Cassazione Civile, Ordinanza n. 19244/2023 del 07/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società postale)
La controversia
La controversia riguarda buoni fruttiferi postali della serie O emessi nel 1982. Il sottoscrittore aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento di ulteriori interessi rispetto a quelli corrisposti al rimborso. In appello, la società emittente/gestore aveva contestato la condanna, sostenendo che per i buoni emessi prima dell’istituzione della serie Q i tassi dovessero essere determinati secondo i decreti ministeriali successivi e non secondo quanto stampato a tergo del titolo, e aveva anche eccepito il difetto di legittimazione passiva. Il ricorso per cassazione articolava sette motivi: (1) violazione della gerarchia delle fonti e falsa applicazione delle norme in tema di buoni postali, assumendo che la disciplina regolamentare non potesse prevalere sulle indicazioni cartacee del buono; (2) omessa pronuncia e ulteriore violazione della gerarchia delle fonti; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa pronuncia, perché la Corte d’appello non avrebbe esaminato il preteso difetto di potere ministeriale di modificare anche altri elementi del rapporto oltre ai tassi; (4) falsa applicazione delle norme sui buoni postali e del decreto ministeriale del 13 giugno 1986, ritenendo che il potere di variazione non riguardasse solo il tasso ma l’intero regime del buono; (5) violazione di norme su prova e valutazione della prova, lamentando che il giudice non avesse considerato elementi istruttori relativi a durata del buono, scaglioni e periodicità del calcolo; (6) violazione di norme sui buoni postali in tema di regime fiscale, questione che però non risultava trattata nei gradi di merito; (7) censura sulle spese di lite, proposta solo in funzione dell’eventuale accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la disciplina dell’art. 173 del d.P.R. n. 156/1973, richiamata dalla giurisprudenza di legittimità, ha natura cogente e consente la sostituzione ex art. 1339 c.c. delle condizioni negoziali difformi con quelle fissate dal decreto ministeriale, in quanto espressione di fonte primaria; ha inoltre precisato che l’abrogazione implicita opera quando la norma successiva disciplina integralmente la materia. Ha dichiarato inammissibili o comunque infondati i motivi successivi: il terzo e il quarto perché miravano a introdurre questioni non decisive o non adeguatamente centrate sulla ratio della sentenza impugnata; il quinto perché verteva su profili estranei al thema decidendum, limitato al tasso di interesse applicabile, oltre a richiamare il nuovo perimetro del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.; il sesto perché introduceva una questione nuova non trattata nei gradi di merito; il settimo perché era un non motivo, essendo formulato solo in vista di un accoglimento del ricorso che non è intervenuto. È stata quindi confermata la statuizione impugnata e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 173 d.P.R. n. 156/1973
ha efficacia cogente e, per i buoni postali fruttiferi, consente che le condizioni sul tasso di interesse siano integrate o sostituite da decreti ministeriali successivi, prevalendo sulle difformi indicazioni stampate sul titolo
art. 1339 c.c.
le clausole difformi del titolo sono sostituite di diritto dalla disciplina imperativa fissata dalla fonte normativa applicabile
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
può essere invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge, ma non per introdurre questioni nuove o estranee al decisum
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la nullità per omessa pronuncia o motivazione apparente ricorre solo nei casi effettivi di omissione o di motivazione inesistente/apparente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l’anomalia motivazionale nei casi estremi indicati dalla giurisprudenza
art. 342 c.p.c.
richiamato dall’appellato per eccepire l’inammissibilità dell’appello
art. 345 c.p.c.
richiamato dall’appellato per eccepire la novità di una questione in appello
art. 112 c.p.c.
la censura di omessa pronuncia è infondata quando la decisione ha comunque affrontato il nucleo della controversia
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è nulla solo se manca o è meramente apparente
art. 111 Cost.
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di onere probatorio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché estranea al thema decidendum
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove
art. 174 d.P.R. n. 156/1973
richiamato nel motivo sul preteso regime fiscale, ma la questione è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo
art. 12 preleggi
richiamato per l’interpretazione del vizio di motivazione secondo i canoni ermeneutici generali
d.l. n. 83/2012, art. 54, conv. in l. n. 134/2012
ha riformulato l’art. 360, n. 5, c.p.c. restringendone il controllo alla soglia del minimo costituzionale
d.m. 13.6.1986
ha determinato i tassi applicabili ai buoni della serie considerata, integrando la disciplina del titolo
d.lgs. n. 284/1999
richiamato dal ricorrente nella prospettazione della gerarchia delle fonti
r.d. n. 645/1936
richiamato dal ricorrente nella prospettazione della gerarchia delle fonti
d.P.R. n. 156/1973
richiamato come fonte normativa della disciplina dei buoni fruttiferi postali
Massime di principio
- Nella disciplina dei buoni fruttiferi postali, le condizioni sul tasso di interesse fissate da decreti ministeriali emessi in attuazione di una fonte primaria prevalgono sulle indicazioni difformi riportate sul titolo cartaceo.
- Quando una norma primaria attribuisce efficacia cogente a un meccanismo di integrazione delle condizioni contrattuali, le clausole difformi si considerano automaticamente sostituite ai sensi dell’art. 1339 c.c.
- L’abrogazione implicita può operare anche rispetto a norme di rango regolamentare quando la disciplina successiva regola integralmente la stessa materia.
- In cassazione, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato alle sole anomalie motivazionali radicali; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- Le questioni non trattate nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo che il ricorrente assolva l’onere di specifica allegazione e autosufficienza.
- La censura di omessa pronuncia o nullità della sentenza è infondata se il giudice di merito ha comunque deciso sul nucleo essenziale della domanda o dell’eccezione, anche senza affrontare ogni argomento difensivo secondario.
- Le doglianze sulle spese di lite formulate solo in funzione di un ipotetico accoglimento del ricorso non costituiscono motivo autonomo idoneo a sorreggere l’impugnazione.
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