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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19343/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente, dopo aver aderito alla procedura di collaborazione volontaria prevista dalla legge n. 186 del 2014 per regolarizzare attività e redditi esteri non dichiarati, presentava istanza di rimborso dell'euroritenuta applicata dall'intermediario estero sui redditi di capitale di fonte estera per gli anni d'imposta 2010-2013. Formatasi la risposta di silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, il contribuente proponeva ricorso, accolto in primo grado. In appello, la CTR dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo che l'istanza di rimborso fosse incompatibile con il perfezionamento della voluntary disclosure, assimilata sostanzialmente all'accertamento con adesione e alla conseguente rinuncia al rimborso. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: (1) violazione di varie norme interne, convenzionali e UE, sostenendo l'erronea equiparazione della voluntary disclosure all'accertamento con adesione; (2) violazione delle stesse norme per avere la CTR ritenuto una rinuncia implicita al rimborso per effetto dell'adesione e dei pagamenti; (3) violazione del divieto di doppia imposizione; (4) in via subordinata, questione di legittimità costituzionale. La controversia ruotava quindi attorno alla spettanza o meno del rimborso dell'euroritenuta in presenza di regolarizzazione volontaria di redditi esteri non dichiarati.

La decisione

La Corte ha accolto congiuntamente i motivi, ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Ha affermato che la disciplina UE e convenzionale sul prelievo alla fonte e sul divieto di doppia imposizione prevale e impone un'interpretazione comunitariamente e convenzionalmente orientata delle norme interne: il fatto che il reddito estero sia emerso tramite voluntary disclosure e sia poi tassato in Italia non elimina il diritto al rimborso dell'euroritenuta già subita all'estero. La Corte ha quindi riconosciuto la spettanza del rimborso e ha compensato le spese dei gradi di merito, ponendo quelle del giudizio di legittimità secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro di deduzione dei motivi per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 10, d.lgs. n. 84 del 2005

    va inteso come norma che disciplina, in attuazione della direttiva, le modalità di credito d'imposta e di rimborso dell'euroritenuta

  • art. 9 dell'Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004

    concorre a vietare la doppia imposizione e prevale sulle norme interne incompatibili

  • artt. 11 e 14 Direttiva 2003/48/CE

    impongono l'armonizzazione del prelievo sui redditi di risparmio e riconoscono, secondo la normativa nazionale, credito d'imposta o rimborso, senza consentire esclusioni pretoria non previste

  • artt. 163 e 169 t.u.i.r.

    sono richiamati per il coordinamento con la disciplina del credito d'imposta e per il principio di favore per il contribuente anche in deroga agli accordi internazionali

  • art. 75 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    fa salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia nell'applicazione delle imposte sui redditi

  • artt. 23, 53, 117, comma 1, Cost.

    sono evocati dal ricorrente a sostegno della censura di illegittimità dell'assetto interpretativo che nega il rimborso

  • legge 15 dicembre 2014, n. 186

    ha introdotto la procedura di collaborazione volontaria per regolarizzare attività estere non dichiarate

  • d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    è richiamato per il raffronto con l'accertamento con adesione, ritenuto dalla Corte non sovrapponibile alla voluntary disclosure

  • art. 12 preleggi cod. civ.

    è richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione delle norme

  • art. 165 t.u.i.r.

    il diritto al credito d'imposta è subordinato alla dichiarazione del reddito estero, ma tale limite non esclude il rimborso dell'euroritenuta quando operano le fonti sovranazionali

  • art. 17, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    è menzionato come modalità alternativa di compensazione prevista dalla disciplina sull'euroritenuta

  • d.l. 28 giugno 1990, n. 167, artt. 5-quater e ss.

    contiene la disciplina della collaborazione volontaria, nella quale si inserisce la vicenda

  • d.l. 30 settembre 2015, n. 153

    ha prorogato il termine per l'accesso alla procedura

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    richiamato per le esimenti penali connesse alla procedura premiale

  • artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    sono indicati come reati tributari rispetto ai quali la voluntary disclosure produce benefici premiali

  • artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter1 c.p.

    sono richiamati come reati rispetto ai quali la procedura può produrre esimenti

  • art. 31, §1, Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

    è richiamato come criterio interpretativo che impedisce introduzioni 'pretorie' non consentite dal testo delle fonti internazionali

  • art. 6 CEDU

    è evocato nel motivo subordinato relativo alla legittimità costituzionale e convenzionale

  • art. 14 della Direttiva 2003/48/CE

    sancisce, secondo la Corte, il principio che consente il rimborso o il credito d'imposta e vieta la doppia imposizione

  • art. 11 della Direttiva 2003/48/CE

    prevede che il rimborso delle imposte assolte all'estero avvenga secondo la legislazione nazionale, che non può però escluderlo in modo discriminatorio o sproporzionato

Massime di principio

  • Nella materia dell'euroritenuta e dei redditi di capitale esteri, le norme interne sulla collaborazione volontaria e sul credito d'imposta devono essere interpretate in modo conforme alle fonti UE e convenzionali che mirano a evitare la doppia imposizione.
  • Il fatto che un reddito estero sia stato regolarizzato tramite voluntary disclosure e successivamente assoggettato a imposizione in Italia non elimina automaticamente il diritto al rimborso della ritenuta subita all'estero.
  • La mancata indicazione del reddito estero in dichiarazione può impedire il credito d'imposta ex art. 165 t.u.i.r., ma non può trasformarsi in una preclusione assoluta al rimborso quando le fonti sovranazionali riconoscono il diritto secondo la legislazione nazionale.
  • Il richiamo della disciplina della voluntary disclosure a quella dell'accertamento con adesione non comporta assimilazione dei due istituti, poiché la prima non presuppone un accertamento con contraddittorio e non rende irretrattabile ogni profilo della posizione fiscale del contribuente.
  • Quando le fonti internazionali e UE prevedono la neutralizzazione della doppia imposizione, l'ordinamento interno deve essere letto in modo compatibile con tale finalità, senza introdurre limitazioni non desumibili dal testo normativo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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