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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11470/2025 del 01/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, di un'istanza di interpello disapplicativo presentata da una società per l'annualità 2013, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973, in relazione alla disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 L. n. 724/1994. La società sosteneva che la mancata operatività dipendesse da circostanze oggettive: in particolare, dalla situazione urbanistica dei terreni e dalla necessità di attendere l'approvazione dei piani urbanistici attuativi relativi ai comparti interessati, che avrebbe reso impossibile investire e sviluppare tempestivamente il progetto edilizio. La CTR aveva però accolto l'appello erariale, ritenendo non provata l'esistenza di impedimenti oggettivi esterni e osservando che il ritardo progettuale dipendeva da scelte o inerzie della stessa società o di soggetti a essa riconducibili. In cassazione la società ha dedotto due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 30 L. n. 724/1994, sostenendo che la nozione di impossibilità va intesa in senso economico e in rapporto alle effettive condizioni di mercato, e che la CTR aveva erroneamente escluso la disapplicazione sul presupposto che l'inoperatività derivasse da una scelta imprenditoriale; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere la CTR considerato l'approvazione successiva di un ulteriore piano urbanistico attuativo relativo a un comparto contiguo, che secondo la ricorrente avrebbe inciso sulla tempistica e sulla ragionevolezza del successivo sviluppo progettuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della CTR sulla disciplina delle società di comodo, affermando che il contribuente deve provare l'esistenza di circostanze oggettive, indipendenti dalla propria volontà, idonee a impedire il raggiungimento della soglia minima di operatività e di reddito. Ha altresì condiviso la valutazione di merito secondo cui, nel caso concreto, il lungo lasso temporale tra l'approvazione del piano urbanistico e l'anno oggetto di interpello, insieme al fatto che la progettazione fosse affidata a società facenti capo alla stessa proprietà, escludeva che i ritardi fossero imputabili a fatti oggettivi esterni. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la censura non individuava in modo specifico un fatto storico decisivo omesso nel senso richiesto dall'art. 360, n. 5 c.p.c., poiché l'ulteriore approvazione urbanistica invocata non era spiegata come decisiva rispetto al ritardo progettuale considerato dalla sentenza impugnata. La società ricorrente è stata quindi condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nel contesto dell'interpello disapplicativo consente al contribuente di chiedere la disapplicazione di norme antielusive in presenza dei presupposti previsti dalla disciplina di riferimento.

  • art. 30 L. 23 dicembre 1994, n. 724

    La disciplina sulle società non operative si fonda sulla relazione tra beni patrimoniali e livelli minimi di ricavi/proventi; il contribuente può superare la presunzione dimostrando oggettive circostanze esterne che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo.

  • art. 2 d.l. n. 138/2011

    È richiamato quale base della disciplina applicabile alla società in perdita per tre periodi d'imposta consecutivi.

  • art. 2086, secondo comma, c.c.

    Richiamato per affermare l'obbligo dell'imprenditore di predisporre i mezzi di produzione in funzione della continuità aziendale e del perseguimento del lucro obiettivo.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato in coerenza con il principio di libertà di iniziativa economica, nel quadro dell'obbligo imprenditoriale di organizzazione dell'attività.

  • art. 375 c.c.i.

    Citato nel raccordo argomentativo relativo agli obblighi organizzativi dell'imprenditore.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Consente il sindacato di legittimità per violazione di legge e, nel caso trattato, per vizio di sussunzione della fattispecie concreta nella norma tributaria.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio deducibile riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Richiede l'indicazione specifica del fatto storico omesso, del dato da cui risulta, e della sede processuale in cui è stato dedotto.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Impone il deposito degli atti e dei documenti rilevanti ai fini della censura di omesso esame del fatto decisivo.

  • art. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994

    Nella formulazione applicabile alla fattispecie, richiede la prova di oggettive situazioni che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi, senza esigere necessariamente situazioni straordinarie in senso assoluto.

  • art. 1, comma 109, lett. h, L. n. 296/2006

    È richiamato come norma che ha modificato la formulazione dell'art. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994 con decorrenza dall'1 gennaio 2007.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Consente la declaratoria dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma inserita a supporto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di società non operative, il contribuente che chieda la disapplicazione della disciplina deve provare circostanze oggettive, specifiche e indipendenti dalla propria volontà che abbiano impedito il raggiungimento dei ricavi minimi; la prova non riguarda un'impossibilità assoluta, ma va valutata anche alla luce delle effettive condizioni di mercato.
  • La verifica giudiziale sulla disapplicazione della disciplina delle società di comodo non invade le scelte imprenditoriali di merito, ma può rilevare l'inerzia organizzativa o la protratta inattività quando essa dipenda da mancanza di pianificazione o da condotte non ascrivibili a fattori esterni oggettivi.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. è configurabile solo se viene omesso l'esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e specificamente indicato; non è sufficiente lamentare la mancata valorizzazione di singoli documenti o elementi istruttori.
  • Quando la motivazione di merito individua un ritardo progettuale o operativo imputabile alla struttura societaria o a soggetti ad essa riconducibili, non è sufficiente opporre un diverso snodo amministrativo se non se ne dimostra la concreta decisività rispetto al giudizio sulla oggettiva impossibilità di operare.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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