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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21116/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni lavoratori, assunti a tempo determinato con mansioni di autisti soccorritori presso la Croce Rossa Italiana, avevano chiesto la stabilizzazione del rapporto ai sensi della normativa speciale richiamata in sentenza, nonché, in subordine, il diritto a partecipare a una selezione preordinata all’immissione in ruolo. La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione contro la decisione di primo grado, rilevando che il Tribunale aveva fondato il rigetto su due autonome rationes decidendi: da un lato, l’assenza di autorizzazione e la carenza di risorse finanziarie; dall’altro, la mancata prova del diritto poziore rispetto ad altri aspiranti. I ricorrenti, in cassazione, hanno denunciato violazione di legge sostenendo che la Corte territoriale avesse dato un rilievo eccessivamente formale all’appello e che l’onere di provare i requisiti oggettivi della stabilizzazione, compresi autorizzazione e risorse, gravasse sul datore di lavoro, mentre ai lavoratori incombeva solo la prova dei requisiti soggettivi. Hanno quindi chiesto il riconoscimento del diritto alla stabilizzazione. L’ente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo l’improcedibilità del giudizio per la sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa, eccezione già respinta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché le censure non colpivano la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione d’appello: i ricorrenti avevano contestato nel merito i presupposti della stabilizzazione, ma non avevano specificamente censurato il passaggio in giudicato della prima ratio del Tribunale, relativa alla mancanza di autorizzazione e di risorse finanziarie, né avevano riportato o richiamato in modo specifico i passaggi dell’atto di appello idonei a superare la decisione di rito. Per effetto dell’inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 519 e ss. della legge n. 296 del 2006

    richiamato come base normativa della pretesa di stabilizzazione dei lavoratori

  • art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006

    indicato come norma posta a fondamento della domanda di stabilizzazione

  • art. 2, commi 366 e 367, della legge n. 244 del 2007

    richiamato insieme alla disciplina speciale invocata per la stabilizzazione

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    evocato implicitamente nel motivo sul riparto dell’onere probatorio relativo ai requisiti della stabilizzazione

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura deve investire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata: non è sufficiente contestare in astratto la soluzione di merito, se la decisione è sorretta da una ragione autonoma e non adeguatamente attinta dal motivo di ricorso.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su rationes decidendi autonome, la mancata impugnazione di una di esse rende irrilevanti le doglianze rivolte alle altre, perché la decisione resta sorretta dalla ragione non censurata.
  • Il motivo di ricorso deve rispettare il principio di specificità, indicando i passaggi dell’atto di appello o gli elementi processuali necessari a dimostrare l’errore denunciato, specie quando si lamenta un error in procedendo relativo all’ammissibilità o alla portata dell’impugnazione.
  • La deduzione della violazione di legge non può essere usata per aggirare il vizio processuale che ha precluso il riesame nel merito, se il vero nodo della controversia è l’omessa o inidonea critica alla statuizione di rito o alla formazione del giudicato interno.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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