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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11460/2025 del 01/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava l’impugnazione di avvisi di liquidazione dell’imposta di registro emessi in relazione alla registrazione di un contratto di affitto di un terreno destinato alla realizzazione di un parco eolico, stipulato tra un privato e una società. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato gli appelli dell’Agenzia delle Entrate contro le decisioni di primo grado. In cassazione l’Agenzia aveva proposto ricorso, ma nelle more il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione prevista dall’art. 5 della l. n. 130/2022. L’Ufficio ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rappresentando che la lite era stata regolarmente definita. La Corte ha verificato che non era stato notificato nei termini il diniego dell’istanza di definizione da parte dell’amministrazione finanziaria e ha ritenuto perfezionata la definizione agevolata, con conseguente estinzione del procedimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, rilevando il perfezionamento della definizione agevolata ex art. 5 l. n. 130/2022 per mancata notifica del diniego entro il termine previsto. Ha inoltre posto le spese a carico di chi le aveva anticipate, in applicazione della disciplina speciale della definizione agevolata. Ha escluso altresì l’applicazione del c.d. doppio contributo unificato, poiché esso è previsto solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.

Norme richiamate

  • art. 5 l. 31 agosto 2022, n. 130

    La definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione si perfeziona se non viene notificato nel termine di legge il diniego dell’amministrazione finanziaria; in tal caso va dichiarata l’estinzione del procedimento. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022

    Il termine per la notificazione del diniego della definizione agevolata è stato considerato pari a trenta giorni dalla presentazione della domanda, secondo l’interpretazione richiamata dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato perché tale misura si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non è estensibile alla definizione agevolata con estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio tributario pendente in Cassazione, il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dalla legge speciale e l’amministrazione non notifica tempestivamente il diniego, la lite deve essere dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere.
  • La mancata opposizione del diniego entro il termine previsto dalla disciplina della definizione agevolata comporta il perfezionamento della procedura e preclude la prosecuzione del giudizio di legittimità.
  • La regola sulle spese nei procedimenti definiti con la speciale procedura agevolata è quella posta dalla legge di sanatoria e non quella generale della soccombenza.
  • Il c.d. doppio contributo unificato non si applica in via analogica o estensiva al caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, essendo misura collegata solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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