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Legge

L.R. Sicilia 4/2006

Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 4/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge siciliana proroga al 31 dicembre 2008 alcune garanzie occupazionali nei consorzi di bonifica, disciplina l’utilizzo e il trasferimento di personale, conferma fino al 31 dicembre 2006 diversi contratti nel settore ambientale e agricolo, e modifica il regime dei contratti regionali di LSU. Prevede inoltre coperture finanziarie per il triennio 2006-2008 e variazioni di bilancio 2006.

Riproposizione di norme su consorzi di bonifica e personale precario in Sicilia

Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e personale

La legge interviene sul sistema dei consorzi di bonifica della Regione Siciliana e su varie categorie di personale impiegato in attività regionali, agricole, ambientali e sociali. La disciplina è in gran parte a efficacia temporanea, legata soprattutto agli esercizi finanziari 2006-2008 e a contratti confermati fino al 31 dicembre 2006.

Consorzi di bonifica: proroghe e garanzie occupazionali

La norma proroga al 31 dicembre 2008 il termine già previsto per alcune disposizioni dell’articolo 106 della legge regionale n. 4/2003. Per il triennio 2006-2008 assicura a operai e braccianti agricoli che abbiano lavorato alle dipendenze dei consorzi di bonifica nel triennio 2003-2005 determinate garanzie occupazionali, salvo il diverso regime dell’articolo 3 della legge regionale n. 76/1995.

Le garanzie sono differenziate in base alla consistenza delle prestazioni pregresse:

  • fino a 51 giornate per chi abbia svolto prestazioni non ricadenti nelle fasce più elevate;
  • fino a 101 giornate per chi abbia maturato almeno in un anno una prestazione non inferiore a 101 giornate ai fini previdenziali;
  • fino a 151 giornate per chi abbia maturato almeno in un anno una prestazione non inferiore a 151 giornate ai fini previdenziali.

È inoltre chiarito, in via interpretativa, che il personale di cui all’articolo 110, comma 1, della legge regionale n. 17/2004 deve essere utilizzato per tutto l’anno solare.

Utilizzo e mobilità del personale dei consorzi

Gli enti indicati nella Tabella A della legge regionale n. 45/1995 sono autorizzati a utilizzare il personale richiamato dall’articolo 106, comma 2, della legge regionale n. 4/2003 per esigenze funzionali e istituzionali particolari, anche per periodi superiori alle garanzie occupazionali previste, previa autorizzazione dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste.

È inoltre prevista la possibilità di trasferire, su istanza dell’interessato, il personale dei consorzi di bonifica con rapporto sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato costituito entro il 31 dicembre 2001, ad altro ente di bonifica operante in Sicilia, con disponibilità dell’ente di appartenenza, assenso dell’ente ricevente e rispetto delle fasce funzionali e delle qualifiche del Piano di organizzazione variabile (POV).

Contratti e personale nel settore ambientale e idrico

Sono confermati fino al 31 dicembre 2006 i contratti stipulati dal Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia per l’attuazione del Piano delle bonifiche e per la realizzazione del servizio idrico integrato e della gestione integrata dei rifiuti negli ambiti territoriali ottimali. Sono altresì confermati, fino alla stessa data, i contratti di venti unità di personale selezionate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’ambito del PON A.T.A.S., assegnate all’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.

Garanzie occupazionali nell’Ente di sviluppo agricolo

Per il 2006 sono assicurate 179 giornate lavorative agli operai dell’Ente di sviluppo agricolo che abbiano prestato attività nel triennio 2003-2005, mantenendo le modalità di utilizzo già previste dalla normativa richiamata. La misura è finanziata per il 2006 e per gli esercizi successivi secondo le regole richiamate dalla legge regionale n. 10/1999.

Regime dei contratti regionali e lavori socialmente utili

Dal 1° gennaio 2006 i contratti stipulati dall’Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale n. 85/1995 sono confermati con durata quinquennale. Ai medesimi contratti e a quelli quinquennali dei lavoratori socialmente utili si applica il contratto collettivo regionale di lavoro e la relativa disciplina stipendiale. I contratti in scadenza nel corso del 2005 sono prorogati fino al 31 dicembre 2005; quelli con scadenza successiva al 31 dicembre 2005 possono essere risolti con effetto da tale data.

La legge affida ai servizi ispettivi regionali l’azione sanzionatoria verso gli enti inadempienti alle previsioni dell’articolo 74 della legge regionale n. 17/2004 e stabilisce che il trattamento economico dei lavoratori coinvolti nelle procedure di cui agli articoli 74 e 75 sia corrisposto regolarmente, con recupero delle ore non prestate nei mesi successivi entro il limite orario previsto dalla normativa statale richiamata.

Crisi aziendali e progetti con assegno mensile

Nei casi di crisi aziendali, di area o di settore che impediscano il mantenimento dei livelli occupazionali di lavoratori stabilizzati presso soggetti privati, l’Assessorato regionale del lavoro può concedere, nei limiti del fondo unico per il precariato, i benefici previsti per la stabilizzazione dei lavoratori del regime transitorio dei lavori socialmente utili. L’intervento richiede una concertazione tra ufficio provinciale del lavoro, datore di lavoro, ente interessato e organizzazioni sindacali aziendali.

La disciplina dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 468/1997 si applica, se compatibile, anche ai soggetti impegnati in progetti con assegno mensile per attività o esperienze lavorative, con provvedimento dell’ente ospitante da comunicare all’Assessorato del lavoro. Restano esclusi tirocini formativi e di orientamento e piani di inserimento professionale indicati dalla norma.

Copertura finanziaria e variazioni di bilancio

La legge quantifica gli oneri e ne indica la copertura a carico del bilancio regionale per il 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008, con specifiche unità previsionali e capitoli di spesa. Introduce inoltre le variazioni di spesa per l’esercizio finanziario 2006 secondo la Tabella B allegata.

Entrata in vigore e applicabilità temporale

La legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Molte misure hanno efficacia limitata al triennio 2006-2008 o al solo anno 2006 e risultano quindi oggi sostanzialmente esaurite nel tempo.

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