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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21107/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Le tre dipendenti pubbliche hanno proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso una precedente ordinanza della Cassazione che aveva accolto il ricorso del Ministero della salute e respinto la loro originaria domanda di merito. Le ricorrenti hanno dedotto un preteso errore materiale o di percezione: secondo loro la Corte avrebbe richiamato precedenti giurisprudenziali non pertinenti, applicando una disciplina relativa a lavoratori non dirigenti del comparto ministeri, mentre la controversia riguardava dirigenti farmaciste di seconda fascia del Ministero della salute, non appartenenti al ruolo sanitario, che rivendicavano somme dovute ai sensi dell’art. 7 l. n. 362/1999 e degli accordi sindacali attuativi. La Corte ha invece rilevato che la fattispecie era stata correttamente individuata nella precedente ordinanza, e che le doglianze miravano in realtà a contestare la valutazione giuridica di merito e non un errore revocatorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto che non sussistesse alcuna svista o falsa percezione dei fatti nella precedente ordinanza, poiché la situazione concreta era stata descritta in modo coerente con gli atti di causa. Ha quindi escluso la configurabilità di un errore di fatto revocatorio ex art. 391-bis e art. 395, n. 4, c.p.c.; ha inoltre affermato che le ulteriori censure, dirette a contestare la pertinenza del precedente giurisprudenziale richiamato, riguardavano in realtà l'interpretazione e applicazione di norme di diritto e la valutazione del merito, profili estranei al rimedio della revocazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese e con attestazione della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il ricorso per revocazione contro una decisione della Cassazione è esperibile solo nei limiti dell'errore di fatto revocatorio; non è utilizzabile per contestare valutazioni giuridiche o l'interpretazione delle norme.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto decisivo, non in un errore di diritto o in una diversa lettura della disciplina applicata.

  • art. 7 l. n. 362/1999

    Norma richiamata nella precedente controversia come base della pretesa economica delle ricorrenti, ma la sua applicazione concreta non era oggetto di revocazione.

  • artt. 1 e 6, commi 2 e 3, contratto 23.12.2004 integrativo CCNL 5.4.2001 Area 1 dirigenza sanitaria

    Norme invocate dal Ministero nel precedente ricorso per sostenere l'erroneità giuridica della decisione di merito, profilo che non integra errore revocatorio.

  • art. 59 CCNL 21.4.2006

    Richiamato dal Ministero nella precedente controversia a sostegno della violazione di disciplina collettiva da parte della Corte territoriale.

  • art. 18, comma 8, d.lgs. n. 502/1992

    Norma richiamata per sostenere che il personale dirigente proveniente dal ruolo sanitario fosse escluso dal beneficio economico rivendicato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In presenza di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza della Cassazione per errore di fatto è ammessa solo quando il giudice abbia supposto inesistente un fatto decisivo o abbia ritenuto esistente un fatto incontestabilmente escluso dagli atti; non basta contestare la scelta dei precedenti o l'interpretazione delle norme applicate.
  • Se la doglianza attiene alla falsa applicazione o violazione di legge, oppure alla non pertinenza del ragionamento giuridico seguito dalla Corte, il rimedio revocatorio è inammissibile perché il vizio dedotto è un error iuris e non un errore revocatorio.
  • Il requisito dell'errore di fatto revocatorio non sussiste quando la fattispecie concreta sia stata correttamente descritta e ricostruita sulla base degli atti di causa, anche se la parte ritenga erronea la soluzione giuridica adottata.
  • Le contestazioni sulla portata o sulla pertinenza di precedenti giurisprudenziali richiamati nella decisione riguardano il merito della valutazione giuridica e non possono essere trasformate in un motivo di revocazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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