Cassazione Civile, Ordinanza n. 21118/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il ricorrente aveva prestato attività per l'università mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa tra il febbraio 2004 e il dicembre 2008. Aveva poi partecipato a due selezioni bandite ai sensi dell'art. 3, comma 94, della legge n. 244 del 2007 per la stabilizzazione del personale precario, collocandosi utilmente in graduatoria e stipulando contratti a tempo determinato, ma senza ottenere l'immissione in ruolo. In giudizio chiedeva il riconoscimento del diritto alla stabilizzazione e il risarcimento del danno da ritardo. In cassazione lamentava: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avesse travisato la causa petendi trattandolo come idoneo non vincitore invece che come soggetto che rivendicava la stabilizzazione per aver superato le prove preselettive; 2) violazione dell'art. 1363 c.c. per avere interpretato il bando solo dall'intestazione senza esaminare il contenuto delle clausole; 3) violazione dell'art. 1336 c.c. per avere qualificato il bando come mero invito a proporre anziché come offerta al pubblico vincolante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la corte d'appello aveva negato il diritto alla stabilizzazione non solo sulla base della lettura del bando, ma soprattutto perché mancavano i presupposti normativi richiesti dall'art. 3, comma 94, della legge n. 244 del 2007, in particolare la programmazione triennale del fabbisogno e la disponibilità dei posti. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché mirava soltanto a ottenere una diversa qualificazione del bando senza denunciare specifiche violazioni dei criteri legali di interpretazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. è inammissibile se non coglie la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il vizio di ultrapetizione o di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque esaminato il nucleo della domanda e lo abbia rigettato per difetto dei presupposti di legge.
La violazione dei canoni ermeneutici non può essere dedotta proponendo soltanto una lettura alternativa del bando; occorre indicare specificamente in che modo il giudice se ne sia discostato.
La qualificazione del bando come mero invito a proporre, anziché come offerta al pubblico, è questione di interpretazione del contenuto dell'atto e non può essere censurata in cassazione senza denunciare specifiche violazioni dei criteri legali di ermeneutica.
art. 3, comma 94, legge n. 244 del 2007
La stabilizzazione del personale precario richiede il rispetto dei presupposti normativi, inclusa la predisposizione del programma triennale del fabbisogno e la disponibilità dei posti nei limiti della programmazione dell'amministrazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
Richiamata per dare atto dei presupposti processuali relativi all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, le censure che denunciano errori di fatto o di diritto sono inammissibili quando non si confrontano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La domanda di stabilizzazione di personale precario non può fondarsi solo sulla partecipazione a una selezione o sul superamento delle prove, se la legge subordina l'assunzione a ulteriori presupposti organizzativi e programmatori dell'amministrazione.
- La violazione dei canoni di interpretazione contrattuale o negoziale non può essere dedotta in modo astratto o come mera richiesta di una diversa lettura dell'atto: il ricorrente deve indicare puntualmente quale regola ermeneutica sia stata violata e in che modo.
- La qualificazione di un bando come offerta al pubblico o come invito a proporre dipende dall'esegesi del testo complessivo e delle clausole contenute nell'atto, ma la relativa censura in cassazione richiede una critica specifica dell'operato del giudice di merito.
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