Cassazione Civile, Ordinanza n. 24780/2026 del 26/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza del Giudice di pace che aveva respinto l'opposizione contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Nel giudizio di merito aveva dedotto la violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 286/1998 in materia di divieto di espulsione e dell'art. 8 CEDU, chiedendo anche la sospensione del provvedimento. In cassazione ha proposto due motivi. La Corte ha rilevato, tuttavia, che il ricorso, pur risultando depositato il 27 novembre 2025, non era accompagnato dalla ricevuta di avvenuta consegna della notificazione del ricorso alla controparte (RDAC), né risultava provata la notificazione presso la Prefettura competente. Mancava quindi la documentazione necessaria per verificare la data di perfezionamento della notificazione e, conseguentemente, la tempestività del deposito del ricorso nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c. Il ricorrente ha sostenuto che la costituzione tardiva del Ministero dell'Interno e la dichiarazione secondo cui il ricorso era stato notificato avrebbero sanato il mancato deposito della RDAC, in applicazione del principio di strumentalità delle forme e del raggiungimento dello scopo dell'atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha escluso che la costituzione della parte resistente o la mancata contestazione della notificazione potessero sanare l'omessa produzione della prova della notificazione, poiché tale adempimento non riguarda soltanto la regolare instaurazione del contraddittorio, ma consente di verificare la tempestività dell'impugnazione e l'eventuale formazione del giudicato, materia sottratta alla disponibilità delle parti. L'improcedibilità deve essere rilevata d'ufficio e non è superata dalla conoscenza aliunde della notificazione, salvo che il documento mancante sia comunque nella disponibilità del giudice per effetto dell'attività della controparte o dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio; circostanza non ravvisata nel caso concreto. Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c. Non ha adottato statuizioni sulle spese processuali, essendo le parti resistenti rimaste intimate, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente nel giudizio avverso il decreto di espulsione quale disposizione che avrebbe impedito l'espulsione.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'illegittimità del decreto di espulsione.
art. 8 CEDU
Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela della vita privata e familiare.
art. 156 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente, tramite il principio di strumentalità delle forme e del raggiungimento dello scopo dell'atto; la Corte ne esclude l'applicazione sanante rispetto all'omessa prova della notificazione necessaria a verificare la tempestività del ricorso.
art. 157 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 156 c.p.c. a sostegno della sanatoria conseguente alla costituzione della parte destinataria.
art. 369 c.p.c.
Impone il deposito del ricorso per cassazione entro venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto e richiede la produzione della documentazione necessaria a verificare la tempestività del deposito; la sua inosservanza determina l'improcedibilità.
art. 380-bis c.p.c.
Disciplina la proposta di definizione anticipata e, quando la Corte decide conformemente alla proposta dopo la richiesta di decisione, impone l'applicazione dei commi terzo e quarto dell'art. 96 c.p.c.
art. 96, comma 3, c.p.c.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
Richiamato nel quadro della disciplina applicabile alla decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.; nel caso concreto non è stata liquidata alcuna somma alla controparte, rimasta intimata.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. comporta la condanna del ricorrente al pagamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al principio della ragionevole durata del processo, cui sono funzionali i termini perentori delle impugnazioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Impone, al ricorrere dei presupposti, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale disposizione che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115/2002.
art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. n. 149/2022
Richiamato quale fonte dell'introduzione dell'attuale disciplina dell'art. 96, quarto comma, c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notificazione del ricorso impedisce di verificare la data di perfezionamento della notificazione e la tempestività del deposito previsto dall'art. 369 c.p.c.; tale omissione determina l'improcedibilità del ricorso.
- L'omessa prova della notificazione del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla costituzione, anche seppure tardiva, della parte destinataria, né dalla sua mancata contestazione, quando la documentazione mancante è necessaria a verificare il rispetto del termine perentorio e l'eventuale formazione del giudicato.
- L'improcedibilità per mancato assolvimento degli adempimenti documentali prescritti per l'accesso al giudizio di cassazione è rilevabile d'ufficio, poiché tutela un interesse pubblicistico alla verifica della tempestività dell'impugnazione e alla certezza del giudicato.
- Il principio di strumentalità delle forme e del raggiungimento dello scopo dell'atto non esclude l'improcedibilità quando l'adempimento omesso serve non alla sola instaurazione del contraddittorio, ma al controllo oggettivo della tempestività dell'impugnazione.
- La sanzione dell'improcedibilità può essere esclusa quando il documento non prodotto sia comunque nella disponibilità del giudice per effetto dell'attività della controparte o dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio; in assenza di tale disponibilità, la sanzione resta applicabile.
- Quando la Corte di cassazione definisce il giudizio in conformità alla proposta comunicata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., trova applicazione l'art. 96, quarto comma, c.p.c., con condanna della parte soccombente al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma compresa tra 500 e 5.000 euro.
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