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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04426/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all'IMU per gli anni 2014-2016, per un importo complessivo di euro 29.555,38, confermato nei gradi di merito. In cassazione la società contribuente proponeva un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando l'erronea valutazione della prova della notificazione delle rettifiche delle rendite catastali. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per omesso deposito della sentenza impugnata in copia autentica, requisito richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La ricorrente aveva depositato un file non leggibile e documentazione telematica non idonea a dimostrare il contenuto dell'allegato; non è stata ritenuta ammissibile nemmeno la rimessione in termini, poiché il dedotto malfunzionamento del sistema informatico non era provato e la parte era rimasta inerte nonostante l'anomalia segnalata dalla cancelleria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato assolvimento dell'onere di deposito della copia autentica della sentenza impugnata, ritenendo insufficiente il materiale telematico prodotto e non provato il presupposto per la rimessione in termini. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune, nonché al pagamento della somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare un vizio di motivazione/omesso esame in relazione alla prova della notifica delle rettifiche catastali, ma il motivo non è stato esaminato nel merito perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Richiede, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata e, se notificata, della relata di notificazione; la mancanza del documento non è supplibile con altri atti o con la sola conoscenza del contenuto della decisione.

  • art. 369 c.p.c.

    L'omesso deposito della sentenza impugnata entro il termine previsto comporta l'improcedibilità del ricorso; il vizio può essere sanato solo con il tempestivo deposito del documento mancante entro venti giorni dalla notifica del ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    Non consente di recuperare sine die il mancato deposito del documento essenziale oltre i termini di legge, perché ciò vanificherebbe la funzione del duplice adempimento previsto dall'art. 369 c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento accelerato, la decisione conforme alla proposta consente l'applicazione della disciplina sanzionatoria per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

  • art. 380-bis.1, terzo comma, c.p.c.

    È richiamato quale base della trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 378 c.p.c.

    È richiamato per il deposito della memoria della ricorrente in prossimità della decisione.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    In caso di definizione del giudizio conforme alla proposta ex art. 380-bis, può applicarsi la condanna per responsabilità aggravata mediante liquidazione equitativa a favore della controparte.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Nel medesimo contesto, legittima la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Comporta, in caso di esito sfavorevole del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata costituisce un onere di procedibilità inderogabile: la sua mancanza comporta improcedibilità e non può essere surrogata dalla produzione di estratti, stampe telematiche, parti della sentenza o da atti da cui il contenuto della decisione sia comunque conoscibile.
  • La sanzione dell'improcedibilità può essere evitata solo se il documento mancante è depositato entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso; oltre tale termine non opera una sanatoria tramite produzione tardiva ex art. 372 c.p.c.
  • La rimessione in termini per un asserito malfunzionamento del deposito telematico richiede allegazione specifica e prova concreta dell'impedimento, non essendo sufficiente una deduzione generica, specie quando la parte sia rimasta inattiva di fronte alle anomalie rilevate dalla cancelleria.
  • Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., quando la decisione finale conferma la proposta del consigliere, può trovare applicazione la disciplina della responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale risposta all'abuso del processo da parte del ricorrente.
  • Il presupposto per il controllo di tempestività dell'impugnazione e per la tutela del giudicato formale giustifica un rigoroso onere documentale a carico del ricorrente in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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