Cassazione Civile, Ordinanza n. 21114/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da ordinanze-ingiunzioni irrogate per violazioni in materia di utilizzazione di lavoratori non regolarizzati, con sanzioni calcolate in relazione a 42 soggetti indicati nei verbali ispettivi. Il datore di lavoro ha proposto opposizione sostenendo che non fosse stata provata la subordinazione di tutti i 42 soggetti e che la Corte d'appello avesse reso una motivazione solo parziale e apparente, senza esaminare specificamente ciascuna posizione individuale. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta, in unico motivo, la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per asserito difetto assoluto o meramente apparente di motivazione sulla sussistenza del requisito della subordinazione in capo a ciascun lavoratore, soprattutto per 27 soggetti che, secondo il ricorrente, non sarebbero stati affatto considerati nella motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che la Corte d'appello aveva motivato in modo sufficiente e intelligibile sulla natura subordinata dei rapporti di lavoro, valorizzando gli accertamenti ispettivi, le dichiarazioni rese dai lavoratori e gli elementi fattuali indicativi dell'inserimento nell'organizzazione del locale, delle mansioni svolte, della retribuzione fissa, dell'assenza di rischio d'impresa e dell'assoggettamento alle direttive del datore. Ha inoltre ricordato che il vizio di motivazione è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente, manifestamente contraddittoria o incomprensibile, ipotesi non ricorrenti. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza spese per mancata attività difensiva del Ministero, ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
difetto di motivazione; motivazione totalmente mancante o meramente apparente
Il vizio di motivazione rilevante ai fini della cassazione ricorre solo in caso di motivazione mancante, meramente apparente, manifestamente contraddittoria o incomprensibile; non basta la mera insoddisfazione del ricorrente circa la valutazione delle prove.
censura del vizio di motivazione in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La deduzione del vizio motivazionale è ammissibile solo nei limiti del paradigma dell'assenza/ apparenza della motivazione, non per sollecitare una diversa lettura del merito.
secondo comma, ult. parte
La decisione è stata assunta in camera di consiglio con riserva della motivazione secondo il rito camerale accelerato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione della sentenza è configurabile solo quando la motivazione sia del tutto assente, solo apparente, manifestamente contraddittoria o incomprensibile; non è sufficiente contestare la completezza o l'opportunità della valutazione compiuta dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito valorizza verbali ispettivi e dichiarazioni raccolte in sede di accertamento, può ritenersi adeguatamente motivata la conclusione sulla subordinazione dei rapporti se sono indicati gli elementi sintomatici dell'inserimento del prestatore nell'organizzazione, dell'eterodirezione e dell'assenza di rischio d'impresa.
- La censura che pretenda una motivazione analitica separata per ogni singola posizione lavorativa non è fondata se la sentenza di merito rende comunque percepibile la ratio decisoria e ricostruisce un quadro fattuale unitario riferito ai soggetti accertati.
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