Cassazione Civile, Ordinanza n. 24778/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero contabile)
La controversia
La Procura regionale aveva convenuto dinanzi alla Corte dei conti il Vescovo di una diocesi e la diocesi stessa, chiedendone la condanna solidale al risarcimento di un danno erariale quantificato in euro 403.416,69. Secondo l'accusa, il Vescovo, abilitato a operare sui conti correnti della diocesi, avrebbe distratto per finalità private somme provenienti dai fondi dell'otto per mille; gli accertamenti penali, patrimoniali e bancari avrebbero evidenziato disponibilità economiche, acquisizioni immobiliari e flussi finanziari incompatibili con i redditi dichiarati. Nel regolamento preventivo di giurisdizione, la Procura ha sostenuto che le somme dell'otto per mille, derivando dal gettito IRPEF, conserverebbero natura pubblica anche dopo il versamento alla Chiesa cattolica. Diocesi e Vescovo avrebbero quindi assunto la qualità di agenti contabili, oppure sarebbero stati legati allo Stato da un rapporto di servizio funzionale, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti sulla distrazione delle somme. Il Pubblico Ministero presso le Sezioni Unite ha invece chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione, rilevando che le somme, acquisite definitivamente al patrimonio ecclesiastico, sono sottoposte alla gestione diretta della Chiesa cattolica e ai controlli previsti dall'ordinamento ecclesiastico, mentre il rendiconto previsto dalla legge n. 222/1985 avrebbe natura istituzionale e non di conto giudiziale.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno ritenuto ammissibile il regolamento preventivo, poiché proposto in pendenza del giudizio contabile e prima della decisione nel merito. Nel merito hanno dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. La Corte ha distinto la responsabilità contabile in senso stretto, propria degli agenti contabili soggetti a obbligo di resa del conto, dalla responsabilità amministrativa derivante da un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione. Ha quindi esaminato la disciplina pattizia e legislativa del finanziamento della Chiesa cattolica, rilevando che, una volta corrisposte alla CEI, le somme dell'otto per mille entrano nel patrimonio ecclesiastico e sono gestite e ripartite nel circuito organizzativo e regolatorio della Chiesa. La legge n. 222/1985 individua soltanto le finalità generali del finanziamento, mentre modalità di impiego, ripartizione, rendicontazione e controlli sono affidati alla CEI e all'ordinamento canonico. Il rendiconto previsto nei rapporti tra Stato e CEI non costituisce un conto giudiziale né introduce un controllo analitico-contabile statale sull'impiego delle somme. Un controllo della Corte dei conti sulle diocesi o sui Vescovi interferirebbe con l'autonomia e l'indipendenza della Chiesa cattolica e con le attribuzioni riservate alla CEI. È stato pertanto enunciato il principio secondo cui la Corte dei conti non ha giurisdizione sulle azioni di risarcimento del danno erariale derivante dall'appropriazione o distrazione delle somme dell'otto per mille erogate alla Chiesa cattolica. Non vi è stata pronuncia sulle spese, poiché il Procuratore presso la Corte dei conti partecipa al giudizio per motivi di giurisdizione solo in senso formale.
Norme richiamate
Art. 103, comma 2, Cost.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica.
La giurisdizione contabile comprende i giudizi di conto e quelli di responsabilità amministrativa, ma deve essere esercitata entro i limiti della materia della contabilità pubblica e nel rispetto degli altri principi costituzionali.
Art. 7 Cost.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
Il principio di indipendenza e sovranità della Chiesa impedisce controlli statali non previsti che interferiscano nella sua organizzazione e nella gestione delle risorse disciplinate dalla normativa pattizia.
Art. 8 Cost.
Il finanziamento delle confessioni religiose si inserisce nel sistema costituzionale del pluralismo confessionale e della libertà religiosa.
Il regolamento può essere proposto finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado.
Il regolamento preventivo è proponibile in pendenza del giudizio e prima della decisione sul merito, senza ulteriori preclusioni non previste dalla norma.
Art. 16 del d.lgs. n. 174/2016
Richiama, per il regolamento di giurisdizione nel processo contabile, la disciplina dell'art. 41 c.p.c.
Art. 74 del R.D. n. 2440/1923
Individua, ai fini della responsabilità contabile, gli agenti che hanno il maneggio di denaro pubblico, anche senza una formale investitura.
Art. 178 del R.D. n. 827/1924
Rileva per la qualificazione degli agenti contabili e degli agenti contabili di fatto.
Art. 82 del R.D. n. 2440/1923
Disciplina la responsabilità amministrativa degli agenti pubblici per danni arrecati alla pubblica amministrazione con dolo o colpa grave.
Art. 52 del R.D. n. 1214/1934
Costituisce una delle basi normative della responsabilità amministrativa sottoposta alla giurisdizione contabile.
Artt. 137 e seguenti del d.lgs. n. 174/2016
Disciplinano il giudizio di conto, presupponendo la qualifica di agente contabile e un rapporto di rendicontazione contabile con l'ente proprietario del denaro.
Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 44
Prevede il rendiconto annuale della CEI, ma tale rendiconto è considerato una verifica istituzionale del funzionamento del sistema e della trasparenza, non un conto giudiziale né un controllo analitico-contabile statale sull'impiego delle somme.
Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 47
Disciplina l'attribuzione alla Chiesa cattolica della quota dell'otto per mille dell'IRPEF in base alle scelte dei contribuenti e la corresponsione delle somme alla CEI; le somme, una volta erogate, entrano nel patrimonio ecclesiastico.
Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 48
Individua le finalità generali di impiego delle somme, senza attribuire allo Stato la gestione concreta delle risorse o il controllo contabile sulle singole utilizzazioni.
Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 49
Prevede una Commissione paritetica Stato-CEI per la verifica del funzionamento del sistema e per la valutazione del gettito, non un controllo statale sull'impiego concreto delle somme da parte delle diocesi.
Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 75
Rimette alle autorità statali ed ecclesiastiche, nei rispettivi ordinamenti, l'emanazione delle disposizioni attuative della legge, confermando la distinzione tra disciplina statale e disciplina ecclesiastica.
D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33
Il regolamento di esecuzione non introduce controlli statali sull'utilizzo delle somme da parte delle diocesi, limitandosi a disciplinare trasmissione e gestione amministrativa del rendiconto della CEI.
Art. 11 del Trattato lateranense
Gli enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano, salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali.
La norma, dotata di copertura costituzionale, esclude l'ingerenza statale nell'organizzazione e nell'azione degli enti centrali della Chiesa, nei limiti indicati dalla giurisprudenza sull'immunità.
Art. 7, comma 3, della legge n. 121/1985
Per gli enti ecclesiastici con personalità giuridica assoggetta alle leggi statali le sole attività diverse da religione o culto, nel rispetto della struttura e delle finalità dell'ente.
Art. 10, comma 1, Cost.
È richiamato in relazione al principio internazionale secondo cui tra soggetti sovrani non opera la giurisdizione, quale fondamento dell'esclusione di ingerenze incompatibili con l'autonomia della Chiesa.
Massime di principio
- La giurisdizione della Corte dei conti sui giudizi di conto presuppone che il soggetto convenuto rivesta la qualifica di agente contabile e che la gestione del denaro pubblico si svolga secondo uno schema procedimentale contabile, con obbligo di rendicontazione nei confronti dell'ente proprietario delle somme.
- La responsabilità amministrativa sottoposta alla giurisdizione contabile può riguardare anche soggetti privati quando essi ricevano fondi pubblici vincolati e siano inseriti in un rapporto di servizio funzionale alla realizzazione di un programma della pubblica amministrazione; tuttavia, tale nozione funzionale non opera quando la disciplina costituzionale e pattizia esclude l'ingerenza statale nella gestione delle risorse.
- La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, una volta erogata alla Chiesa cattolica secondo la disciplina della legge n. 222/1985, entra nel patrimonio ecclesiastico ed è soggetta alla gestione diretta della Chiesa e ai controlli previsti dal suo ordinamento, senza conservare, ai fini della giurisdizione contabile, la natura di denaro pubblico gestito dallo Stato.
- Il rendiconto previsto dalla legge n. 222/1985 nei rapporti tra Stato e CEI ha natura istituzionale e informativa e non equivale a un conto giudiziale, né attribuisce alla Corte dei conti il potere di verificare analiticamente l'impiego delle somme da parte delle diocesi o dei Vescovi.
- Il vincolo legislativo alle finalità generali di culto, sostentamento del clero e interventi caritativi non trasforma tali finalità in compiti assunti direttamente dallo Stato e non determina, di per sé, un rapporto di servizio tra i soggetti ecclesiastici e l'amministrazione statale.
- La Corte dei conti non ha giurisdizione sulle azioni di responsabilità erariale relative all'appropriazione o distrazione delle somme dell'otto per mille erogate alla Chiesa cattolica; le eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie sono regolate nell'ordinamento ecclesiastico e devolute ai tribunali ecclesiastici.
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