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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21120/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce dalla procedura di stabilizzazione del personale "atipico" avviata da un ente pubblico. La lavoratrice aveva svolto attività prima con contratti a tempo determinato e poi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; l'ente, con proprie delibere e bando di selezione, aveva previsto un percorso in due fasi: assunzione a tempo determinato per tre anni per i soggetti selezionati e, allo scadere del triennio, assunzione a tempo indeterminato. La lavoratrice aveva superato la selezione, aveva stipulato il contratto a termine e aveva completato il periodo triennale, ma l'ente non aveva proceduto all'assunzione definitiva. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto all'assunzione a tempo indeterminato e aveva condannato l'ente al pagamento delle retribuzioni maturate dal 1 agosto 2011. Il ricorso per cassazione lamentava: (1) violazione della disciplina legislativa sulla stabilizzazione del personale precario, sostenendo che la Corte d'appello non avesse considerato requisiti e limiti imposti dalle leggi finanziarie; (2) nullità della clausola del bando che prevedeva l'automatica trasformazione del rapporto a tempo indeterminato; (3) erronea applicazione dell'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.; (4) insussistenza di un diritto soggettivo all'assunzione e illegittimità della condanna alle retribuzioni in assenza di prestazione lavorativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo in parte il ricorso, limitatamente alla censura sulle retribuzioni. Ha confermato invece l'impostazione della Corte d'appello quanto all'esistenza del diritto all'assunzione a tempo indeterminato al termine del percorso di stabilizzazione, ritenendo infondati i primi tre motivi e la parte principale del quarto. In particolare, ha interpretato l'art. 3, comma 94, L. n. 244/2007 nel senso che, per il personale già utilizzato con co.co.co., la stabilizzazione non comporta un'immediata assunzione a tempo indeterminato, ma un percorso progressivo che richiede un previo passaggio a tempo determinato per tre anni e il superamento di una selezione, all'esito del quale, se persistono i presupposti programmatori e finanziari e non sopravvengono circostanze ostative, sorge il diritto all'assunzione definitiva. Tuttavia, ha cassato la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto le retribuzioni maturate dal 2011, chiarendo che in caso di tardiva assunzione non spetta il pagamento delle retribuzioni per il periodo di mancato impiego, salvo diversa domanda risarcitoria o condizioni per l'applicazione dell'art. 2126 c.c.; ha quindi disposto rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame sul punto e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge nei vari motivi di ricorso.

  • art. 1, commi 417, 418, 519, 529, 558, 560, 562, L. n. 296/2006

    Richiamata dal ricorrente per sostenere che la stabilizzazione del personale precario dovesse avvenire nel rispetto dei requisiti, limiti e procedure previsti dalla disciplina finanziaria.

  • art. 3, comma 94, L. n. 244/2007

    "Fatte comunque salve le intese..."

    La Corte lo interpreta come norma che, per il personale già utilizzato con co.co.co., prevede una progressiva stabilizzazione e non un'immediata assunzione a tempo indeterminato; il percorso richiede un passaggio a tempo determinato per tre anni e il superamento di una selezione.

  • art. 3, commi 90 e 106, L. n. 244/2007

    Richiamati per ribadire, da un lato, il principio del concorso e, dall'altro, la possibilità di valorizzare il servizio pregresso nelle procedure concorsuali, senza deroga automatica all'accesso selettivo.

  • art. 1, commi 529 e 560, L. n. 296/2006

    Richiamati come disposizioni che riservano quote di posti ai co.co.co. nelle selezioni per assunzioni a tempo determinato; fungono da base per leggere la clausola di rinvio dell'art. 3, comma 94, L. n. 244/2007.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato per sostenere la nullità della clausola del bando che prevedeva l'automatica trasformazione del rapporto.

  • art. 1419 c.c.

    Invocato insieme all'art. 1418 c.c. sulla nullità parziale della clausola del bando.

  • art. 1336 c.c.

    Richiamato per contestare l'applicazione dell'istituto dell'offerta al pubblico al bando di selezione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel motivo con cui si contestava la configurabilità di un diritto soggettivo o di un interesse pretensivo.

  • art. 2097 c.c.

    Citate dalla ricorrente nel quarto motivo, ma senza rilievo decisivo nella soluzione adottata.

  • artt. 99 e 100 c.p.c.

    Richiamati per sostenere il difetto di azione/interesse ad agire del lavoratore sul piano processuale.

  • art. 2126 c.c.

    Indicato dalla Corte come possibile base diversa per il riconoscimento di utilità economiche, ma solo se ne ricorrano le condizioni; non fonda comunque il diritto alle retribuzioni per il periodo di mancato impiego.

Massime di principio

  • Per il personale già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la disciplina della stabilizzazione nelle pubbliche amministrazioni va letta come percorso progressivo e non come automatica conversione in rapporto a tempo indeterminato; è necessario un previo passaggio selettivo e a tempo determinato, coerente con il principio del concorso.
  • Quando l'amministrazione abbia deliberato una procedura di stabilizzazione e il lavoratore abbia superato la selezione e completato il periodo a termine previsto, può sorgere un diritto soggettivo all'assunzione a tempo indeterminato, salvo il sopravvenire di circostanze ostative al momento dell'assunzione definitiva, che devono essere allegati e provati dall'amministrazione.
  • La clausola del bando che preveda una trasformazione automatica del rapporto non è decisiva se la pretesa fatta valere in giudizio riguarda il diritto all'assunzione maturato all'esito dell'intero percorso di stabilizzazione; l'eventuale invalidità del bando richiede specifiche allegazioni sulla mancanza di copertura finanziaria o di programmazione.
  • In caso di tardiva assunzione con effetto giuridico retrodatato per illegittima inerzia della P.A., non spettano le retribuzioni per il periodo in cui la prestazione non sia stata resa; il pregiudizio va eventualmente fatto valere come danno risarcibile, oppure nei limiti dell'art. 2126 c.c. quando ne ricorrano i presupposti.
  • Il riconoscimento di un diritto all'assunzione per effetto della stabilizzazione non implica automaticamente il diritto alle retribuzioni per il periodo antecedente l'effettiva presa di servizio, poiché le retribuzioni presuppongono l'avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContratto preliminareRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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