Cassazione Civile, Ordinanza n. 11468/2025 del 01/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso dell'Irpef versata per gli anni 1990, 1991 e 1992, invocando il diritto al rimborso previsto per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il diritto al rimborso, rilevando la tempestività dell'istanza (presentata il 28 ottobre 2008), l'assenza di attività d'impresa e la qualità soggettiva del richiedente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione della disciplina sul condono/definizione automatica e sul rimborso, sostenendo che l'agevolazione non spettasse a chi aveva già definito il rapporto d'imposta; 2) violazione di legge e omessa pronuncia, affermando che il rimborso sarebbe spettato al sostituto d'imposta e non al sostituito, e che la CTR avrebbe omesso di esaminare tale eccezione; 3) violazione della disciplina sul termine di decadenza, sostenendo che la domanda fosse tardiva perché il termine doveva decorrere dal 1 gennaio 2003 e non dall'1 marzo 2008.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la disciplina speciale sul sisma del 1990 consente, secondo orientamento consolidato e poi confermato da norma di interpretazione autentica, il rimborso del 90% anche a chi aveva già versato le imposte. Ha respinto il secondo motivo perché non vi era omessa pronuncia: il rigetto della domanda implicava il rigetto dell'eccezione sulla legittimazione del sostituito; nel merito, il diritto al rimborso spetta al soggetto passivo d'imposta sostanziale, inclusi i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati, con esclusione dei soggetti che svolgono attività d'impresa. Ha respinto il terzo motivo perché la questione del termine era stata esaminata dalla CTR e, comunque, il termine di decadenza decorre dall'1 marzo 2008, con conseguente tempestività dell'istanza presentata il 28 ottobre 2008. La Corte ha quindi confermato il diritto al rimborso e ha condannato l'Agenzia alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto
il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice rigetta implicitamente la domanda o l'eccezione decidendo in senso incompatibile con essa
art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289
prevede la definizione automatica della posizione fiscale per gli anni 1990-1992 nelle zone colpite dal sisma del 1990, consentendo il versamento del 10% per chi non aveva pagato e il rimborso del 90% per chi aveva già versato
art. 11 preleggi
richiamato dalla ricorrente in relazione ai criteri interpretativi, ma ritenuto non idoneo a sovvertire l'interpretazione consolidata della disciplina speciale
art. 14 preleggi
richiamato dalla ricorrente in relazione ai criteri interpretativi, ma non accolto
art. 3, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente, senza incidenza decisiva sulla soluzione della controversia
art. 3, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato dalla ricorrente, senza accoglimento della censura
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha ricondotto il diritto al rimborso alla disciplina speciale e non alla sola ripetizione dell'indebito
legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665
norma di interpretazione autentica che riconosce il diritto al rimborso ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 che abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10% dovuto
art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per sostenere la tardività della domanda di rimborso, ma la Corte lo ritiene non ostativo perché il termine decorre dall'1 marzo 2008 in base alla disciplina speciale interpretata autenticamente
richiamata quale dies a quo del termine biennale per presentare l'istanza di rimborso, decorrente dall'1 marzo 2008
legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665
richiamata come norma interpretativa che conferma la spettanza del rimborso anche ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati in relazione alle ritenute subite
art. 16-octies, comma 1, lett. b), d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in l. 3 agosto 2017, n. 123
ha modificato l'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 specificando espressamente l'inclusione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati tra i beneficiari del rimborso
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
non applicabile alla parte pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, quanto al contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nelle agevolazioni fiscali connesse a eventi calamitosi, la disciplina speciale può prevedere non solo una definizione agevolata per chi non ha ancora pagato, ma anche un rimborso parziale per chi abbia già versato le imposte, senza che ciò contrasti con la natura di sanatoria del regime.
- In presenza di una norma qualificata come interpretazione autentica, il giudice deve applicare il significato chiarito dal legislatore anche ai rapporti pendenti, con effetto consolidante dell'orientamento giurisprudenziale preesistente.
- Il diritto al rimborso spetta al soggetto passivo d'imposta in senso sostanziale; nei rapporti di sostituzione d'imposta la legittimazione non si esaurisce nel sostituto che ha materialmente effettuato il versamento, quando la legge speciale riconosce il beneficio al contribuente sostituito.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se il giudice di merito, accogliendo la domanda principale, mostra di aver implicitamente rigettato l'eccezione o il motivo incompatibile con la decisione adottata.
- Nei rimborsi riconosciuti ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, il termine di decadenza per presentare l'istanza decorre dall'1 marzo 2008, sicché le domande proposte entro due anni da tale data sono tempestive.
- Quando la parte pubblica è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato perché difesa dall'Avvocatura dello Stato, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto del ricorso.
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