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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24775/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un ente strumentale di una Regione aveva stipulato con una società privata una convenzione per la realizzazione di un format televisivo destinato a promuovere i prodotti agroalimentari e l’immagine del territorio regionale in vista di un’esposizione internazionale, prevedendo un finanziamento pubblico di 900.000 euro. A seguito delle vicende amministrative e giudiziarie relative all’erogazione, alla successiva autotutela e agli accordi transattivi, la Procura contabile citava il direttore dell’ente, la società beneficiaria e il suo legale rappresentante per il risarcimento del danno erariale, assumendo l’illegittimità dell’operazione, la violazione delle regole applicabili alle sovvenzioni e la mancata realizzazione degli obiettivi promozionali. Il giudice contabile di primo grado aveva escluso la propria giurisdizione nei confronti della società e del legale rappresentante, ritenendo insussistente un rapporto di servizio, e aveva affermato la responsabilità del direttore. In appello, la Corte dei conti aveva invece dichiarato la propria giurisdizione nei confronti della società, ravvisando un rapporto di servizio fondato sull’inserimento temporaneo della società nell’attività istituzionale dell’ente pubblico, pur confermando il difetto di giurisdizione nei confronti del legale rappresentante in proprio. La società ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 103 Cost. e dell’art. 1 del d.lgs. n. 174/2016. Ha sostenuto che la convenzione configurasse un contratto a prestazioni corrispettive, avente a oggetto la realizzazione di contenuti promozionali dietro pagamento di un prezzo, e non un contributo di scopo o un accordo pubblicistico. Ha inoltre dedotto l’assenza di una rendicontazione contabile obbligatoria, la subordinazione del pagamento alla consegna del prodotto televisivo, la presenza di clausole tipiche dell’appalto e la conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti. Ha ritenuto decisivo non il nomen iuris o la forma dell’atto di investitura, ma la concreta esistenza di un rapporto di servizio tra il soggetto privato e la pubblica amministrazione. Dalla convenzione risultava che la società si era impegnata a svolgere attività di promozione della Regione, a gestire le attività di comunicazione in accordo con l’ente, a valorizzare i prodotti agroalimentari sardi e a utilizzare i simboli istituzionali regionali per il conseguimento degli obiettivi dell’Agenzia. La società era quindi stata temporaneamente coinvolta nello svolgimento di attività istituzionali dell’ente pubblico, mediante uno specifico finanziamento alimentato da risorse pubbliche. La giurisdizione contabile è stata pertanto ritenuta sussistente indipendentemente dalla qualificazione della convenzione come contratto, accordo amministrativo o altra figura negoziale, nonché dalla natura privata del soggetto beneficiario. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni. È stato inoltre posto a carico della ricorrente l’eventuale ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 103 Cost.

    La disposizione è richiamata in relazione alla giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica, comprendenti anche la responsabilità per danno erariale nei casi individuati dall’ordinamento.

  • art. 1 d.lgs. n. 174/2016

    È indicato come parametro processuale della censura sulla giurisdizione della Corte dei conti; il ricorso è stato ritenuto infondato.

  • art. 11 L. n. 241/1990

    È richiamato nella vicenda come possibile fondamento della convenzione quale accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo; la Corte di cassazione ha comunque ritenuto irrilevante, ai fini della giurisdizione, la specifica qualificazione dell’atto di investitura.

  • art. 6, comma 9, d.l. n. 78/2010

    È richiamato nella prospettazione della Procura contabile quale norma che avrebbe vietato, all’epoca dei fatti, il contratto di sponsorizzazione; la questione non costituisce la ratio decidendi della decisione di cassazione.

  • art. 1418 c.c.

    È richiamato nella prospettazione della Procura contabile in relazione alla dedotta nullità della convenzione; la Corte non decide nel merito di tale nullità.

  • art. 12 L. n. 241/1990

    È richiamato nella prospettazione della Procura contabile in relazione alle modalità di concessione di sovvenzioni e contributi; la questione non è oggetto della ratio decidendi.

  • art. 11, comma 4-bis, L. n. 241/1990

    È richiamato nella prospettazione della Procura contabile quale parametro del procedimento amministrativo relativo alla convenzione; la Corte non ne definisce l’applicazione concreta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Impone, ricorrendone i presupposti processuali, il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto tra giurisdizione della Corte dei conti e giurisdizione ordinaria, l’azione per danno erariale nei confronti di un soggetto privato appartiene alla giurisdizione contabile quando il privato sia stato temporaneamente inserito nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione per lo svolgimento di un’attività o di un servizio di interesse pubblico finanziato con denaro pubblico.
  • L’esistenza del rapporto di servizio non dipende dalla natura dell’atto di investitura, che può essere un provvedimento, una convenzione o un contratto, né dalla natura pubblica o privata del soggetto incaricato, ma dalla concreta funzione svolta nell’attuazione di finalità istituzionali dell’amministrazione.
  • Quando un soggetto privato riceve risorse pubbliche e viene coinvolto nella realizzazione di un’attività di interesse pubblico, la giurisdizione contabile può sussistere anche se il rapporto è formalmente configurato come contratto a prestazioni corrispettive; è decisivo accertare se il privato operi nell’ambito dell’attuazione di un programma pubblico e della gestione di risorse pubbliche.
  • La giurisdizione della Corte dei conti sussiste quando il privato, gestendo risorse pubbliche, sia accusato di averle utilizzate in modo difforme da quello programmato o di avere frustrato lo scopo pubblico cui erano destinate; la qualificazione formale del pagamento come prezzo, contributo o altra erogazione non è determinante se la concreta attività è funzionale a un interesse pubblico.
  • Nel riparto di giurisdizione rileva la natura pubblica del denaro gestito e il collegamento funzionale dell’attività con gli obiettivi istituzionali dell’amministrazione, non la mera qualità privata del beneficiario né il titolo negoziale del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile

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