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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24774/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

Il condominio ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 1.606,01, relativo a spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il condominio intimato propose opposizione sostenendo che la delibera assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione fosse nulla, perché adottata dai soli condomini del condominio creditore e in deroga ai criteri legali di ripartizione delle spese senza il consenso unanime degli aventi diritto. Dedusse inoltre l'inopponibilità del regolamento condominiale e delle tabelle millesimali del condominio creditore, in quanto trascritti dopo l'acquisto dell'immobile da parte del condominio opponente. Il giudice di pace accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e dichiarò inopponibili il regolamento e le tabelle, nonché nulla la delibera per la quota richiesta. In appello, il condominio opponente propose appello incidentale per ottenere le medesime declaratorie; il Tribunale rigettò l'appello principale e accolse quello incidentale. Il condominio ricorrente propose ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava la violazione degli artt. 99, 112, 633, 645 c.p.c. e 2909 c.c., nonché del principio del ne bis in idem, per avere il Tribunale escluso l'efficacia di giudicato esterno di una precedente sentenza passata in giudicato; il secondo denunciava la violazione degli artt. 112, 324 e 345 c.p.c., 2909, 2643 e 1137 c.c., sostenendo che la precedente decisione avesse definitivamente accertato sia l'appartenenza dell'immobile al condominio ricorrente, sia la qualità di condomino del condominio resistente, sia l'attribuzione dei millesimi e l'opponibilità del regolamento e delle tabelle.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, ritenendo erronea la conclusione del Tribunale sull'inesistenza dei presupposti del giudicato esterno. La precedente sentenza, passata in giudicato e documentata in atti, aveva accertato che il vano di proprietà del condominio resistente rientrava nel condominio ricorrente per i servizi effettivamente comuni e per le strutture portanti, murature e lastrico solare; aveva inoltre rilevato l'attribuzione di 8,51 millesimi nella tabella generale e ritenuto giustificata tale attribuzione sulla base della consulenza tecnica. Secondo la Cassazione, tali accertamenti costituivano la premessa logica indispensabile della decisione precedente e vincolavano le parti anche nel successivo giudizio, pur avente diverso oggetto immediato, relativo a spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. La vincolatività del regolamento e delle tabelle è stata ricondotta all'art. 1138, primo comma, c.c., quanto alla ripartizione delle spese secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti dell'oggetto del giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla dedotta omessa pronuncia.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in tema di formazione della cosa giudicata formale; la definitività della precedente sentenza è stata documentata anche mediante attestazione di cancelleria.

  • art. 335 c.p.c.

    La Corte ha escluso la riunione dei procedimenti per l'assenza dei presupposti, non essendo impugnata la medesima sentenza.

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato in relazione al decreto ingiuntivo posto a fondamento della controversia.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 2909 c.c.

    La sentenza applica il principio per cui l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato, relativo a un punto fondamentale comune e costituente premessa logica indispensabile, preclude il riesame dello stesso punto in un successivo giudizio tra le stesse parti.

  • art. 1138, primo comma, c.c.

    ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino

    La vincolatività per il condomino del regolamento condominiale e delle tabelle millesimali è fondata sulla disciplina della ripartizione delle spese secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino.

  • art. 2643 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla trascrizione del regolamento condominiale e alla sua opponibilità.

  • art. 1137 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla validità e all'impugnazione delle deliberazioni condominiali.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale base dell'attestazione di cancelleria comprovante l'assenza di impugnazioni della precedente sentenza.

Massime di principio

  • Quando due giudizi tra le stesse parti riguardano il medesimo rapporto giuridico, il giudicato esterno impedisce il riesame dell'accertamento relativo a una questione di fatto o di diritto che costituisca premessa logica indispensabile della precedente decisione, anche se il successivo giudizio abbia un petitum o una finalità immediata diversa.
  • Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile anche d'ufficio e la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali e interpretare la precedente sentenza, indipendentemente dalla valutazione compiuta dal giudice di merito, quando il giudicato sia stato specificamente dedotto nel giudizio di merito e censurato nel ricorso per cassazione.
  • L'accertamento passato in giudicato della qualità di condomino e della misura della partecipazione alle spese costituisce vincolo nei successivi giudizi tra le stesse parti relativi al pagamento di oneri condominiali connessi al medesimo rapporto.
  • La vincolatività del regolamento condominiale e delle annesse tabelle millesimali, nei rapporti tra i condomini, può fondarsi sull'accertamento giudiziale passato in giudicato della qualità di condomino e della misura della partecipazione alle spese, in applicazione dell'art. 1138, primo comma, c.c.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazione delibere condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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