Cassazione Civile, Ordinanza n. 24794/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita proposta tramite procedura DOCFA per un’unità immobiliare adibita a supermercato. La società aveva perso nei giudizi di merito e ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208 del 2015, sostenendo che, ai fini dello scorporo dalla rendita catastale dei macchinari e degli impianti funzionali al processo produttivo, dovessero essere considerate anche componenti impiantistiche strutturalmente connesse alla costruzione, quali impianti elettrico, idrico, sanitario, di condizionamento e antincendio. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché diretto, in concreto, a ottenere una rivalutazione degli elementi di fatto e della stima catastale, non consentita in sede di legittimità, e comunque non autosufficiente, non avendo la ricorrente indicato in quale atto del giudizio di merito avesse tempestivamente dedotto la specifica questione. Con il secondo motivo la società ha denunciato la violazione degli artt. 7 della legge n. 212 del 2000 e 3 della legge n. 241 del 1990, lamentando l’insufficiente motivazione dell’avviso di accertamento catastale. La Corte ha respinto la censura, ritenendo congrua la motivazione dell’atto poiché gli elementi di fatto indicati dalla contribuente non erano stati sostanzialmente disattesi, ma diversamente valutati dall’amministrazione. Con il terzo motivo la società ha dedotto la violazione dell’art. 10 del r.d.l. n. 652 del 1939 e dell’art. 37 del d.P.R. n. 917 del 1986, sostenendo che l’accertamento fosse illegittimo per carenza di istruttoria e per mancato sopralluogo. Anche tale motivo è stato respinto, poiché il sopralluogo preventivo non è obbligatorio quando il nuovo classamento consegue a una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché tendeva a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, sia per difetto di autosufficienza. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: nella procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sono contestati, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto dall’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, anche se la rendita deriva da una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi. Il terzo motivo è stato anch’esso ritenuto infondato, non essendo necessario il sopralluogo preventivo per la revisione della rendita conseguente a denuncia di variazione catastale. La società ricorrente è stata condannata a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in euro 4.305,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
È la disposizione processuale invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali e procedimentali indicate nei motivi di ricorso.
art. 1, commi 21 e 22, legge 28 dicembre 2015, n. 208
scorporo del valore dei macchinari e degli impianti funzionali a uno specifico processo produttivo
La disposizione è stata invocata con riguardo alla rideterminazione della rendita catastale e all’esclusione delle componenti impiantistiche rilevanti; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione fattuale e non autosufficiente.
art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
obbligo di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria
La Corte ha ritenuto rispettato l’obbligo motivazionale dell’avviso catastale, poiché l’atto consentiva di conoscere la pretesa tributaria e di contestarla efficacemente.
art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241
obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo
La norma è stata richiamata dalla ricorrente, ma la censura è stata respinta perché la motivazione dell’avviso risultava congrua rispetto agli elementi di fatto non contestati.
art. 10, r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito in legge 11 agosto 1939, n. 1249
disciplina dell’estimo e del classamento catastale
È stato invocato per sostenere la necessità di un’adeguata istruttoria e di un sopralluogo; la Corte ha escluso che il sopralluogo preventivo fosse obbligatorio nel caso esaminato.
art. 37, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
determinazione del reddito dei fabbricati
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente insieme alla disciplina catastale, ma non ha condotto all’annullamento dell’avviso.
art. 11, comma 1, d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154
sopralluogo e revisione delle rendite catastali
La Corte ha escluso che la norma imponga il preventivo sopralluogo quando il nuovo classamento deriva da una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove o degli elementi tecnici della stima catastale quando il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento coerente; la censura apparentemente proposta come violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
- Quando una questione giuridica implica un accertamento di fatto e non risulta trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve allegare di averla dedotta nel giudizio di merito e indicare specificamente l’atto processuale nel quale lo ha fatto, altrimenti la censura è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
- Nell’accertamento della rendita catastale conseguente a procedura DOCFA, se l’amministrazione non contesta gli elementi di fatto indicati dal contribuente ma li valuta o li qualifica diversamente, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto mediante l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, senza necessità di una motivazione analitica sulle ragioni della diversa valutazione tecnica.
- L’avviso di accertamento assolve la funzione di provocatio ad opponendum quando pone il contribuente in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne efficacemente l’an e il quantum; la motivazione dell’atto va distinta dalla prova della fondatezza sostanziale della pretesa.
- Quando la rendita catastale è attribuita nell’ambito di una procedura DOCFA e sulla base di una stima diretta relativa a immobili dei gruppi catastali D ed E, la mancata riproduzione o allegazione della stima all’avviso non determina di per sé un difetto di motivazione, se la stima è conoscibile o facilmente conoscibile nell’ambito del procedimento partecipativo.
- Il preventivo sopralluogo dell’ufficio non è obbligatorio per la revisione della rendita catastale quando il nuovo classamento consegue a una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente; il sopralluogo è richiesto solo nei casi di accertamento d’ufficio giustificato da specifiche variazioni dell’immobile.
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