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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11471/2025 del 01/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una persona che aveva pagato, direttamente al creditore, euro 8.169,57 dovuti dal fratello alla curatela fallimentare per spese di lite liquidate in un precedente giudizio. La ricorrente sosteneva di aver effettuato il pagamento per solidarietà familiare e in sostituzione del debitore, domandando la ripetizione di quanto versato ai sensi degli artt. 1180 e 2036 c.c. Il fratello propose opposizione, sostenendo di non aver mai aderito all'adempimento della sorella e deducendo che il pagamento era stato eseguito in forza di un personale impegno assunto da lei nei suoi confronti. L'opposizione fu rigettata in primo grado, ma la Corte d'appello revocò il decreto ingiuntivo. In Cassazione la ricorrente articolò cinque motivi: 1) violazione degli artt. 342 e 348-ter c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per asserita inammissibilità dell'appello del fratello per difetto di specificità; 2) violazione degli artt. 112, 115, 116, 183 c.p.c. e 2697 c.c., per mutatio libelli e introduzione di questioni nuove in primo grado e in appello; 3) violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per asserita pronuncia ultrapetita su un preteso accordo simulatorio/frodatorio mai dedotto; 4) violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e degli artt. 1414, 1417, 2697 e 2724 c.c., per erronea valutazione delle prove sulla simulazione di un preliminare immobiliare; 5) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., con riferimento alla testimonianza ritenuta attendibile dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto, per i primi tre motivi, che le doglianze fossero carenti sotto il profilo dell'autosufficienza e della specifica indicazione/localizzazione degli atti processuali rilevanti, oltre che nuove rispetto al giudizio di merito. Quanto al quarto motivo, ha osservato che la Corte territoriale non aveva affatto accertato un accordo simulatorio, ma aveva escluso il diritto alla ripetizione perché il pagamento del terzo era avvenuto nell'esclusivo interesse della stessa pagante, senza ingiustificato arricchimento del debitore. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in sostanza a contestare la valutazione di attendibilità di una testimonianza e perché le circostanze dedotte non erano decisive rispetto alla ratio decidendi. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1180 c.c.

    richiamato come base della domanda di pagamento da parte del terzo, ma la Corte non riconosce che da solo attribuisca un diritto di regresso o ripetizione verso il debitore

  • art. 2036 c.c.

    richiamato per la ripetizione dell'indebito soggettivo; la Corte ribadisce che la ripetizione non è esperibile solo perché il terzo ha pagato il debito altrui, occorrendo il rapporto sottostante e, nei termini evocati, la mancanza dei presupposti per l'azione restitutoria

  • art. 2932 c.c.

    menzionato come riferimento al precedente giudizio di esecuzione in forma specifica dal quale erano derivati i debiti per spese di lite

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato per l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal debitore ingiunto

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per i motivi dedotti come violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio riguarda un fatto storico decisivo e non la rivalutazione delle prove

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel medesimo motivo sull'ammissibilità dell'appello

  • art. 111 Cost.

    invocato nei motivi relativi al difetto di motivazione e al rispetto del giusto processo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per la censura di ultrapetizione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per la valutazione delle prove e il principio dispositivo

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per la valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta mutatio libelli e alle preclusioni nella fase di trattazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato con riferimento all'onere della prova nella controversia sull'indebito e sui fatti allegati

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ultrapetita e motivazione

  • art. 24 Cost.

    invocato quale parametro del diritto di difesa

  • art. 1414 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'asserita simulazione del preliminare

  • art. 1417 c.c.

    richiamato in tema di prova della simulazione

  • art. 2724 c.c.

    richiamato in tema di prova per iscritto della simulazione

  • art. 1203, n. 5, c.c.

    richiamato dalla Corte, insieme all'art. 2036 c.c., per escludere la surrogazione legale quando il terzo paga consapevolmente un debito altrui

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

Massime di principio

  • Nel caso di pagamento del debito altrui da parte di un terzo, la mera prova dell'avvenuto esborso non basta, da sola, a fondare l'azione restitutoria o di rivalsa: occorre allegare e dimostrare il rapporto sottostante tra terzo e debitore e il titolo che giustifichi la ripetizione.
  • Chi paga sapendo di non essere debitore non può invocare automaticamente la surrogazione legale; in tale ipotesi la tutela va valutata in base alla concreta ricorrenza dei presupposti dell'indebito o dell'arricchimento senza causa, nei limiti allegati e provati.
  • In cassazione, i motivi che denunciano errores in procedendo sono inammissibili se non rispettano l'autosufficienza del ricorso: è necessario riportare in modo essenziale ma sufficiente gli atti e i documenti rilevanti e indicarne specificamente la collocazione nel fascicolo.
  • Non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove, specie quando esse presuppongono accertamenti di fatto o non risultano trattate nella decisione impugnata.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non consente di sollecitare una nuova valutazione dell'attendibilità dei testimoni o delle prove, che resta riservata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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