Cassazione Civile, Ordinanza n. 21156/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore che aveva prestato attività alle dipendenze di un ente regionale tramite una serie di contratti a tempo determinato conclusi tra il 2009 e il 2018, per un numero variabile di giornate. Il lavoratore chiedeva il risarcimento del danno per la dedotta violazione dei limiti temporali previsti dalla disciplina sul lavoro a termine, assumendo l’abusiva reiterazione dei contratti. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda ritenendo applicabile la deroga prevista per il settore agricolo, valorizzando la natura oggettiva dell’attività e la legislazione speciale regionale. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) nullità della notifica dell’appello e del decreto di fissazione dell’udienza per omessa notifica a uno dei procuratori costituiti; 2) violazione della disciplina sui contratti a termine e della direttiva 1999/70/CE per avere la Corte d’appello escluso che la stagionalità fosse presupposto necessario della deroga; 3) errata qualificazione dell’ente come imprenditore agricolo e delle mansioni svolte come operaie agricole; 4) errata lettura della normativa speciale regionale e del CCNL, che non potrebbero derogare alla disciplina nazionale di tutela contro l’abusiva reiterazione; 5) violazione delle norme sulle spese di lite per mancata compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo valida la notifica dell’atto di appello al domicilio digitale di uno dei difensori e sufficiente la notifica a uno solo dei procuratori costituiti. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, richiamando precedenti recenti che qualificano l’ente resistente come ente pubblico non economico, non imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c., e affermano che la deroga alla disciplina generale del lavoro a termine nel settore agricolo opera solo per attività stagionali in senso stretto, da verificare in concreto; grava sul datore di lavoro l’onere di provare la riconducibilità delle mansioni all’elenco delle attività stagionali o alla contrattazione collettiva specifica. La Corte ha ritenuto assorbito il quinto motivo sulle spese. La sentenza d’appello è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La censura di nullità della notifica dell’appello è stata respinta perché la notificazione al domicilio digitale del difensore è valida secondo i principi consolidati richiamati dalla Corte.
art. 16-sexies D.L. n. 179/2012
La notificazione al difensore è valida se eseguita all’indirizzo PEC risultante dal pubblico elenco.
Norma di conversione richiamata per la disciplina del domicilio digitale.
Norma di modifica richiamata per la disciplina del domicilio digitale.
Norma di conversione richiamata per la disciplina del domicilio digitale.
Il difensore deve comunicare il proprio indirizzo PEC al consiglio dell’ordine, che lo inserisce nei pubblici elenchi.
Richiamato in relazione ai registri telematici utilizzati per le notificazioni.
art. 5, comma 4-ter, D.Lgs. n. 368/2001
La deroga al limite massimo di durata dei contratti a termine nel settore agricolo opera solo per attività stagionali e richiede indicazione specifica delle prestazioni stagionali.
art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 368/2001
Non si applica all’ente resistente perché non qualificabile come datore di lavoro dell’agricoltura.
Richiamato quale disciplina generale del contratto a termine e dei suoi limiti.
art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015
La deroga al limite massimo di durata è limitata alle attività stagionali.
art. 29, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2015
Non applicabile ai contratti dell’ente resistente per difetto della qualità di imprenditore agricolo.
art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente come norma di tutela contro l’abusiva reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai rimedi conseguenti all’abuso del contratto a termine.
Direttiva 1999/70/CE
Richiamata dal ricorrente a sostegno dell’interpretazione restrittiva delle deroghe al regime del lavoro a termine.
L’ente resistente non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi di tale norma.
L’elenco delle attività stagionali è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica.
Richiamata per la disciplina istitutiva dell’ente e per escludere che ne discenda la qualifica di imprenditore agricolo.
Richiamata come fonte di ulteriori competenze dell’ente, senza mutarne la natura pubblica non economica.
Non idonea a derogare alla disciplina nazionale sui contratti a termine.
Richiamato nel quinto motivo sulle spese di lite.
Richiamato nel quinto motivo sulla possibile compensazione delle spese.
Richiamato nel quinto motivo, ma la censura resta assorbita.
Utilizzato per richiamare le motivazioni dei precedenti conformi.
Massime di principio
- La deroga al limite massimo di durata dei contratti a termine nel settore agricolo è di stretta interpretazione e opera solo quando il rapporto riguardi attività stagionali in senso stretto, non essendo sufficiente il mero collegamento con un’attività agricola o la sua ciclicità.
- Non ogni ente che operi in ambito agricolo è imprenditore agricolo: quando l’ente è pubblico non economico, i contratti di lavoro a termine stipulati con esso restano soggetti alla disciplina generale del lavoro a termine e alle relative tutele contro l’abusiva reiterazione.
- Quando il lavoratore contesta la natura stagionale delle mansioni, il giudice deve accertare in concreto le prestazioni effettivamente svolte; grava sul datore di lavoro l’onere di provare che il lavoratore era addetto esclusivamente ad attività stagionali o a mansioni strettamente complementari o accessorie.
- L’elenco delle attività stagionali previsto dalla normativa speciale è tassativo e non può essere ampliato in via analogica dalla contrattazione o dall’interprete.
- La notifica dell’atto processuale al difensore mediante domicilio digitale/PEC risultante dai pubblici elenchi è valida; in presenza di più procuratori costituiti, la notifica a uno solo di essi è sufficiente ai fini processuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 29 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21099/2024 del 29/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 29 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21107/2024 del 29/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 29 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21114/2024 del 29/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 29 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21116/2024 del 29/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 29 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21118/2024 del 29/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 29 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21120/2024 del 29/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →