Cassazione Civile, Ordinanza n. 11465/2025 del 01/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di una precedente sentenza della Commissione tributaria regionale per il Lazio che aveva condannato la Regione Lazio alla rifusione delle spese del doppio grado di merito. Dopo la notifica della sentenza e un atto di messa in mora con richiesta di pagamento di varie voci di credito (sorte liquidata, spese di copia autentica, contributo unificato e spese di notifica), il giudice dell’ottemperanza ha ordinato alla Regione di corrispondere le somme richieste, ma ha liquidato le spese giudiziali in misura di euro 100,00. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione o falsa applicazione del d.m. 5 aprile 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37, delle tabelle parametriche allegate, dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che il giudice dell’ottemperanza aveva liquidato i compensi professionali in misura inferiore ai parametri minimi e medi senza alcuna motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di liquidazione delle spese processuali dopo il d.m. n. 55 del 2014, i parametri tabellari non hanno più natura inderogabile, ma costituiscono criteri di orientamento; tuttavia, quando il giudice si discosta in modo apprezzabile dai parametri medi o, come nel caso concreto, scende sotto i parametri minimi, deve dare conto delle ragioni della scelta. Poiché il giudice dell’ottemperanza aveva liquidato i compensi senza alcuna giustificazione e in misura inferiore al minimo tabellare applicabile alla fascia di valore della controversia, la liquidazione è stata ritenuta contra legem. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rideterminato le spese del giudizio di ottemperanza in euro 220,00 oltre accessori di legge. Ha inoltre condannato la Regione Lazio al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente.
Norme richiamate
art. 4 d.m. 5 aprile 2014, n. 55
I parametri per la liquidazione del compenso professionale costituiscono criteri di orientamento e misura economica standard della prestazione; il giudice può discostarsene, ma deve motivare se effettua scostamenti apprezzabili, specie se inferiori ai valori di riferimento.
d.m. 8 marzo 2018, n. 37
Norma modificativa del sistema parametri richiamata insieme al d.m. n. 55 del 2014 per la liquidazione delle spese.
tabelle 1-2 dei parametri allegate al d.m. 5 aprile 2014, n. 55
Indicano i valori tabellari di riferimento per la liquidazione dei compensi professionali.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale norma sulla disciplina delle spese nel processo tributario.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione del provvedimento deve consentire di comprendere le ragioni della liquidazione delle spese quando il giudice si discosti dai parametri.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Norma richiamata a supporto dell’obbligo motivazionale del provvedimento giudiziale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 111 Cost.
Invocato per il principio di economia processuale e ragionevole durata del processo, che giustifica la decisione nel merito quando non servano ulteriori accertamenti di fatto.
art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte di cassare la sentenza e decidere la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Massime di principio
- Dopo l’entrata in vigore del sistema parametrico del d.m. n. 55 del 2014, i minimi tariffari non sono più inderogabili, ma i parametri tabellari restano il criterio ordinario di riferimento per la liquidazione dei compensi professionali.
- Il giudice può liquidare le spese entro il range tabellare senza specifica motivazione; se però si discosta in modo apprezzabile dai parametri medi o scende sotto i valori minimi, deve indicare le ragioni della deroga.
- La liquidazione di somme meramente simboliche o comunque ingiustificatamente lontane dai valori tabellari è illegittima perché lesiva del decoro professionale.
- Quando la censura riguarda solo il quantum della liquidazione delle spese e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c., evitando un inutile rinvio.
- Nel processo tributario, la liquidazione delle spese nel giudizio di ottemperanza deve rispettare i parametri normativi applicabili e, in caso di scostamento, essere sorretta da congrua motivazione.
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