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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21099/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente, responsabile di uno stabilimento e in seguito anche di un secondo stabilimento con incarico ad interim, era stato licenziato per giusta causa con addebiti legati a una asserita insufficiente presenza sul secondo sito produttivo e alla trascuratezza dell’attività dei reparti e della gestione complessiva dello stabilimento. La corte territoriale aveva ritenuto tardiva la contestazione disciplinare, perché i fatti erano emersi o comunque erano conoscibili da tempo, anche attraverso le fatture mensili delle trasferte, e aveva inoltre escluso la giustificatezza del recesso, valorizzando l’affidamento del dirigente sulla mancata contestazione tempestiva. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2119 c.c. censurando la valutazione della tempestività della contestazione; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 19 del CCNL dirigenti industria, sostenendo che la Corte d’appello avesse sovrapposto giusta causa e giustificatezza del licenziamento del dirigente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la valutazione della tempestività/immediatezza della contestazione disciplinare è un apprezzamento di merito, censurabile in cassazione solo per illogicità o non coerenza rispetto agli standard dell’ordinamento; nel caso concreto la Corte d’appello aveva congruamente valorizzato la protrazione per oltre un anno e mezzo della condotta contestata e la sua conoscibilità da parte del datore. Ha inoltre ribadito che, anche nel rapporto dirigenziale, quando il recesso ha natura disciplinare o si fonda su condotte idonee a incidere sul vincolo fiduciario, si applicano le garanzie procedimentali dell’art. 7 L. 300/1970; la violazione della tempestività della contestazione rende non valutabili le condotte poste a base del recesso e comporta l’applicazione delle tutele collettive previste per il licenziamento ingiustificato. Il ricorso è stato quindi respinto; è stato anche dato atto del raddoppio del contributo unificato, mentre non è stata disposta la regolazione delle spese per tardivo deposito del controricorso.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    La nozione di giusta causa è clausola generale rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti della ragionevolezza della sussunzione del fatto concreto nello schema normativo.

  • art. 19 CCNL Dirigenti Aziende Industriali

    Le previsioni contrattuali collettive sulla giustificatezza del recesso del dirigente operano quando il licenziamento non sia sorretto da valida giustificazione; nel caso, la violazione della tempestività della contestazione ha condotto al riconoscimento delle tutele collettive.

  • art. 7, commi 2 e 3, L. 300/1970

    Le garanzie procedimentali disciplinari si applicano anche al licenziamento del dirigente quando gli siano addebitati comportamenti negligenti o comunque lesivi del vincolo fiduciario.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso deve essere tempestivamente depositato oltre che notificato; in difetto è inammissibile, con conseguente irrilevanza delle memorie depositate dalla parte intimata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Le memorie della parte intimata non sono utilmente proponibili se il controricorso è tardivamente depositato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La tempestività della contestazione disciplinare costituisce presidio delle garanzie procedimentali e va apprezzata dal giudice di merito in relazione alle circostanze concrete; il controllo di legittimità è limitato alla verifica della ragionevolezza della motivazione e della coerenza con gli standard ordinamentali.
  • Il principio di immediatezza della contestazione è relativo e può tollerare un ritardo solo se giustificato da esigenze di accertamento dei fatti o dalla complessità organizzativa, ma non quando la condotta sia stata conosciuta o agevolmente conoscibile dal datore per un lungo periodo senza reazione.
  • Nel licenziamento del dirigente, quando il recesso è fondato su condotte negligenti o comunque idonee a incidere sul rapporto fiduciario, trovano applicazione le garanzie dell’art. 7 L. 300/1970, indipendentemente dalla particolare posizione dirigenziale.
  • La violazione della tempestività della contestazione disciplinare preclude la valutazione delle condotte poste a base del recesso e può determinare il riconoscimento delle tutele previste dalla contrattazione collettiva per il licenziamento privo di giustificazione.
  • La qualificazione tra giusta causa e giustificatezza del licenziamento del dirigente non comporta automatica identità di disciplina, ma la mancanza di un valido procedimento disciplinare incide comunque sulla legittimità del recesso quando esso abbia natura disciplinare.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoOnere della prova

Testo integrale

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