doppia conforme', poiché la decisione di appello confermava quella di primo grado fondandosi sul medesimo iter logico-argomentativo in ordine ai fatti principali. La ricorrente non aveva indicato nel ricorso le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni né aveva dimostrato che fossero diverse; tale carenza non poteva essere sanata con la memoria. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di un'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato per l'ammissibilità della prova testimoniale della simulazione quando la simulazione sia dedotta per far valere l'illiceità del contratto dissimulato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la doglianza di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme nei limiti previsti dalla norma come interpretata dalla giurisprudenza richiamata.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
la doppia conforme preclude la censura per omesso esame dei fatti decisivi quando le sentenze di primo e secondo grado sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali.
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
la partecipazione del consigliere delegato proponente al collegio non integra causa di incompatibilità.
richiamato insieme all'art. 51 c.p.c. per escludere un'incompatibilità del consigliere delegato proponente.
disciplina il procedimento accelerato per i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, nel quale è stata resa la decisione.
consente la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma ulteriore e di una somma in favore della Cassa delle ammende nel procedimento definito conformemente alla proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
individua la misura del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
è richiamato per l'applicabilità della nuova disciplina dell'art. 360 c.p.c. ai giudizi instaurati dal 1° gennaio 2023.
richiamata quale testo di modifica della disciplina processuale applicabile al caso.
richiamato in relazione al contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando ricorra una doppia conforme tra primo e secondo grado e il ricorrente non indichi specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- La nozione di doppia conforme opera anche quando la sentenza di appello aggiunga argomenti ulteriori di rafforzamento o precisazione, purché il nucleo decisorio sui fatti principali resti il medesimo.
- La memoria depositata in cassazione non può colmare le carenze originarie del ricorso, né sostituire l'onere di specifica allegazione dei presupposti di ammissibilità del motivo.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte creditrice assolve il proprio onere probatorio producendo il titolo documentale del credito; la parte opponente deve invece provare i fatti modificativi, estintivi o impeditivi che intende far valere.
- La prova della simulazione può essere ammessa, anche per testi, quando sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato.
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